Alice 20 Mega bloccata dal TAR

Alice 20 Mega bloccata dal TAR

L'offerta di Telecom Italia è stata fermata dai ricorsi dei provider che si erano opposti all'autorizzazione che l'Autorità TLC aveva concesso. Secondo i provider l'offerta non poteva essere replicata. Telecom: il problema è di Agcom
L'offerta di Telecom Italia è stata fermata dai ricorsi dei provider che si erano opposti all'autorizzazione che l'Autorità TLC aveva concesso. Secondo i provider l'offerta non poteva essere replicata. Telecom: il problema è di Agcom

Roma – Non si può certo dire che Alice 20 Mega abbia avuto vita facile: annunciata per lo scorso aprile e rinviata poi a maggio , dal suo inserimento nel carnet delle offerte di Telecom Italia ha patito molti scossoni, fino al blocco che ora ha deciso il TAR del Lazio, che ha accolto i ricorsi presentati dai provider.

Con una sentenza depositata la scorsa settimana, come riferito da Giurdanella.it (che ne riporta anche il testo), il TAR del Lazio ha annullato gli atti con cui l’ Authority delle Comunicazioni aveva autorizzato il lancio dell’offerta Alice 20 Mega, accogliendo il ricorso di AIIP e quello presentato parallelamente da Telvia .

Sin dalla sua comparsa, l’offerta era stata ritenuta non replicabile dagli operatori alternativi all’incumbent: AIIP , presentando il ricorso alla giustizia amministrativa, aveva sottolineato che l’offerta rappresentava una violazione alla delibera 34/06/CONS dell’ Agcom che non permette il lancio di offerte broadband da parte di Telecom Italia che non possano essere fatte proprie anche dagli operatori concorrenti.

Una condizione di replicabilità che la proposta wholesale , disponibile anche per collegamenti privi di fonia , non sarebbe stata in grado di soddisfare: l’offerta accessibile agli operatori non prevede la possibilità di usare la nuova rete IP, ma solo la rete ATM. AIIP aveva evidenziato che un utente di un operatore alternativo sarebbe dovuto passare attraverso punti di interscambio “dove la Quality of Service e le funzionalità aggiuntive non sono definite”. L’offerta che l’incumbent proponeva all’ingrosso faceva sì che il ruolo di un operatore alternativo si riducesse a quello di un rivenditore, impossibilitato ad interconnettere le proprie reti all’ADSL2 plus di Telecom.

La sentenza del TAR è quindi contro l’autorizzazione che Agcom ha accordato a Telecom Italia per il lancio dell’offerta e per questo motivo va a toccare tutte le offerte legate ad Alice 20 Mega, che dovranno quindi essere sospese, fino a quando l’incumbent non proporrà una nuova offerta all’ingrosso che esaudisca le aspettative dei competitor, rendendo replicabile la sua Alice 20 Mega. A meno che Agcom (cui la sentenza si rivolge) o Telecom, esercitando un loro diritto, non presentino a loro volta ricorso chiedendo di sospendere gli effetti della sentenza. Dal canto suo, per il momento, Telecom Italia ha comunque dichiarato a Punto Informatico che la sentenza non tocca l’incumbent ma Agcom, di cui l’azienda si limita ad applicare per legge i provvedimenti.

Il presidente di AIIP Stefano Quintarelli, nel suo blog , sottolinea che l’Agcom, nell’autorizzare l’offerta Alice 20 Mega, aveva sconfessato una sua stessa decisione di poche settimane prima. Il commissario D’Angelo, in occasione del convegno Voip: istruzioni per l’uso organizzato da Voipex l’8 giugno, aveva sostenuto: “Non esiste che si autorizzino offerte non replicabili e che ci sia una violazione di quanto stabilito relativamente all’wholesale”. AIIP, nel chiedersi i motivi del provvedimento autorizzativo dell’Authority, aveva chiesto – invano – di prendere visione del verbale dell’atto consiliare dell’Agcom, che per legge deve essere reso accessibile agli interessati. Punto Informatico ha interpellato l’avvocato Guido Scorza, che con i legali dello studio Giurdanella ha seguito la vicenda giudiziaria per conto di Telvia: l’operatore ha infatti presentato un ricorso parallelo a quello di AIIP e promosso un procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte d’Appello di Catania.

Punto Informatico: Qual è stato l’esito del procedimento cautelare dinanzi alla Corte d’Appello di Catania?
Guido Scorza: La Corte d’Appello di Catania ha riconosciuto la sussistenza – contestata dalla difesa della Telecom – della propria competenza a conoscere della controversia e, dunque, in linea di principio, anche la possibilità che il Giudice ordinario – in materia di diritto delle telecomunicazioni – ritenga anticoncorrenziale una condotta “autorizzata” dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; gli stessi giudici, inoltre, hanno ritenuto non contestabile la circostanza che Telecom operasse, nel mercato di riferimento, in una posizione dominante.

I giudici catanesi hanno però ritenuto che la sede cautelare – data la complessità delle questioni da affrontare – non fosse idonea a consentire loro di pervenire ad una decisione difforme rispetto a quella cui all’esito di un’istruttoria – almeno sulla carta – lunga ed articolata era pervenuta l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e, su questo presupposto, hanno respinto il ricorso.
Così facendo, tuttavia, hanno attribuito ancor maggior importanza alla pronuncia del Giudice amministrativo poi intervenuta nei giorni scorsi.

PI: Lei ritiene che questa vicenda giudiziaria lasci ben sperare circa il futuro del mercato TLC nel nostro Paese. Ci può spiegare da cosa nasce tale convinzione?
GS: Sì, mi sembra che quanto accaduto negli ultimi mesi autorizzi a sperare che presto nel mercato delle telecomunicazioni verranno definitivamente superate quelle innegabili barriere all’ingresso ed ad un effettiva libera concorrenza che, sino ad oggi, ne hanno, sfortunatamente, condizionato lo sviluppo in danno degli OLO e, soprattutto, degli utenti e dei consumatori.
Le decisioni prese dalla Corte d’Appello di Catania e dal TAR Lazio confermano che eventuali abusi di posizione dominante che domani dovessero verificarsi nel mercato delle TLC possono formare oggetto, sebbene sotto profili diversi, tanto del Giudice Ordinario che di quello amministrativo.
Tali decisioni evidenziano che l’operato dell’Agcom e le conseguenze che esso produce nei rapporti tra gli operatori sono soggetti ad un duplice controllo: quello diretto del giudice amministrativo sull’attività dell’Autorità e quello del Giudice Ordinario sui risultati che tale attività ha consentito o non consentito di raggiungere in relazione all’effettiva libertà di concorrenza nel mercato.

PI: La decisione del TAR Lazio legittima gli operatori indipendenti ad intraprendere nuove azioni nei confronti della Telecom?
Guido Scorza: In linea di principio non vi è dubbio che la decisione, privando di efficacia il provvedimento dell’Agcom, priva la condotta di Telecom di quella presunzione, sostanziale e non giuridica, di legittimità di cui l’ex monopolista si è fin qui fatta scudo nel resistere tanto dinanzi al Giudice Ordinario che dinanzi a quello amministrativo. Ora la condotta tenuta da Telecom nella vicenda è pari a quella posta in essere da un imprenditore in posizione dominante in un mercato a basso indice di competitività e nevralgico per lo sviluppo economico e culturale del Paese nonché per l’esercizio, da parte di utenti e consumatori, di una libertà fondamentale quale quella sancita all’art. 21 della Costituzione.
Occorre tuttavia aggiungere che il Codice delle comunicazioni elettroniche e i provvedimenti di attuazione dell’Agcom precludono a Telecom, in qualità di operatore notificato, di proporre offerte commerciali in assenza dell’autorizzazione della stessa Autorità Garante.

PI: Che evoluzioni vi aspettate ora?
GS: Francamente mi auguro che Telecom, preso atto della decisione del Giudice amministrativo e in considerazione del vigente quadro normativo, riveda spontaneamente la propria offerta wholesale così da renderla effettivamente replicabile da parte degli OLO.
In caso contrario è possibile che ci si veda ancora costretti a ricorrere al Giudice ordinario in via d’urgenza per rimuovere gli effetti anticoncorrenziali della condotta commerciale dell’ex monopolista o, piuttosto, che ci si risolva ad agire, in via ordinaria, per il risarcimento dei danni sin qui sofferti e di quelli che gli operatori titolari di licenza potrebbero soffrire qualora la disciplina negoziale dei rapporti wholesale relativi ai servizi di connettività a 20 mega rimanesse quella attuale.
Quali che saranno gli sviluppi, la vicenda rappresenta un passaggio decisivo nell’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Dario Bonacina

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Pubblicato il
6 nov 2006
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