La febbre della rivoluzione digitale in Italia è alta e la grande girandola di norme non esclude proprio nessun settore. All’appello, infatti, da ultimo non poteva mancare il mondo assicurativo, costantemente alla ricerca di nuovi strumenti innovativi nel pieno obiettivo di arginare il sempre dilagante fenomeno delle frodi nel settore RC auto (L’obbligo della RC auto è prevista dalla legge n. 990 del 1969: ” i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi “).
Ebbene, la rivoluzione dell’assicurazione “digitale” passa anche per la dematerializzazione del contrassegno assicurativo cartaceo, diventando pertanto elettronico.
Per contrassegno elettronico (chiamato anche Timbro digitale o Codice bidimensionale) – secondo le “Linee guida sul Contrassegno generato elettronicamente”, redatte sulla base di quanto disposto dall’articolo 23 -ter, comma 5, del Codice dell’Amministrazione Digitale – deve intendersi una sequenza di bit codificata con una tecnica grafica idonea a contenere e rappresentare i dati identificativi di un documento amministrativo informatico, oppure il documento amministrativo informatico stesso, originale o duplicato, o suoi estratti .
Nel caso di specie, definito anche “tagliandino virtuale”, esso rappresenta un tassello importante del recente decreto Liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71), che all’art. 31 al comma 1 prevede che:
Certamente tale strumento porterà grandi benefici nella lotta alle frodi, limitando notevolmente la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura RC auto obbligatoria – secondo recenti studi riguarda oltre 3,5 milioni di veicoli circolanti sul territorio italiano – offrendo così vantaggi sia alle compagnie di assicurazioni, che avranno meno oneri, sia ai consumatori, che vedrebbero abbassare i loro premi delle polizze auto.
” Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, (…) con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione “.
Nello specifico, al momento della sottoscrizione della polizza, verrà rilasciato un sistema composto da una scheda con microchip , su cui viene memorizzata la polizza RC Auto, e da un dispositivo elettronico che ne legge il contenuto . La scheda conterrà tutte le informazioni relative alla polizza tra cui i dati dell’assicurato, la data di effetto e di scadenza, le caratteristiche dell’auto. E una volta inserita la scheda nel terminale installato a bordo della vettura, un segnale radio confermerà la validità della polizza comunicando in tempo reale con la centrale operativa della Compagnia Assicurativa che potrà altresì verificare immediatamente anomalie e irregolarità.
Vi è di più: è interessante sottolineare quanto previsto dal comma 3 dell’art. 31 ut Supra :
” La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché’ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione (…) “.In altri termini, la verifica dell’obbligo RC auto può avvenire anche attraverso la lettura della scheda da parte di Tutor, autovelox, telecamere ZTL etc.
Alla luce del comma 3, appena citato, è importantissimo riportare un frammento del commento al Decreto Liberalizzazioni da parte dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici: fondata nel 1944, l’ANIA rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia, studiando e collaborando alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l’industria assicurativa). ANIA ribadisce con concretezza quanto già affermato nello stesso comma: ” Per attuare questa disposizione è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito l’ISVAP e, per i profili di tutela della “privacy”, il Garante per la protezione dei dati personali “.
Di certo, in questa digitalizzazione dell’RC auto, la privacy dei consumatori non può essere trascurata, ma deve esser ben gestita dagli addetti ai lavori.
Difatti, le compagnie assicurative devono prestare attenzione ai dati del consumatore – sottoscrittore della polizza – da inserire nel contrassegno; essi devono essere registrati e successivamente elaborati secondo i principi di pertinenza e non eccedenza (cfr. Art. 11 lettera d), Codice Privacy). Ad oggi, nel tagliandino cartaceo, compaiono solo targa, data di scadenza e compagnia assicurativa, pertanto i dati raccolti o detenuti nel contrassegno elettronico non necessari al perseguimento della finalità dichiarata dal titolare del trattamento, costituendo informazioni eccedenti, vanno eliminati o criptati; un esempio di eccedenza potrebbero essere gli eventuali dati sensibili del consumatore capaci di riferire eventuali handicap. Problematica, questa, che diventa concreta quando i dati a seguito d’infrazioni rilevate da Tutor, autovelox, varchi ZTL, possono esser lette dagli organi accertatori di competenza.
Altra problematica legata alla privacy è la memorizzazione, gestione e conservazione di questi dati in banche dati cioè ” qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti ” – definizione data dall’art. 4 comma 2 lett. P) del Codice Privacy – gestite dalle compagnie assicurative. Difatti, l’art. 33 del Codice Privacy stabilisce che i soggetti titolari del trattamento devono adottare delle misure minime di sicurezza sulla base di alcuni rischi dai quali è necessario proteggersi. I rischi principali sono: perdita o distruzione anche accidentali, l’accesso non autorizzato e il trattamento non consentito o non conforme. Nello specifico quello che riguarda da vicino l’assicurato è proprio l’eventuale accesso non autorizzato ai dati ed infatti, secondo l’art. 34 del Codice, il trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici è ammesso solo se sono adottate misure di sicurezza idonee a garantire e verificare l’identità del soggetto incaricato, per esempio, un codice associato ad una parola chiave riservata oppure un dispositivo come una smart card.
Ulteriore aspetto problematico riguardante il profilo privacy, è la possibilità di verifica dell’obbligo RC auto attraverso l’uso di autovelox, telecamere ZTL, Tutor. Difatti, mentre nel caso di autovelox e varchi ZTL il controllo sarà possibile solo in caso di violazione del codice della strada, con riguardo invece al sistema Tutor il controllo, registrando il passaggio di tutti i mezzi – anche se non viene commessa violazione – è inevitabile, permettendo così anche una forma di localizzazione in tempo reale dei soggetti interessati. Localizzazione che, nel caso di auto aziendali, può portare alla violazione dell’art. 4 comma 2, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), attraverso un controllo a distanza del lavoratore da parte del suo datore di lavoro.
L’iter verso la dematerializzazione del tagliando assicurativo cartaceo ha come data ultima il 2014. L’augurio è che vengano emanate norme chiare e dettagliate di concerto sia con l’operatività di tale strumento sia con il diritto alla riservatezza del consumatore. Nel nuovo Decreto Sviluppo approvato il 4 ottobre 2012, tra le altre cose, sono contenute delle importanti novità legate al fenomeno delle frodi assicurative: la creazione dell’ IVASS (nuovo istituto di vigilanza che sostituisce l’ISVAP) e Archivio informatico integrato (sarà connesso alle banche dati dei più importanti istituti del settore assicurativo e automobilistico, tra cui ad esempio la Banca Dati Sinistri, la Banca Dati degli Attestati di Rischio, il PRA e la CONSAP). A questo punto non ci resta che attendere i concreti sviluppi pratici.
Dott. Luigi Rufo
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