Pinterest, punto a sfavore

Pinterest, punto a sfavore

Il social network si vede dare torto nel tentativo di rivendicare per sé l'utilizzo online del termine "Pin" e nell'accusare il servizio Pintrips di avere un marchio che crea confusione con il proprio
Il social network si vede dare torto nel tentativo di rivendicare per sé l'utilizzo online del termine "Pin" e nell'accusare il servizio Pintrips di avere un marchio che crea confusione con il proprio

La Corte Distrettuale della California ha respinto il ricorso per violazione di marchio avanzata da Pinterest nei confronti di Pintrips .

La piattaforma dedicata alla condivisione di immagini Pinterest contestava la scelta del nome Pintrips da parte di un nuovo servizio nel settore dei social media dedicato al monitoraggio ed alla segnalazione dei prezzi dei voli aerei: questo sarebbe troppo familiare nell’apparenza, nel suono e nell’impressione commerciale al suo marchio – che afferma essere notorio, definizione che raccoglie i marchi cui viene riconosciuto un valore distintivo superiore e non legato esclusivamente al mercato di riferimento – Pinterest.

Il sito, che rappresenta il terzo social network al mondo per numero di utenti dopo Facebook e Twitter, arrivava peraltro a rivendicare per sé in generale la possibilità di utilizzo per un servizio online del prefisso “Pin” (“pin” in inglese è la puntina e “pin to” significa segnare con una puntina, fissare con uno spillo): sulla sua piattaforma “pin” indica l’azione con la quale si contrassegna come interessante una determinata immagine, come si trattasse di una bacheca digitale.

Si tratta, insomma, di una questione simile a quella che negli anni ha spinto Facebook a cercare di difendere l’utilizzo da parte di altri social network delle parole Face e book o alla battaglia tra Sky e Skype.

Nel caso in questione, alla fine, la corte ha dato torto all’accusa, ritenendo che Pinterest non fosse riuscita a dimostrare la possibile confusione del consumatore che avrebbe causato il nome Pintrips rispetto a Pinterest.
Più in generale il giudice ha ritenuto che l’utilizzo del termine “Pin” sia descrittivo dell’azione di contrassegno di un oggetto e che quindi il suo utilizzo da parte di Pintrips sia lecito.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il 9 nov 2015
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