Informazione on line e diritto di stampa

Informazione on line e diritto di stampa

Il Centro Servizi Legali aiuta a capire la differenza tra l'editoria telematica e quella "cartacea". Un approfondimento sul diritto di stampa e sulle testate giornalistiche
Il Centro Servizi Legali aiuta a capire la differenza tra l'editoria telematica e quella "cartacea". Un approfondimento sul diritto di stampa e sulle testate giornalistiche


Una delle conquiste più eclatanti di una democrazia è quella che riguarda la libertà di pensiero.

La libertà di pensiero si manifesta in una dei suoi aspetti più caratteristici, ossia la libertà di stampa.

Possiamo dire, senza tema di smentita, che senza libertà di stampa non può esistere democrazia, almeno nella concezione moderna che diamo a questo concetto.

Nel concetto di stampa dobbiamo ricomprendere una definizione quanto più vasta possibile, intendendo i fogli scritti con le letterine mobili di Guttemberg e il giornalismo telematico.
Questo è il punto.
Se la stampa è informazione, Internet e le potenzialità multimediali sono, per loro stessa natura, l?humus ideale per la trasmissione del pensiero.

Quanto affermato è ancor più vero se si pensa che in molti Paesi ove vige un regime totalitario è addirittura reato comunicare via Internet.

Un?editoria on-line ha l?indiscusso vantaggio, rispetto al cartaceo, di offrire un?informazione immediata ed aggiornata in tempo reale, portando la notizia direttamente in casa del lettore, senza intermediari e quindi senza gli innumerevoli problemi legati alla distribuzione.

Se l?informatizzazione dell?editoria apre orizzonti vastissimi, essa può, di contro, presentare altri pericoli, in quanto un?informazione falsa o tendenziosa può ?violentare? i cittadini che vengono avvelenati accedendo al proprio computer.

Oggi come oggi, molti quotidiani nazionali (ma soprattutto esteri) offrono pagine di notizie via Internet, con servizi, fotografie, links e collegamenti ipertestuali.

Vi sono anche (e Punto Informatico è una testimonianza tra le più prestigiose) ?e-zine?, ossia giornali (magazines) che esistono solo su Internet, garantendo all?utente i servizi on- line.

Fin qui la cronaca di ciò che accade nel mondo dell?editoria giornalistica.


Il problema che ci si può porre è, a questo punto, quello della regolamentazione giuridica dei vari rapporti che debbono regolare queste testate particolari.

Come in tutta questa materia, la legislazione non aiuta di certo, essendo obsoleta già per la stampa cartacea.

Non vi è dubbio che anche questa forma di informazione debba usufruire delle garanzie proprie della stampa cartacea.

Se, però, da un lato dobbiamo riconoscere all?editoria on-line i diritti della stampa, dall?altro essa sarà innegabilmente soggetta alle regole cui debbono sottostare gli editori dell?informazione cartacea.

Infatti, se è vero che la Carta Costituzionale nel testo dei Diritti fondamentali del cittadino garantisce la stampa, non si può parimenti dubitare che nel 1948 l?unico mezzo pensabile per la trasmissione del pensiero fosse lo scritto su carta; la televisione era (senz?altro in Italia) ancora un capriccio di qualche scienziato fantasioso.

Seguendo una interpretazione strettamente letterale, quindi, si potrebbe sostenere che tutto ciò che sia espressione del pensiero umano non trasmesso attraverso il mezzo della stampa, non possa ottenere le garanzie costituzionali di cui all?art. 21 della carta fondamentale.

La soluzione non solo sarebbe aberrante, ma verrebbe a vanificare proprio quei diritti fondamentali di libertà e democrazia che la stessa Costituzione cerca di tutelare.


Occorre ricordare che la Giurisprudenza si è comunque espressa nel senso sopra prospettato, ossia nell?estensibilità a tutte le forme di manifestazione e di informazione delle garanzie previste per la stampa.

I Tribunali italiani si sono recentissimamente affannati nell?affermare l?equivalenza dei periodici informatici con le comuni testate giornalistiche (Tribunale Napoli 08.08.97; Tribunale Roma 06.11.97, Tribunale Bari 11.06.98).

Stesse garanzie, dunque, ma anche stesse regole.

Questo vorrebbe dire che anche le pubblicazioni periodiche on-line dovrebbero avere un direttore responsabile iscritto all?Ordine dei Giornalisti (anche pubblicisti).

Sul punto vi sono ancora alcuni dubbi interpretativi, ma la soluzione ermeneutica positiva sembra maggiormente rispettare la volontà del legislatore, come espressa nei vari progetti di legge, ovviamente ancora allo studio del Parlamento.

Anche in relazione alla tutela del diritto d?autore dei contenuti dell?opera, è stato espressamente riconosciuta all?editore la facoltà di inibire l?utilizzo in altra sede di quanto pubblicato (rectius trasmesso).

L?ultima parola, in uno Stato democratico, dovrebbe spettare al Parlamento che, in ossequio alla certezza del diritto, potrebbe (o dovrebbe) chiarire la materia con un provvedimento normativo, al duplice fine di garantire i cittadini utenti dell?informazione e gli operatori seri del settore.

Speriamo che i ?balletti? politici e le oscillazioni delle maggioranze non consentano di dimenticare i diritti di noi poveri cittadini

Marco Boretti

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Pubblicato il 12 gen 2000
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