Illegale visionare pedoporno online?

Illegale visionare pedoporno online?

a cura di Valentina Frediani (ConsulenteLegaleInformatico.it) - Le numerose recenti notizie di cronaca allarmano alcuni navigatori che possono essersi trovati involontariamente a contatto con quelle immagini. Come comportarsi
a cura di Valentina Frediani (ConsulenteLegaleInformatico.it) - Le numerose recenti notizie di cronaca allarmano alcuni navigatori che possono essersi trovati involontariamente a contatto con quelle immagini. Come comportarsi


Roma – E’ reato navigare involontariamente su un sito contenente materiale pedopornografico?
Recentemente il fenomeno della pedopornografia tramite internet è divenuto un argomento di estrema attualità a causa della sconcertante diffusione di questo illecito attraverso la rete.

A seguito della legge n. 269 datata 1998, nel nostro Paese sono state introdotte norme specifiche contro la pedofilia. Così l’art. 600 ter del nostro codice penale, stabilisce la pena di reclusione da sei a dodici anni in caso di sfruttamento dei minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di distribuzione, divulgazione o pubblicazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento dei minori degli anni diciotto; la pena della reclusione sino a tre anni in caso di cessione consapevole, ed anche solo a titolo gratuito, a terzi di materiale pedopornografico.

Oltre ai succitati reati gravi e ben delineati, l’attuale normativa prevede all’art. 600 quater del codice penale, il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo la previsione legislativa, chiunque, al di fuori delle precedenti condotte indicate dall’art. 600 ter, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

Pertanto, i comportamenti perseguiti penalmente sono il procurarsi tale materiale o il disporne, condotte entrambe riconducibili anche alla rete, laddove facilmente un soggetto interessato può rintracciare fotografie o comunque sequenze di immagini scaricandole sul proprio pc o semplicemente consultandole on line.

Ma può incorrere in un reato chi si trova a navigare involontariamente su un sito contenente materiale di tale genere? Mettiamo ad esempio che un adulto si rechi su siti pornografici e suo malgrado incorra in materiale che veda ritratti minori degli anni diciotto. È ciò sufficiente perché questo venga coinvolto e ritenuto responsabile di un reato connesso alla pedofilia?


In tal caso non si dovrebbe poter ritenere applicabile la norma, in quanto proprio il legislatore individua quale elemento essenziale per la perseguibilità, la consapevolezza delle condotte incriminate.

È ovvio che tale consapevolezza equivale ad una volontà specifica del soggetto agente; un utente che volendo navigare e cercare magari solo materiale pornografico, si ritrova senza volontà alcuna a visionare immagini relative allo sfruttamento sessuale dei minori, non può dirsi soggetto che in coscienza ha cercato o raggiunto tali immagini.

È ovvio che trovandosi in una situazione del genere, questo utente per tutelarsi ed ovviare a possibili coinvolgimenti, dovrà adottare una condotta molto rigida, evitando innanzi tutto di scaricare materiale (poiché il download può ritenersi attività equivalente alla condotta del “procurarsi” materiale pedopornografico), dovrà immediatamente chiudere la sessione sulla quale sta navigando e segnalare il link alla Polizia di Stato (operazione eseguibile on line mediante l’invio di posta elettronica contenente i dati di riferimento del sito incriminato, agli indirizzi e-mail che la stessa Polizia di Stato ha reso noti sul proprio sito ).

Mai sostituirsi alle Autorità competenti: anche qualora ci si trovi a chattare, ad esempio, con un soggetto che manifesta ambiguità propositive sul poter indirizzare o fornire materiale pedopornografico, non deve indurre in buona fede a instaurare un rapporto confidenziale al fine di “smascherarlo”: la cosiddetta funzione dell’agente provocatore, cioè colui che si inserisce in un contesto criminale al fine di identificare gli autori dei reati, va lasciata alle Autorità, rischiando altrimenti di ritrovarsi coinvolti in qualità di accusati e non accusatori!

dott.ssa Valentina Frediani
ConsulenteLegaleInformatico

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Pubblicato il 19 feb 2003
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