Pirateria in Italia: decine di assoluzioni

Pirateria in Italia: decine di assoluzioni

L'odissea degli assolti cominciò nel 1997, quando un negoziante fu accusato di infilare software copiato nei PC in vendita
L'odissea degli assolti cominciò nel 1997, quando un negoziante fu accusato di infilare software copiato nei PC in vendita


Roma – I dettagli della sentenza, a partire dalla motivazione, si avranno solo nei prossimi giorni, ma l’assoluzione di venti aziende e professionisti dall’accusa di ricettazione di software e duplicazione abusiva fa riflettere.

Il caso in questione nasce nel 1997 quando, nell’ambito di un’azione di accertamento della Polizia Postale, un negoziante e rivenditore di hardware viene accusato di installare sui PC in vendita anche software illegalmente copiato.

La Polizia Postale ha chiesto al venditore la consegna di tutte le fatture di vendita. Successivamente si è recata presso tutti i clienti per verificare se fossero o meno presenti su quelle macchine i software illegalmente copiati. L’indagine ha coinvolto circa un centinaio di persone, alle quali sono stati sequestrati i computer. A tutti loro è stata contestata la grave imputazione di ricettazione di programmi e duplicazione abusiva.

Di questi cento, a quanto pare solo una ventina sono stati rinviati a giudizio (gli altri procedimenti sono stati archiviati in fase istruttoria). Dopo quattro anni, lo scorso 26 settembre, tutti gli imputati sono stati pienamente assolti dal Tribunale di Pescara. I professionisti e le aziende coinvolte non sono stati ritenuti colpevoli né di duplicazione abusiva né di ricettazione “perché il fatto non sussiste”.

Si tratta probabilmente della più massiccia assoluzione mai registrata in Italia in un processo per duplicazione abusiva.

Rimane ancora da risolvere, in relazione a questo processo, una eccezione di incostituzionalità sull’art.171 bis formulata da uno dei difensori che ha denunciato la disparità di trattamento fra l’art.171 bis (che non prevede l’uso personale della copia di software) e l’art. 171 ter l.d.a. (che invece stabilisce che la duplicazione ad uso personale di audiovisivi non è reato).

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
5 ott 2001
Link copiato negli appunti