Formula Urbana ha tradito gli utenti?

Formula Urbana ha tradito gli utenti?

Secondo l'avvocato Maurizio Buccarella non ci sono dubbi: il cambio di rotta di Telecom sull'applicazione della FU si è tradotto in una violazione delle disposizioni dell'Autorità TLC. Ecco cosa fare
Secondo l'avvocato Maurizio Buccarella non ci sono dubbi: il cambio di rotta di Telecom sull'applicazione della FU si è tradotto in una violazione delle disposizioni dell'Autorità TLC. Ecco cosa fare


Premessa
Molti utilizzatori di internet avranno aderito in passato all’offerta “Formula Urbana” di Telecom Italia che prevedeva, a fronte del pagamento di un contributo di attivazione una tantum di 10.000 lire (più Iva) e di un canone mensile di 2.500 lire (più Iva), l’applicazione dello sconto del 50% sul costo del traffico (urbano) diretto, nelle 24 ore, verso il numero del proprio provider.

L’offerta era evidentemente finalizzata alla fidelizzazione della propria clientela atteso che, quando fu predisposta, si delineava già all’orizzonte l’ingresso degli altri operatori telefonici per la telefonia fissa e nella versione iniziale era inserita la clausola secondo cui il numero su cui applicare lo sconto dovesse appartenere ad un cliente Telecom (clausola poi di fatto annullata per l’intervento del 25.06.99 dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni).

Tale offerta, come noto, è stata sospesa in seguito alle indicazioni dell’Authority dal primo luglio u.s., nel senso che non possono essere stipulati dopo tale data nuovi contratti e quelli in essere sono prorogati fino al luglio 2001.

Almeno nel primo periodo di validità dell’offerta (1997) era possibile scaricare dal sito Telecom il modulo d’adesione che, una volta stampato, compilato e sottoscritto, poteva essere spedito con racc. AR alla filiale Telecom territorialmente competente. La modulistica predisposta dall’ex monopolista è poi via via cambiata più volte con lievi modifiche delle condizioni contrattuali.

Il fatto
Coloro che, saggiamente, hanno la consuetudine di conservare copia di tutta la documentazione relativa a contratti, bollette, etc., potranno controllare il modulo di adesione all’epoca scaricato dal sito e potranno verificare che l’utente aderiva all’offerta che prevedeva “la riduzione del 50% sul costo del traffico telefonico effettuato dopo il primo intervallo temporale di tassazione di ciascuna conversazione” verso il numero telefonico segnalato.

In pratica, era l’epoca della TUT, si pagava lo scatto alla risposta per intero e i successivi scatti venivano pagati per la metà.

Con l’entrata in vigore della TAT (tariffa a tempo) dal novembre 1999 la Telecom ha ritenuto di modificare unilateralmente l’applicazione del contratto, applicando lo sconto del 50% SOLO DOPO I PRIMI SEI MINUTI DI CONVERSAZIONE, dopo, evidentemente, il pagamento del vituperato “scatto alla risposta” ridotto però nell’importo.

Ciò comporta, bollette alla mano, una riduzione inferiore al 50% come probabilmente molti clienti avranno notato.

Ciò è facilmente rilevabile nel foglio allegato alle bollette, riportante la riduzione operata con F.U.: l’importo della riduzione è inferiore alla metà dell’importo prima della riduzione.

L’illegittimità
La rideterminazione unilaterale dello sconto praticata da Telecom Italia appare del tutto illegittima ed operata in spregio alle condizioni contrattuali sottoscritte almeno in tutti i casi in cui l’adesione a FU è stata fatta con i modelli contrattuali che non prevedevano la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni né prevedevano la facoltà di recesso del cliente dopo la comunicazione scritta che Telecom si impegnava a fare in caso di eventuali variazioni economiche dell’offerta .

Pare che Telecom, fra l’altro, abbia omesso in molti casi di comunicare, dopo l’entrata in vigore della TAT, tale variazione ai propri clienti, di fatto quindi continuando a percepire il canone mensile ma limitando la riduzione solo oltre il sesto minuto di connessione…

L’entità degli importi illegittimamente introitati da T.I. può non essere naturalmente rilevante per il singolo cliente e ciò dipende dalla quantità di ore passate in rete negli ultimi mesi… E ‘ facile però considerare che moltiplicando qualche decina di migliaia di lire per decine (?) di migliaia di clienti “formulo-urbanisti” si ottenga come risultato una somma di entità certamente cospicua…

Cosa fare
1) Verificare se si è in possesso della copia del modulo di adesione a F.U. sottoscritto ed inviato prima del novembre 1999, magari anche con l’avviso di ricevimento della racc. AR. (ciò potrebbe avere rilevanza nel caso in cui in un futuro possibile giudizio T.I. sostenga che era prevista in contratto la facoltà di recesso del cliente dopo la comunicazione delle variazioni tariffarie);

2) Verificare se la riduzione per F.U. nelle bollette dell’anno 2000 sia inferiore al 50%;

3) Fatti due semplici conti, indirizzare alla filiale di zona della Telecom Italia S.p.A. una missiva raccomandata con avviso di ricevimento in cui si lamenta la riduzione operata non correttamente e si richiede il riaccredito o comunque la restituzione delle somme (che avrete facilmente calcolato) illegittimamente riscosse da Telecom pari alla differenza fra la riduzione effettivamente operata e quella prevista sin dall’origine del rapporto contrattuale (vedi Fac-simile nella seconda pagina di questo articolo);

4) Attendere una eventuale risposta scritta oppure la successiva bolletta per vedere se Telecom ha disposto l’accredito delle somme richieste.

5) Personalmente ritengo sia del tutto inutile perdere il proprio tempo con un operatore del servizio 187 per la problematica in questione, poi vedete un po ‘ voi…

6) In caso di mancata risposta, di risposta negativa e comunque di mancato riaccredito in bolletta si può adire il Giudice di Pace territorialmente competente. All’uopo ricordo che per richieste di pagamento non superiori al milione di lire la parte può attivarsi ed agire personalmente senza la necessità di farsi rappresentare ed assistere da un legale.

Personalmente sono nella fase di attesa di riscontro della mia missiva da parte di Telecom Italia (luglio 2000); su queste pagine, magari, ci sarà un aggiornamento sulla vicenda.

Saluti combattivi.

Avv. Maurizio Buccarella
Lecce

(Fac-simile in seconda pagina)


RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
TELECOM ITALIA S.P.A.
FILIALE DI ……….
Via …………
..100 -………-

Il sottoscritto è intestatario dell’utenza telefonica ……. – ……………. presso la propria abitazione sita in ……… alla via …………

Già dal ………..(es. gennaio 1998) il sottoscritto aveva aderito all’offerta “Formula Urbana” che prevede, come noto, la riduzione del 50% del costo del traffico telefonico verso un numero urbano.

La riduzione è stata regolarmente operata fino alla fatturazione del …………..(es. 1° bimestre) del corrente anno.

A partire infatti dalla fattura relativa al ………(es. 2° bimestre 2000) e fino all’ultima finora ricevuta (es. 4° bimestre), la riduzione operata è inferiore al 50%.

Per l’effetto, codesta società risulta aver riscosso illegittimamente ed in spregio delle convenzioni contrattuali la complessiva somma di L. ………..

Con la presente pertanto vi invito a riaccreditare o comunque restituire detta somma, maggiorata del costo di spedizione della presente ed a provvedere per il futuro alla corretta computazione della riduzione del costo del traffico telefonico verso il numero già comunicato.

Con espressa riserva, in mancanza, di tutelare le mie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie con conseguente aggravio di costi a Vs. carico.
Distinti saluti.

Data………

Firma……?

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Pubblicato il
24 lug 2000
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