Ho ottenuto 250 euro da uno spammer

Ho ottenuto 250 euro da uno spammer

Ne parla un lettore che ha fatto ricorso al Garante per la privacy e molto tempo dopo, seguendo il caso da vicino, si è visto recapitare un assegno da chi lo aveva spammato. Una bella soddisfazione. Vita dura per gli spammer nostrani
Ne parla un lettore che ha fatto ricorso al Garante per la privacy e molto tempo dopo, seguendo il caso da vicino, si è visto recapitare un assegno da chi lo aveva spammato. Una bella soddisfazione. Vita dura per gli spammer nostrani


Roma – Ricevere a casa un assegno da 250 euro firmato da uno spammer o, come è accaduto a Piefranco Ferronato, da un provider che non ha saputo distinguersi dal cliente spammatore. Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi a seguito di un ricorso vinto presso il Garante per la privacy.

Spiega Ferronato a Punto Informatico: “Tutto inizia oltre un anno fa da una serie regolare di mail dal contenuto pornografico. Il dominio era sempre diverso (tuttetette, tuttosesso, scopami…) ma il provider era sempre lo stesso. Lo chiamerò X. Quando ho segnalato al maintainer di questa situazione, come risposta ho ottenuto dopo poche ore un fiume di spam”.

L’ipotesi di Ferronato , dunque, era che vi fosse un diretto coinvolgimento del provider con l’operazione di spam. E per questo ha deciso di ricorrere al Garante. Ecco la cronistoria del ricorso raccontata da Ferronato:

“- 8 luglio 2002: raccomandata con ricevuta di ritorno al provider per chiedere ai sensi della legge 675/96 di cancellare i miei dati e di saperne l’origine
– la raccomandata viene respinta al mittente
– segue una raccomandata con ricevuta di ritorno al provider e al garante attivando la procedura (vedi il sito del Garante , ndr.)
– 30 luglio 2002: il garante impone al provider di rispondere alla mia prima raccomandata
– 13 settembre 2002: il provider risponde testualmente: “Comunichiamo che il dominio (omissis).it è un Hosting gratuito da terzi a persone a noi sconosciute e quindi non ci riteniamo responsabili delle mail inviate da terzi a persone a noi sconosciute, in quanto la scrivente non effettua raccolta e trattamento di indirizzi e-mail per la propria attività di ISP”
– 14 febbraio 2003: il garante, vista la risposta non conforme, impone al provider di pagare direttamente a me 250 euro”

La vicenda però non si esaurisce qui. Non solo viene tirato direttamente in ballo il provider, che il Garante ha evidentemente ritenuto non sufficientemente attento, quantomeno nella gestione dei propri rapporti con i suoi clienti di hosting, ma anche il rimborso non arriva subito.

Dopo alcuni mesi, infatti, Ferronato è costretto a mettere in mora il provider, il 12 maggio 2003, con una ulteriore raccomandata:

“In caso di persistente inadempimento, trascorsi 10 giorni dalla presente, mi vedrò costretto ad adire le vie legali per il recupero di detta somma. Mi permetto di segnalare che l’articolo 37 Capo VIII comma 1 della legge 675/1996 (“Inosservanza dei provvedimenti del Garante”) recita: “Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

Ed è notizia di queste ore che in una lettera giunta al domicilio di Ferronato vi fosse contenuto l’assegno di 250 euro del provider.

“Ringrazio – conclude Ferronato – Massimo Cavazzini ( http://www.maxkava.com/spam/spam_intro.htm ) per aver fornito una rapida ed efficace guida per attivare il processo davanti al Garante”.

Come documentato da Punto Informatico, proprio Cavazzini fu il primo ad aver fatto ricorso al Garante contro uno spammer italiano e ad averlo vinto.

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Pubblicato il
18 giu 2003
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