Roma – L’Autorità Antitrust con il suo ultimo bollettino ha pubblicato una serie di delibere sulla pubblicità ingannevole praticata da alcuni operatori. Ecco nel dettaglio quelle di maggiore interesse. Comunque non scattano sanzioni immediate, ma sono previste soltanto alcune multe in caso di reiterazione del messaggio promozionale considerato ingannevole.
Wind Eureka!, questo il servizio di Wind la cui pubblicità è stata dichiarata ingannevole dall’Autorità Antitrust di Giuseppe Tesauro. Secondo l’Autorità garante, infatti, il messaggio pubblicitario del servizio wap non offriva con chiarezza la nozione che per sfruttare Wind Eureka! l’utente deve essere in possesso di un telefonino dual band. Un’accusa che Wind aveva contestato sostenendo che su tutto il proprio materiale commerciale appare quell’indicazione che non rappresenterebbe, peraltro, una novità…
Tiscali è finita nel mirino, invece, per la sua promozione dei servizi Tiscalinet e Tiscali Free Internet. Su segnalazione del Codacons e dell’IICA, l’Antitrust ha rilevato che i servizi, promossi online come gratuiti, si compongono anche di oneri accessori, come la profilazione del cliente e l’obbligo di ricezione delle email pubblicitarie inviate dal provider. Il messaggio di gratuità ritenuto ingannevole dall’Antitrust è presente su alcuni web che fanno capo a Tiscali.
Due segnalazioni del Codacons per gli stessi motivi hanno prodotto due delibere di pubblicità ingannevole anche per Kataweb e Infostrada.
In qualcosa di simile è caduto anche Caltanet, più noto ai lettori di PI come Copianet , portale fotocopia del Gruppo Caltagirone. Anche in questo caso su segnalazione del Codacons, l’Autorità ha rilevato che la promozione online di un accesso ad internet “gratuito” è ingannevole, in quanto non tiene presente gli oneri posti sull’utente, dalla profilazione in giù. Nel caso di Caltanet-Copianet hanno infatti pesato nella decisione dell’Antitrust le operazioni di raccolta dei log, descritte come “la registrazione automatica dei collegamenti in rete”.
Copianet aveva anche sostenuto di non voler inviare email pubblicitarie ai propri iscritti ma l’Antitrust ha ribattuto: “(…) contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore(…)” il messaggio “contiene una serie di elementi che (…) sono idonei a indurre in errore i destinatari, non consentendo loro di avere una chiara percezione del fatto che l’adesione all’offerta del servizio in questione qualificato come gratuito comporta sia che l’utente sarà tenuto a ricevere email pubblicitarie (…) sia che verrà assoggettato al c.d. processo di “profilazione”.