Contratti online, basta un link?

Contratti online, basta un link?

di dott.ssa D. Montagna (www.studiolegalelisi.it) - Il contratto stipulato online prevede che le informazioni per il consumatore siano stabili e consultabili in ogni momento dall'utente. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
di dott.ssa D. Montagna (www.studiolegalelisi.it) - Il contratto stipulato online prevede che le informazioni per il consumatore siano stabili e consultabili in ogni momento dall'utente. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La prassi commerciale consistente nel rendere accessibili ai consumatori le informazioni richieste dall’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE per la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata non soddisfa i requisiti imposti dalla direttiva stessa, dal momento che tali informazioni non sono né “fornite” da tale impresa né “ricevute” dal consumatore “. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 5 luglio 2012 per la causa C-49/11 che vedeva come parti contrapposte la società Content Service Ltd e la Bundesarbeitskammer, ossia la Camera federale del lavoro austriaca, ente titolare anche di funzioni di tutela dei consumatori.

In tema di contratti a distanza, la disciplina comunitaria a tutela del consumatore attribuisce importanza fondamentale alle informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto e alla conclusione dello stesso. Al considerando 11 della 97/07/CE è previsto, infatti, che ” l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell’informazione fornita al consumatore e che è necessario determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata “.
Gli artt. 4 e 5 della direttiva prevedono, rispettivamente, le informazioni minime da fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza e quelle che il consumatore deve ricevere a conferma dell’ordine inviato.

Le informazioni preliminari previste ex art. 4 della direttiva sono relative a: identità del fornitore; caratteristiche essenziali del bene o del servizio; prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte; eventuali spese di consegna; modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto ed esistenza del diritto di recesso.

L’art. 5 della direttiva prevede, invece, la conferma scritta delle informazioni e, al primo paragrafo, dispone che:
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all’atto dell’esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull’altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
– un’informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 61, inclusi i casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
– l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
– informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
– le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno
“.

Nel caso di specie, la società di diritto inglese Content Services, tramite una succursale in Germania, propone servizi online sul proprio sito Internet, redatto in lingua tedesca e accessibile anche in Austria. In particolare, si tratta di un sito attraverso il quale è possibile scaricare software gratuiti o versioni di prova di software a pagamento.
Per poter utilizzare tale sito bisogna compilare un modulo di iscrizione e, all’atto della registrazione, è necessaria la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di vendita effettuata contrassegnando una casella con un segno di spunta. Contrassegnare tali condizioni generali di vendita è indispensabile per la conclusione di qualsiasi contratto con Content Service.

Utilizzando queste modalità, le informazioni previste agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE non sono direttamente mostrate ai consumatori, ma questi possono visualizzarle cliccando su un link presente nella pagina di stipulazione del contratto.
Inoltre, dopo aver inviato l’ordine, il consumatore riceve un messaggio email da Content Services contenente: collegamento ipertestuale (link) a un indirizzo Internet, nonché username e password per l’accesso ai dati del sito.

Il provvedimento della Corte di Giustizia è, dunque, basato sulla considerazione che l’articolo 5 della direttiva prevede due soluzioni equivalenti: la prima prevede che al consumatore possono essere fornite le informazioni “per iscritto”, e quindi su supporto cartaceo, la seconda, in alternativa, che le informazioni possono essere fornite “su altro supporto duraturo”.
Ne consegue che il supporto duraturo deve garantire al consumatore, analogamente a quanto accade con il supporto cartaceo, il possesso delle informazioni prescritte. Occorre, allora, capire quando un supporto può definirsi duraturo (o “durevole” come definito dal codice del consumo italiano).

La Corte di Giustizia afferma che per definire il “supporto duraturo” è necessario fare riferimento, in particolare, alle direttive 2002/65/CE e 2011/83/CE.
La prima direttiva, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, considera quali “supporti durevoli”: i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprende i siti Internet tranne quelli che soddisfano i criteri di cui alla definizione di supporto durevole.

La direttiva 2011/83/CE sui diritti dei consumatori ha una particolare valenza in quanto abrogherà la 97/7/CE a decorrere dal 13 giugno 2014. Tale direttiva considera supporto durevole ” ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate “. Pertanto un supporto è duraturo se consente al consumatore di conservare le informazioni, se assicura l’assenza di alterazione del contenuto delle stesse informazioni e garantisce la loro accessibilità. Ai consumatori deve essere, altresì, offerta la possibilità di riprodurre le informazioni ricevute in maniera identica.

La Corte ha evidenziato le “carenze informative” della prassi commerciale seguita da Content Service e ha rilevato che, da quanto risulta, il rinvio, tramite link, al sito Internet del venditore non consente al consumatore di conservare le informazioni a lui dirette in modo da avervi accesso e da poterle riprodurre identiche per un periodo di congrua durata. Il venditore, infatti, potrebbe in qualsiasi momento modificarne unilateralmente il contenuto. È stato constatato, quindi, che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale, le cui informazioni sono accessibili ai consumatori solamente attraverso un link mostrato dal venditore, non può essere considerato un “supporto duraturo” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE.

Dott.ssa Debora Montagna

Digital & Law Department – Studio Legale Lisi

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Pubblicato il 25 lug 2012
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