Occhio ad un certo diritto d'autore

Occhio ad un certo diritto d'autore

Torniamo sui problemi aperti dalla nuova legge con una lettera che insiste sulla importante distinzione tra programmi originali e non originali e tra software conservato su supporto rimovibile o fisso
Torniamo sui problemi aperti dalla nuova legge con una lettera che insiste sulla importante distinzione tra programmi originali e non originali e tra software conservato su supporto rimovibile o fisso


Web – “Art. 171-bis. – 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

Dal testo si evince che le cose vietate, tra quelle a larghissima diffusione, sono sostanzialmente due:

1- Detenere programmi non originali su cd-rom non contrassegnati, ma solo a scopo “imprenditoriale” (dato che “commerciale” è sempre incluso nel concetto di “imprenditoriale”). Per cui detenere programmi non originali per uso non imprenditoriale è perfettamente lecito. Sono esclusi quindi i professionisti intellettuali e tutti gli utenti che non utilizzano il software in azienda;

Il reato di detenzione a scopo imprenditoriale si riferisce solo alla detenzione su “supporti non contrassegnati”, riferendosi ovviamente ai supporti removibili, come i cd-rom, i floppy, le cartucce, ecc. ma non ovviamente agli hard disk, che non possono essere “contrassegnati SIAE”. Ne deriva che la detenzione dei programmi negli hard disk non è reato. Il reato è detenere i cd-rom non originali in azienda, non già detenere la copia in hard disk oppure ancora detenere i cd-rom non originali fuori dall’azienda. Inoltre non si parla di “uso” e di licenze, ma solo di detenzione! Per cui è perfettamente lecito avere istallati programmi nel PC anche in azienda, a patto di non avere copie dei programmi nel cassetto.

2- Duplicare programmi per trarne profitto.
Cito il significato del termine profitto testualmente dal “Dizionario dei termini giuridici”: “In senso tecnico esso significa una parte del reddito prodotto da un’impresa. In pratica esso risulta dalla differenza tra il ricavo totale che equivale all’entrata lorda, e il costo totale di produzione”. Appare chiaro che il profitto può essere considerato solo come “parte di un reddito”, non certo un godimento personale.

Inoltre, essendo la norma penale, occorre considerare l’interpretazione più restrittiva in luogo di quella più estensiva. Di conseguenza profitto ha il significato di guadagno o utile, non certo di vantaggio generico. Questa interpretazione è anche confermata dal fatto che il reato si riferisce a un danno economico, per cui l’interpretazione che si deve dare a profitto è appunto nel senso economico, non in altri sensi.

Giovanni

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Pubblicato il
27 set 2000
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