Focus/ Sequestro di siti all'estero?

Focus/ Sequestro di siti all'estero?

di L. De Grazia. La Cassazione stabilisce che è possibile il sequestro di siti Internet all'estero per diffamazione. Quale il senso e quali le conseguenze di questa decisione? Un excursus giuridico per capirne di più
di L. De Grazia. La Cassazione stabilisce che è possibile il sequestro di siti Internet all'estero per diffamazione. Quale il senso e quali le conseguenze di questa decisione? Un excursus giuridico per capirne di più


Web – Cercherò di chiarire quanto ha statuito di recente la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione – Sezione V penale (Cc) – sentenza 17 novembre-27 dicembre 2000) con la sentenza che può essere letta nella sua interezza e che ho potuto utilizzare per gentile concessione dell’amico e collega avv. Daniele Minotti , curatore del sito Penale.it .

Vorrei anche precisare che nel commento stesso mi asterrò da qualsiasi giudizio di carattere anche lontanamente politico, e cercherò soltanto di spiegare quali siano i motivi specifici che hanno portato i giudici della Suprema Corte a stabilire il principio sintetizzato nel titolo dell’articolo. Mi scuso – inoltre – con i giuristi per il linguaggio volutamente non troppo preciso tecnicamente, ma lo scopo di questo articolo è di cercare di spiegare il contenuto della sentenza al pubblico, non quello di effettuare dotte dissertazioni. Un commento più articolato è reperibile in rete nella rivista giuridica Infodir.Net .

Passiamo ora ad esaminare la decisione della Corte di Cassazione nel dettaglio.
Il “cuore” del fatto criminoso per il quale è stata sporta querela: esprimere su un sito, quindi in un “luogo” potenzialmente visitabile da una molteplicità di persone, degli apprezzamenti che potessero offendere la reputazione di qualcuno.
In prima battuta il Gip non ha ritenuto che le richieste avanzate dal Pubblico Ministero fossero sufficientemente argomentate e provate, in pratica ha ritenuto non sussistente in prima battuta il reato di diffamazione.
Il Tribunale del riesame – che è l’organo che giudica in seconda istanza su quello che ha deciso il Gip – ha viceversa ritenuto esistente il reato di diffamazione, ha glissato sul problema della esecuzione del provvedimento, ma ha ritenuto che il giudice italiano non avesse potere (difetto di giurisdizione) nei confronti di un reato che appariva come commesso all’estero, per di più da cittadini stranieri.

..il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui si manifesta la diffusione delle espressioni offensive..
Ovvero il momento in cui scatta il reato è quello in cui “si manifestano” le espressioni offensive; vedremo subito appresso cosa significhi esattamente ciò.

..Orbene la diffusione costituisce concetto e momento differente dalla pubblicazione. La diffamazione è sicuramente, secondo la sua opinione, reato istantaneo di pura condotta..
Si afferma quindi che il reato di diffamazione si compie nel momento stesso in cui si pone in essere il comportamento che porterà alla diffamazione, essendo questo sufficiente ad integrare gli estremi del reato.


..ma la condotta consiste nella comunicazione con più persone; a tanto consegue che il reato si consuma nel momento in cui i destinatari percepiscono le espressioni diffamatorie (consistendo in questo, in pratica, la comunicazione)..
Ulteriore e necessaria specificazione: la condotta che fa parte integrante del reato si compie (si consuma) nel momento in cui i destinatari (potenziali) del messaggio percepiscono le espressioni diffamatorie.

..La percezione, pertanto, afferma il ricorrente, non è l’evento del reato, ma ne è elemento costitutivo, in quanto fa parte della condotta dell’agente…
Conseguenza del ragionamento di cui sopra; la percezione non è i risultato (l’evento) del reato, ma “è”, “fa parte” del reato stesso, mentre il danno conseguente alla commissione del reato si ha nel momento in cui il “diffamato” sente leso il proprio onore, la propria reputazione.

…si deve giungere alla conclusione che il reato (ma non il danno) si è perfezionato nel momento in cui il messaggio, diffuso sul “sito”, viene percepito da una pluralità di persone che a detto sito accedono…
Dunque, poiché la percezione del contenuto offensivo dei messaggi è avvenuta in Italia, il reato deve essere considerato commesso sul territorio nazionale.

Quindi in effetti, poiché qualora il reato si fosse “manifestato” in altro paese, sarebbe stato il giudice di quel paese ad essere competente
..mentre, nel caso, di diffamazione commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a “connettersi”)..

Piccolissima annotazione: correttamente la S.C. chiarisce che il comportamento da punire è la possibilità di offendere la reputazione di una persona attraverso un messaggio che possa anche solo potenzialmente giungere ad una “moltitudine indeterminata di persone”.

..l’utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell’articolo 595 Cp (comma terzo: “offesa recata… con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”)…la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale…

Anche qui il ragionamento è assolutamente cristallino; in effetti da molto tempo l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha chiarito che Internet è soprattutto un “mezzo di comunicazione”, ed in quanto tale soggiace alle regole della comunicazione stessa.

Ricordo che la differenza sostanziale tra ingiuria e diffamazione non è tanto nel “contenuto” del messaggio, quanto nelle modalità di manifestazione del comportamento illecito. “Sei un ladro!”, è ingiuria se profferito in presenza della persona offesa, è diffamazione se viene “comunicato a più persone” non in presenza della persona offesa.


La Corte afferma poi che, essendo ormai un concetto pacificamente accettato che l’offesa effettuata attraverso il mezzo radiotelevisivo rientri nel concetto di diffamazione e non di ingiuria, non sia necessario più di tanto soffermarsi sulla “specificità” del comportamento in relazione alla rete Internet.

..in considerazione della caratterizzazione “transnazionale” dello strumento adoperato, può apparire, in un primo momento, problematica la individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto commesso “a mezzo internet”..

Qui viene alla luce il (falso) problema del “luogo” ove il reato si ritiene commesso.
non sarebbero perseguibili in Italia quelle azioni diffamatorie consumate tramite internet, nella ipotesi in cui la diffusione del messaggio sia partita dall’estero; e ciò anche nel caso in cui il provider sia italiano…
..La diffamazione.. è un reato di evento, inteso quest’ultimo come avvenimento esterno all’agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento.. per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte.. dei terzi…della espressione offensiva..

Quindi il reato “si compie” nel momento in cui i terzi (in genere) prendono cognizione, vedono, percepiscono, ” l’espressione offensiva”.

Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa..

Il vero punto nodale di tutta la decisione: il reato “si compie” “..al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa?.”. Di conseguenza, è possibile applicare l’art.6 del codice penale, in quanto il reato si può “considerare” come avvenuto nel territorio italiano (percezione da parte di terzi del contenuto diffamatorio dei messaggi).

..Orbene, l’articolo 6 Cp, al comma secondo, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta teoria della ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l’evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato all’estero e conclusosi (con l’evento) nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano…

Il ragionamento appena effettuato dalla Corte di Cassazione non è che la logica conseguenza delle premesse, che come abbiamo visto sono da considerarsi corrette alla luce delle vigenti norme.


La spiegazione del contenuto dell’art. 6 del codice penale, al quale la decisione fa riferimento, può probabilmente venire dalle parole espresse in merito dall’avv. Minotti: “.. la teoria dell’ubiquità risale, quanto meno, agli anni ’30 (Guardasigilli Rocco, padre del vigente c.p.). Nessuna rivoluzione, dunque. La decisione della S.C. è, per me, assolutamente accettabile.” Frase espressa nell’ambito della Mailing List Il circolo dei giuristi telematici .

Come vedremo in seguito in effetti questa sentenza era stata preceduta da almeno un’altra sentenza, non della Corte di Cassazione (Monte dei Paschi di Siena / Pinto, Tribunale di Teramo , 1997).

Nella parte finale della sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito il c.d. “principio di diritto” al quale il Giudice del merito dovrà attenersi. Sarà infatti il Tribunale del Riesame che dovrà statuire, analizzando i fatti (ormai inalterabili) alla luce del principio posto dalla Corte di Cassazione, e a decidere se vi siano gli estremi per poter procedere al sequestro del contenuto del sito.
Così come sarà lo stesso Tribunale a stabilire le modalità esecutive del sequestro stesso, ovvero il “modo” in cui si potrà procedere al “sequestro” del contenuto del sito.

Accenno soltanto, per concludere, che il problema (e la relativa soluzione) della esecuzione di un provvedimento del giudice italiano all’estero non è certamente derivato dall’esistenza di Internet, ma esiste, si potrebbe dire, da tempo quasi immemorabile.

Avv. Luca-M. de Grazia

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
13 gen 2001
Link copiato negli appunti