Acquisti tecnologici, le garanzie

Acquisti tecnologici, le garanzie

Le ricorda Adiconsum in una nota diffusa nei giorni degli istinti natalizi in cui aumentano le vendite di prodotti hi-tech. Cosa aspettarsi dalla legge, dal produttore e dal commerciante
Le ricorda Adiconsum in una nota diffusa nei giorni degli istinti natalizi in cui aumentano le vendite di prodotti hi-tech. Cosa aspettarsi dalla legge, dal produttore e dal commerciante


Roma – Al grido di Difendiamo la tredicesima! , l’associazione dei consumatori Adiconsum ha diffuso una nota per fare il punto e ricordare quali sono le garanzie che è lecito attendersi sugli acquisti, cosa prescrive la legge, cosa può o non può fare il negoziante. Nei giorni in cui il consumo raggiunge le sue vette sulla spinta degli acquisti natalizi, i suggerimenti Adiconsum potrebbero rivelarsi utili a molti acquirenti di prodotti tecnologici.

Come noto, da due anni vige una nuova e più ampia garanzia nella compravendita dei beni di consumo, che copre non soltanto il malfunzionamento, ma anche la conformità del prodotto. Una garanzia che, secondo Adiconsum , resta però sconosciuta alla maggior parte dei consumatori.

Sono due le garanzie esistenti, la prima è la garanzia legale , quella prevista dalla legge che si applica a tutte le compravendite, la seconda è la garanzia commerciale , quella del buon funzionamento, che non opera automaticamente ma solo se prevista dal contratto d’acquisto.

Cosa dice la legge
– il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene;
– la garanzia legale opera per un periodo di due anni dalla consegna del bene;
– l’acquirente deve comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del difetto o di una non conformità entro due mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto;
– in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante: riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, cosa che implica la restituzione di quanto pagato;
– le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate senza spese da parte dell’acquirente, entro un congruo termine dalla richiesta, e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene acquistato;
– anche nell’acquisto di beni usati (autovettura) la garanzia è in linea di massima di due anni. Non può comunque essere inferiore ad un anno.

Cosa fare se si acquista un bene e ci si accorge, dopo alcuni giorni che non funziona o non ha le qualità promesse?
– È necessario comunicare subito al venditore (e comunque entro due mesi dalla scoperta) l’esistenza dei vizi del bene. Di tale comunicazione se ne deve poter dare la prova, quindi a meno che il venditore non riconosca i vizi, è sempre meglio inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si descrivono i difetti del bene e contestualmente si chiede uno dei rimedi previsti, ovverosia la riparazione o la sostituzione.

Cosa fare se il venditore consiglia l’acquirente di rivolgersi al centro di assistenza per la riparazione?
L’acquirente deve comunicare al venditore che è suo onere provvedere alla riparazione del bene e quindi portarlo al centro di assistenza. Chi ha acquistato un bene difettoso deve riportarlo al venditore ed ottenere il bene riparato. Se ciò non è possibile il venditore è tenuto a sostituire il bene.

Cosa fare se il tecnico inviato dal venditore a casa dell’acquirente per la riparazione chiede delle somme per la mano d’opera o per il costo dei pezzi di ricambio?
L’acquirente non deve versare alcuna somma. Nulla è dovuto al tecnico in quanto tutte le spese relative alla riparazione o sostituzione sono a carico del venditore.

Adiconsum ha poi dispensato alcuni consigli utili, come la conservazione per due anni dello scontrino di acquisto per far valere i propri diritti di garanzia o la fotocopiatura dello scontrino perché talvolta, col tempo, sbiadiscono. Inoltre l’Associazione sconsiglia di intervenire personalmente o con tecnici di fiducia per tentare di riparare un bene difettoso, occorre infatti rivolgersi sempre e solo al venditore. Se un prodotto ha dei difetti, infine, è sempre necessario comunicarli subito al venditore.

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
18 dic 2003
Link copiato negli appunti