Con l’ordinanza n. 6433/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di diritto all’oblio, accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14793/2024. Quest’ultima aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio da parte di Google LLC, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio, disponendo un nuovo esame da parte del giudice di merito.
La vicenda trae origine da un procedimento penale risalente nel tempo, conclusosi nel marzo 2022 con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. A seguito di tale esito, il ricorrente aveva presentato a Google due istanze di deindicizzazione riguardanti articoli di stampa online che riportavano notizie relative alla vicenda giudiziaria. Nelle richieste era stato incluso anche il riferimento al provvedimento conclusivo del procedimento.
Secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito, Google aveva accolto una sola delle due richieste, mentre l’altra non era stata evasa, con conseguente permanenza online degli URL contestati fino alla notifica del ricorso. Gli URL contestati erano stati rimossi solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. Il Tribunale di Roma aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo che la tardiva deindicizzazione integrava una violazione del diritto all’oblio, ma aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile in assenza di prova specifica.

Avverso tale decisione, il ricorrente, assistito dagli avvocati Parente e Bianculli, proponeva ricorso per cassazione articolato in più motivi, censurando in particolare la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del danno e alla motivazione della sentenza.
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti indicati in motivazione. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato un vizio nella motivazione della sentenza impugnata, qualificandola come “apparente” e non conforme al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Costituzione.
“La Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato la violazione del diritto all’oblio, ha escluso il danno con una motivazione ritenuta non sufficiente sotto il profilo giuridico“, osserva l’Avv. Angelica Parente.
La Corte ha inoltre evidenziato che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare in modo puntuale le circostanze allegate dal ricorrente, tra cui la diffusione dei contenuti online, la loro visibilità nei risultati di ricerca e la natura delle informazioni pubblicate. L’Avv. Domenico Bianculli richiama poi il passaggio in cui la Cassazione ribadisce che il danno non patrimoniale può essere accertato anche mediante presunzioni semplici, valutando elementi come la diffusione della notizia, la rilevanza dell’offesa e la posizione del soggetto interessato.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente applicato i criteri di valutazione del danno, omettendo di considerare le allegazioni difensive e di utilizzare gli strumenti probatori disponibili, tra cui il ragionamento presuntivo.
Dal punto di vista tecnico, il caso riguarda il funzionamento stesso dei motori di ricerca e il modo in cui le informazioni vengono aggregate e rese reperibili online. Google indicizza continuamente pagine web attraverso sistemi automatizzati di crawling, associando contenuti, snippet e URL a specifiche query di ricerca, comprese quelle basate sul nome di una persona. La deindicizzazione non comporta la cancellazione della pagina dal sito sorgente, ma impedisce che quel determinato URL compaia tra i risultati associati a una ricerca nominativa. È un meccanismo che interviene direttamente sul livello di accessibilità dell’informazione, modificando il modo in cui gli algoritmi restituiscono contenuti agli utenti senza eliminare il dato dalla rete. Proprio per questo, il diritto all’oblio rappresenta oggi uno dei principali punti di contatto tra regolazione europea dei dati personali e architettura tecnica dei motori di ricerca.
Alla luce di tali rilievi, la Cassazione ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda risarcitoria, attenendosi ai principi enunciati. Il giudice del rinvio sarà chiamato anche a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza si inserisce nel quadro delle controversie sul trattamento dei dati personali online e sul diritto all’oblio, rafforzando gli strumenti di tutela della reputazione e la possibilità di cancellare notizie pregiudizievoli da internet quando non più attuali o adeguatamente aggiornate.
In collaborazione con Cyberlex