Alice multata per pubblicità ingannevole

Alice multata per pubblicità ingannevole

La pubblicità di un'offerta commerciale finalizzata a riconquistare gli ex clienti è costata oltre 61mila euro all'incumbent e 11mila euro ad un suo partner commerciale
La pubblicità di un'offerta commerciale finalizzata a riconquistare gli ex clienti è costata oltre 61mila euro all'incumbent e 11mila euro ad un suo partner commerciale

È valsa una doppia multa, di 61.100 euro a Telecom Italia e 11.100 alla società Telnet (business partner della compagnia, da non confondersi con lo storico ISP Telnet di Pavia che è totalmente estraneo alla questione), la reclamizzazione di un’offerta abbinata voce + connettività + videotelefono, servizi e prodotti forniti dall’incumbent, e su cui è calata la mannaia dell’ Antitrust , che ha ravvisato nell’offerta una fattispecie di pubblicità ingannevole.

Il Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuto in seguito ad una segnalazione, in questo caso inoltrata da un consumatore, che evidenziava un messaggio pubblicitario diffuso a mezzo volantino, distribuito a domicilio dalla Telnet. Il messaggio, come si legge nel bollettino pubblicato ieri dall’Authority, era “diretto a promuovere, nei confronti di ex clienti affari di Telecom Italia (…), un’offerta abbinata, composta dal piano tariffario voce denominato ‘Teleconomy Caffè’ e dal servizio di accesso a Internet denominato ‘Alice Business’, a cui è aggiunto l’omaggio di un videotelefono”.

“Nella richiesta di intervento – si legge nel lungo testo del provvedimento – si evidenzia che tale messaggio sarebbe ingannevole in quanto i costi relativi all’offerta pubblicizzata sarebbero, in realtà, notevolmente più onerosi di quelli riportati nel messaggio medesimo”. L’Authority ha stabilito l’ingannevolezza della reclamizzazione, non dando pregio alla difesa dell’incumbent, che si appellava all’autonomia dell’agenzia Telnet che ha pubblicizzato l’offerta combinata.

In questo caso, Telnet e Telecom Italia sono stati infatti qualificati – entrambi – come operatori pubblicitari: la prima lo è per aver “materialmente predisposto e diffuso il messaggio in contestazione, traendone diretto profitto in virtù delle provvigioni riconosciutegli da Telecom per ogni cliente recuperato, secondo quanto previsto nell’ambito del rapporto di agenzia in essere tra loro”. In riferimento a Telecom, il Garante osserva che non solo “si è avvantaggiata direttamente dell’iniziativa promozionale predisposta e diffusa dal suo agente ma, soprattutto, che detta società non può riconoscersi, come invece sostiene nei suoi scritti difensivi, ad essa del tutto estranea”.

Dalla documentazione istruttoria è infatti emerso, sottolinea l’Authority, che “l’iniziativa di Telnet si inserisce nella strategia commerciale e promozionale che Telecom ha illustrato a tutti i suoi agenti, compresa la stessa Telnet, al fine di realizzare un’efficace politica di recupero di ex clienti affari passati ad altri operatori (cd. Win back)”. Da qui la decisione, gravata del giudizio di ingannevolezza, di multare entrambe le aziende, per una doppia ammenda.

D.B.

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Pubblicato il
27 mar 2007
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