Domini, il gran valzer dei divieti

Domini, il gran valzer dei divieti

Non si potranno comprare domini se non si avranno certi titoli, non si potrà comprare un dominio senza utilizzarlo. Ecco tutti i divieti e il testo ufficiale. Grauso, intanto, annuncia battaglia
Non si potranno comprare domini se non si avranno certi titoli, non si potrà comprare un dominio senza utilizzarlo. Ecco tutti i divieti e il testo ufficiale. Grauso, intanto, annuncia battaglia


Roma – Chi sbaglia dominio, cioè chi acquista un dominio e in un secondo momento viene giudicato privo dei requisiti per utilizzarlo, potrà andare incontro ad una multa di 30 mila euro. “L’utilizzo indebito” dei domini .it si pagherà caro. Questo uno dei divieti attorno ai quali è stato costruito un Disegno di legge voluto dal sottosegretario all’Innovazione Stefano Passigli, un DDL che ieri il Consiglio dei Ministri ha fatto proprio e che proporrà al Parlamento.

Ma i divieti previsti sono anche altri. Primo tra tutti quello di commerciare in domini. Non solo non si potranno acquistare domini .it corrispondenti a marchi o a nomi diversi dal proprio, ma non si potrà neppure acquistare un dominio al “solo scopo” di farne commercio.

Ulteriore divieto è invece previsto per il “non-uso”. In forme ancora tutte da stabilire, infatti, il dominio acquistato andrà utilizzato entro 90 giorni. Questo vuol dire che ci sarà qualcuno che giudicherà quando e come un dominio sarà utilizzato e verificherà i tempi. Se non si utilizza entro tre mesi, dice il DDL, la potestà sul dominio decade.

Per quanto riguarda i “nomi altrui”, il DDL prevede che nessuno potrà registrare un nome a dominio se quel nome non è il proprio o se non dispone della delega di un possibile titolare di quel dominio. In generale il testo afferma che è vietato non solo il nome identico ma anche quello simile a trademark, opere di ingegno, organizzazioni, persone fisiche e giuridiche nonché istituzioni, enti pubblici, località geografiche e cariche istituzionali. Di interesse anche il divieto alla registrazione dei nomi di genere. Se si registra “moda.it”, si dovrà utilizzare per farne un sito, non si potrà rivendere.

Tra le cose che più faranno discutere è l’estensione di queste norme antiregistrazione anche agli italiani che registrano domini con estensione diversa da .it. Come a dire che se un americano può commerciare in domini .com o .net o altro, un italiano non lo può fare. Allo stesso modo quest’ultimo non potrà registrare domini .com o altri se questi violano le leggi italiane previste per i domini .it.

Tutta la questione verrà gestita da una “Anagrafe nazionale” che terrà conto dei domini registrati. I domini vietati verranno quindi cancellati dall’Anagrafe. E starà all’Anagrafe, pare, cancellare dai suoi registri anche i domini non utilizzati entro i 90 giorni di cui sopra.

Ma ciò che potrebbe creare maggiori disagi nel prossimo futuro è che l’Anagrafe, destinata ad ospitare tutte le registrazioni dei domini, potrà provvedere alla cancellazione dei domini già registrati nei mesi scorsi di cui venisse rilevata la “non regolarità”.

Nel comunicato del consiglio dei Ministri si legge: “L’iniziativa è finalizzata ad assicurare il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei marchi ed evitare che attraverso l’uso indebito della rete possa determinarsi un pregiudizio a danno di situazioni soggettive meritevoli di protezione”. (continua)


La reazione più interessante è stata quella di Nichi Grauso con cui Punto Informatico ha parlato brevemente ieri sera. Grauso ha annunciato per stamattina una conferenza stampa a Roma nel corso della quale farà emergere “altre due cosette a cui i legislatori non credo abbiano pensato”. L’imprenditore sardo è parso piuttosto intrigato da quanto sta accadendo e per nulla “preoccupato” per eventuali “conseguenze” dalle “mosse” del Governo.

Tra le reazioni spicca anche quella dell’ ADUC , l’associazione dei diritti degli utenti e dei consumatori, che ha duramente criticato il Disegno di legge. “Si tratta, ha detto il presidente Vincenzo Donvito, del primo passo per tentare di opprimere e uccidere interent. Ed è anche la buona occasione per farsi ridere dietro da chi, come negli Usa, usando Internet, è riuscito a far sì che la rete diventasse uno strumento di cultura e ricchezza diffusa”. “Le leggi in materia, ha spiegato Donvito, sono più che sufficienti. Ci riferiamo a quella sul diritto d’autore, che tutela già i marchi registrati. Invece il governo vuole introduttre in Internet regole che sarebbero ridicole in qualunque altro settore, a cominciare dal divieto di commercializzazione dei domini già registrati; è come se facesse una legge in cui, per esempio, vietasse a Fiat di cedere il suo marchio”.

Ad intervenire a favore del provvedimento è stato invece il presidente di Microsoft Italia Umberto Paolucci secondo cui si tratta di una legge “utile e importante”. Secondo Paolucci “il provvedimento è senz’altro utile per evitare abusi che sono sicuramente possibili. Naturalmente, interventi di questo tipo che tentano di regolare internet, devono essere coordinati a livello sovranazionale. E questo finora, nei fatti, non è accaduto. Quello compiuto dal Governo italiano è sicuramente un passo avanti e sarebbe bene che ci fossero passi analoghi anche negli altri Paesi per evitare degli abusi, speculazioni, delle scorrettezze. E ‘ giusto e necessario che queste cose vengano realizzate perché internet sia sempre più affidabile per tutti”.

A scagliarsi contro l’operato del Governo è arrivato anche Manlio Contento, responsabile economico di Alleanza Nazionale. Secondo Contento “l’iniziativa del governo sulla regolamentazione dei domini nella rete Internet è tardiva, dal momento che le situazioni a rischio si sono già verificate e daranno luogo ad un aumento delle controversie giudiziarie. Il governo dovrebbe promuovere una iniziativa per accelerare il varo di una disciplina europea. Le nuove regole varate dal Cdm, infatti, non escludono la registrazione di domini in paesi terzi con la conseguente inefficacia della disciplina nazionale”. (continua)


Sul piano tecnico, il DDL “Disposizioni in materia di disciplina dell’utilizzazione di nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi in rete” dovrà ora essere presentato in Parlamento. Se verrà seguira la procedura standard è probabile che si parlerà del DDL solo ad autunno. Prima dell’estate, infatti, ci sono i cinque collegati della manovra finanziaria da approvare, durante l’estate il Parlamento “chiude” e soltanto in autunno si potrebbe arrivare alla votazione. Anche per questo non si può escludere che il Governo chieda alla Camera di passare la legge in Commissione in sede deliberante. In quel caso non arriverebbe in aula e potrebbe diventare legge in tempi molto più rapidi.

Ma ecco il testo dei due articoli “shock” presentati dal Governo:

Articolo 1. Utilizzazione dei nomi a dominio

Per l’utilizzazione di nomi a dominio è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest’ultimo, l’utilizzazione di: nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone; nomi identici o simili a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno; nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche; nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno; nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l’utilizzazione di lingue diverse dall’italiano.

Fermo restano ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l’utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell’ordine di cessazione dell’uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l’illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall’Anagrafe di cui all’articolo 2, ove già non disposta dall’Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.

Articolo 2. Anagrafe nazionale dei nomi a dominio

E ‘ istituita l’Anagrafe nazionale dei nomi a dominio. Detta Anagrafe opera presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla normativa vigente.

La registrazione nell’Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall’Anagrafe stessa nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1. Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni ed accettazione da parte del richiedente di una procedura di conciliazione, gestita dall’Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.

La registrazione si perfeziona con la comunicazione all’interessato dell’attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell’anagrafe nazionale i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui al presente decreto, l’Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

E ‘ comunque disposta la cancellazione del nome a dominio registrato presso l’Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l’effettiva utilizzazione.

I ricorsi avverso il rifiuto o l’omissione di registrazione o contro gli atti dell’Anagrafe che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove l’Anagrafe ha sede.

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Pubblicato il
13 apr 2000
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