Alice 20 Mega, ecco perché è stata bloccata

Alice 20 Mega, ecco perché è stata bloccata

Punto Informatico ne ha parlato all'avv. Guido Scorza, che ha seguito il caso e che spiega le motivazioni che hanno spinto il TAR a fermare l'offerta di Telecom Italia. Una decisione inevitabile?
Punto Informatico ne ha parlato all'avv. Guido Scorza, che ha seguito il caso e che spiega le motivazioni che hanno spinto il TAR a fermare l'offerta di Telecom Italia. Una decisione inevitabile?

Ha sollevato scalpore la recente decisione del TAR del Lazio di fermare la commercializzazione di Alice 20 Mega (vedi qui la sentenza) e ora, con la pubblicazione delle motivazioni, si può indagare sulle ragioni della sospensiva.

Punto Informatico ne ha parlato con l’avv. Guido Scorza il cui studio con quello Giurdanella aveva fatto ricorso per conto di Telvia affinché venisse dichiarata illegittima l’autorizzazione dell’offerta da parte dell’ Autorità TLC .

Punto Informatico: Perché i giudici hanno fermato Alice 20 Mega?
Guido Scorza: Secondo il Tribunale amministrativo, sarebbe pacifico che l’offerta wholesale di Telecom corrispondente al servizio Alice 20 Mega sarebbe stata, come si dice in gergo, end to end, ovvero non disaggregata e, quindi, inidonea consentire ai concorrenti di proporre il servizio in modo originale, creativo e competitivo sul mercato finale.

PI: In altre parole gli altri operatori non avrebbero potuto offrire nulla di analogo?
GS: Nella decisione i giudici, dopo aver ricostruito in modo preciso e puntuale l’attuale disciplina del settore TLC con particolare riferimento ai rapporti tra Telecom Italia quale operatore in posizione dominate e gli altri OLO, evidenziano come da tale quadro normativo emerga in modo inequivocabile che Telecom ogni qualvolta intenda lanciare sul mercato finale l’offerta di un nuovo servizio debba – con un preavviso di almeno 90 giorni – comunicare agli OLO ed all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni i termini essenziali della corrispondente offerta wholesale, offerta che deve essere idonea a consentire ai concorrenti dell’incumbent di replicare effettivamente ed a condizioni concorrenziali l’offerta da quest’ultimo proposta ai propri clienti finali.

PI: In che modo è rilevante la qualità di “offerta disaggregata”?
GS: Secondo i giudici amministrativi, la disciplina vigente nonché i provvedimenti sin qui resi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla stessa AGCOM chiarirebbero che affinché l’offerta wholesale possa effettivamente consentire ai concorrenti di competere con Telecom sul mercato finale, detta offerta deve essere disaggregata ovvero formulata in modo tale da consentire agli OLO di “costruire” le proprie offerte finali in modo creativo rispetto a quella di Telecom attraverso l’aggregazione originale ed autonoma di tutti o parte i servizi che la compongono.

PI: Da qui la decisione…
GS: Sì. Il provvedimento dell’AGCOM è stato ritenuto illegittimo in quanto autorizzatorio di un’offerta non avente quella caratteristica di “disaggregazione” dei diversi elementi, richiesta dalla vigente disciplina e richiamata dalle stesse delibere AGCOM.

PI: Tutto qui?
GS: No. Il provvedimento sarebbe egualmente illegittimo perché l’Autorità avrebbe autorizzato Telecom a praticare ai concorrenti uno sconto inferiore (20%) rispetto a quello previsto dalla disciplina vigente (30%) sul prezzo di commercializzazione ai propri clienti finali nonché perché Telecom avrebbe proceduto alla comunicazione dell’offerta wholesale con un preavviso di soli 30 giorni, contro i 90 giorni previsti dall’attuale regolamentazione della materia.

PI: Qual è il principio a suo avviso più importante stabilito dai Giudici amministrativi con questa sentenza?
GS: Si tratta di un principio per taluni versi pacifico ma che, ritengo, importante che i Giudici del TAR abbiano ribadito e chiarito con specifico riferimento alla disciplina in materia di telecomunicazioni ed al mercato di riferimento: l’Ordinamento – e la disciplina antitrust in particolare – attribuiscono all’imprenditore in posizione dominante una speciale responsabilità nel condizionamento del mercato ed in eventuali condizionamenti del livello di concorrenza e, in forza di tale responsabilità, gli impongono il rispetto di limiti e vincoli che solo in apparenza contrastano con il principio costituzionale dell’art. 41 più volte richiamato nelle difese di Telecom; in realtà, è proprio l’esigenza di dare piena attuazione alla libertà di cui all’art. 41 a spingere il legislatore ad elaborare disposizioni di legge contro gli abusi di posizione dominante ed ad imporre alle Autorità indipendenti ed a quelle giurisdizionali di vigilare affinché tali abusi non si verifichino o, eventualmente, di rimuoverne gli effetti.

PI: C’è chi ha detto che dopo questa sentenza sono prevedibili nuove iniziative degli operatori contro Telecom se non direttamente contro l’Autorità TLC. Che ne pensa?
GS: È difficile dirlo in astratto. I Giudici amministrativi hanno accertato che AGCOM ha errato nell’autorizzare l’offerta wholesale di Telecom relativa al servizio Alice 20 Mega in quanto tale offerta non era conforme ai requisiti previsti nella vigente disciplina a tutela della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.
Tale disciplina, d’altra parte, trova la sua ratio nell’esigenza di scongiurare il rischio che l’operatore in posizione dominante ne abusi in danno dei suoi concorrenti tenendoli fuori dal mercato o, comunque, limitandone fortemente la competitività.

PI: Ma gli operatori non potrebbero appellarsi ai danni che possono aver subito non potendo replicare l’offerta?
GS: È un dato di fatto che la più parte degli OLO – non essendo in grado attraverso essa di replicare alla propria clientela finale l’offerta Alice 20 Mega proposta da Telecom – non ha aderito all’offerta wholesale di Telecom per l’ADSL di nuova generazione e che, pertanto, negli ultimi mesi è forzatamente rimasta fuori da un mercato nel quale Telecom si è ritrovata libera di operare e di vendere i propri servizi in una condizione a bassa concorrenzialità.

PI: Se hanno subito un pregiudizio economico non potrebbero chiedere di essere risarciti?
GS: Nella sentenza in parola, i Giudici amministrativi, al riguardo si sono limitati a rigettare la nostra domanda risarcitoria rilevando – peraltro correttamente – che non era stata offerta adeguata prova del danno subito.
Nell’impugnare il provvedimento di autorizzazione dell’AGCOM, in effetti, la nostra preoccupazione principale è stata quella di garantire a Telvia la possibilità di tornare rapidamente a competere su un mercato dal quale la condotta di Telecom e l’errore commesso dall’AGCOM, minacciavano di tenerla fuori.

PI: Telvia tornerà alla carica su questo fronte?
GS: Nei prossimi giorni valuteremo se ed in quali direzioni agire per garantire a Telvia il risarcimento che certamente le spetta per essere stata costretta a rimanere spettatrice in un mercato nel quale, per contro, ogni operatore ha pari diritto di essere protagonista anche nell’interesse dei consumatori e degli utenti che sono – come sempre – i beneficiari ultimi di un alto livello di concorrenza nel mercato.

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Pubblicato il
20 nov 2006
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