Il mistero delle aste on line

Il mistero delle aste on line

Il Centro Servizi Legali porta alla luce una delle situazioni più contraddittorie della nostra legislazione. Nonostante siano vietate, le aste on line proliferano e fanno affari d'oro
Il Centro Servizi Legali porta alla luce una delle situazioni più contraddittorie della nostra legislazione. Nonostante siano vietate, le aste on line proliferano e fanno affari d'oro


Si può tranquillamente affermare, senza tema di smentita, che stiamo attraversando un periodo d?oro delle vendite all?asta.

E? scoppiata una vera ?astamania? che ha contagiato gli italiani.

L?asta non si effettua più solamente nelle sale apposite, ma anche per televisione o, più ancora di recente, via Internet.

L?esplosione del fenomeno è talmente visibile all’esperienza quotidiana dei più da farci forse dimenticare che con l?acquisto tramite asta si stipula un vero contratto fonte di obbligazioni in capo al compratore.

Sarà forse il caso di dare una scorsa alla disciplina giuridica di queste aste, dirette ad un numero indeterminato di soggetti, utilizzando il mezzo televisivo o la rete informatica.

Innanzi tutto, secondo la disciplina del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, occorre ricordare che tale attività deve essere autorizzata dall?Autorità amministrativa.
Infatti non si può svolgere l?attività di vendita all?asta senza apposita licenza della Questura.

Più recentemente, però, il legislatore ha voluto porre una pietra miliare con la legge 114/98.
Secondo tale disposizione normativa le operazioni di vendita all?asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate .

La lettera della legge non lascia adito a dubbi.


Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa (non penale!) della somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000.

In casi di particolare gravità, o in caso di reiterate violazioni della legge (per almeno due volte nell?anno, anche con pagamento della sanzione), il sindaco può addirittura sospendere l?attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Affermato con chiarezza l’illeicità delle aste televisive, si potrebbe dubitare dell?operatività del divieto delle aste on-line.

In realtà, la dizione legislativa è sufficientemente ampia per ricomprendere nel divieto anche questa forma di vendita.

L?espressione aste realizzate per mezzi … di altri mezzi di comunicazione vuole intenzionalmente essere più onnicomprensiva possibile.

Questi altri mezzi di comunicazione comprendono senz?altro Internet.

La volontà del legislatore è stata riconfermata anche in sede di regolamentazione di contratti stipulati a distanza.

Il D.Lgs 185/99, di ricezione di una direttiva CEE del 1997, espressamente esclude l?applicabilità del regime dei contratti a distanza agli accordi conclusi in occasione di una vendita all?asta.

Il legislatore considera quindi illegittime tutte le aste realizzate con mezzi di comunicazione (televisione, radio, Web, etc.) .

A questo punto l?onesto cittadino potrebbe chiedersi: se le aste on line sono vietate perché tutti le fanno?

E? una domanda cui il giurista non può rispondere, ma dovrebbero dare soddisfazione, alla legittima curiosità dell?utente, le Pubbliche Amministrazioni che sembrano voler tollerare esempi così sfacciati di violazione alle leggi .

Avv. Marco Boretti

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Pubblicato il
28 mar 2000
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