I provider conservino tutti i log

I provider conservino tutti i log

Un'interrogazione parlamentare riporta al centro un nodo delicato: quella della conservazione dei dati del traffico internet degli utenti. Caccia alle tutele?
Un'interrogazione parlamentare riporta al centro un nodo delicato: quella della conservazione dei dati del traffico internet degli utenti. Caccia alle tutele?


Roma – Conservare più a lungo i dati del traffico internet significa offrire maggiore tutela dell’uso delle reti telematiche e fornire nuove armi nella lotta alla pedopornografia online. Ne sono convinti i firmatari di una interrogazione presentata alla Camera dei Deputati: Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Flavio Tanzilli, Luca Volonté, Erminia Mazzoni, tutti deputati del gruppo CCD-CDU Biancofiore.

Il gruppo del CCD nella scorsa legislatura, come si ricorderà, aveva già presentato una mozione che interveniva sulla questione chiedendo un impegno del Governo.

Nella nuova interrogazione rivolta al ministro della Giustizia si leggono alcune inesattezze, come quella secondo cui è sempre più difficile dare la caccia ai pedo-pornografi online, operazioni mai semplici ma invece oggi meno complesse di un tempo grazie ad una accresciuta collaborazione internazionale. E si sostiene che la “sicurezza delle reti” dipenda dalla conservazione dei log.

Va detto anche che i provider, soprattutto i maggiori, già conservano a lungo i dati del traffico e che sulla questione era intervenuto a suo tempo anche il Garante per la privacy. Stefano Rodotà, parlando come presidente dei Garanti europei, aveva spiegato come vi siano numerosi rischi legati alla “conservazione indiscriminata” dei dati del traffico. “La conservazione sistematica, a titolo preventivo, di dati sul traffico relativi alle comunicazioni fatte da cittadini dell’Unione Europea, e di altri dati connessi – aveva affermato Rodotà – configurerebbe una lesione dei diritti fondamentali alla privacy, alla protezione dei dati, alla libertà di espressione, alla libertà ed alla presunzione di innocenza”.

Telefono Arcobaleno, l’organizzazione di don Fortunato di Noto, ha invece chiesto a suo tempo la conservazione dei log per dieci anni per favorire la battaglia contro la criminalità legata alla pornografia infantile spacciata via internet.

Ma ecco il testo.


Ecco l’interrogazione rivolta al ministro della Giustizia.

“Premesso che:
risulta sempre più difficile accertare i reati informatici, ed in particolare quelli relativi alla commercializzazione di materiale pedo-pornografico via internet;

la Camera dei deputati ha approvato lo scorso anno una mozione presentata dal gruppo Ccd-Cdu in cui veniva sollevato il dilagante problema di questo nuovo abominevole mercato, ormai nelle mani della criminalità organizzata;

con il decreto legislativo n. 467 del 16 gennaio 2002, il Governo è intervenuto modificando le disposizioni vigenti in materia di privacy e telecomunicazioni, senza introdurre, però, norme che imponessero l’obbligo della conservazione dei log-files (tracce informatiche), per rispondere alle richieste dell’autorità giudiziaria;

la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva, tuttavia, approvato una proposta di parere relativo al predetto decreto legislativo, in cui si chiedeva al Governo di valutare l’opportunità di imporre l’obbligo al fornitore di servizi internet della conservazione delle tracce informatiche per almeno un anno, per le eventuali esigenze delle autorità giudiziarie;

l’acquisizione probatoria tornerebbe utile nelle attività di prevenzione e repressione non soltanto per questo tipo di reati, ma anche per risolvere un problema di carattere generale che interessa la sicurezza delle reti e l’uso delle comunicazioni da parte delle organizzazioni criminali -:

chiedono di sapere se e come il Governo intenda intervenire per integrare le disposizioni del trattamento dei dati personali, ritenendolo un intervento necessario ed improrogabile sia per la contingente emergenza dello sfruttamento dei minori per scopi pedo-pornografici, sia per esigenza di sicurezza e giustizia generali.”


Il ministro della Giustizia Castelli ha risposto così all’interrogazione:

“Signor Presidente, l’interrogazione pone l’accento su un problema effettivamente esistente, relativo alla difficoltà di accertamento dei reati informatici ed in particolare di quelli relativi alla commercializzazione del materiale pedopornografico via Internet. Una delle cause principali della suddetta difficoltà risiede nel fatto che, nel corso delle indagini ed azioni volte a reprimere i reati legati all’impiego delle reti di telecomunicazioni, ed in particolare di Internet, le autorità debbono utilizzare i dati relativi al traffico di cui è, dunque, necessario che possano disporre.
Nell’attuale regime di conservazione dei dati relativi al traffico Internet da parte del fornitore del servizio, la conservazione, pur consentita, non è tuttavia obbligatoria.

Problemi analoghi si pongono, del resto, con riferimento ai servizi di telecomunicazioni in senso stretto.

Condivido, dunque, le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti e ritengo opportuna l’introduzione di una modifica normativa che consenta di imporre ai fornitori dei servizi di telecomunicazioni e dei servizi Internet, nel rispetto delle cautele risultanti dalle disposizioni sul trattamento dei dati personali, la conservazione dei dati relativi al traffico, per le esclusive esigenze connesse alla repressione dei reati e per un periodo di tempo determinato, a prescindere dal consenso dell’interessato.

Tale approccio è, del resto, quello indicato dalla II Commissione della Camera dei deputati che, nell’esprimere parere favorevole in ordine allo schema di decreto legislativo, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha sottoposto il parere medesimo ad una serie di condizioni, una delle quali era appunto l’introduzione di un obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico nei servizi di telecomunicazione e nei servizi Internet, mediante la modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 13 maggio 1998 n. 171, per il periodo limitato di un anno.

Tale modifica all’articolo 4 non fu, peraltro, attuabile in occasione dell’emanazione del decreto legislativo n. 467 del 2002, sembra per i ristretti limiti temporali previsti per l’esercizio della delega.

Quanto alle modalità dell’eventuale attuazione della modifica normativa, segnalo che la legge 24 marzo 2001 n. 127 ha previsto che il Governo proceda all’emanazione, entro il 31 dicembre 2002, di un testo unico di disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Quindi, questa potrebbe essere la sede in cui intervenire. La modifica in questione potrebbe essere introdotta anche in occasione dell’emanazione del predetto testo unico. In alternativa, la stessa potrebbe essere realizzata in occasione della ratifica ed esecuzione della convenzione sul cyber-crime, firmata a Budapest, nello scorso autunno, dal nostro Governo.”

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Pubblicato il
31 gen 2002
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