È stato definito come un importante passo in avanti . Apparsa sul suo blog ufficiale, la proposta di emendamento al DDL Intercettazioni portata avanti dal deputato del Popolo delle Libertà (PdL) Roberto Cassinelli ha subito aperto al più acceso dibattito online.
E c’è chi ha sottolineato come le sostanziali modifiche al comma 29 dell’articolo 1 non costituiscano certo il migliore dei mondi possibili. Solo un passo in avanti, appunto, verso una versione reputata preferibile a quella di recente approvata al Senato della Repubblica.
Modifiche che sono partite da una questione squisitamente etimologica. “L’emendamento – si legge sul blog dell’onorevole Cassinelli – parla di pagine pubblicate sulla rete Internet anziché di siti informatici. La parola Internet fa parte del vocabolario della lingua italiana”.
Allora – per queste pagine pubblicate sulla rete Internet – al comma 29, lettera a, le dichiarazioni o le rettifiche verranno inserite attraverso una nota e senza alcun commento. In calce all’immagine o al testo a cui fanno riferimento “. Modifica: non si parla infatti più di posizionamento, caratteristiche grafiche, visibilità.
Ma in molti hanno notato un problema che persiste nonostante l’emendamento. La definizione di pagine sulla rete Internet non fa molta distinzione tra testate informatiche e più semplici blog specializzati. E infatti per questi rimarrà l’obbligo di rettifica, una misura mai contestata dal deputato Cassinelli.
Quello che invece cambierebbe è il tempo a disposizione per farlo. Cassinelli pare rendersi conto della differenza – nel grado di continuità relativo al presidio dei contenuti online – che c’è tra la redazione di un grande quotidiano e il gestore di un blog amatoriale.
La rettifica dovrà essere quindi operata entro 48 ore “se si tratta di una pagina appartenente ad un sito di informazione registrato presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 5 o presso il registro degli operatori della comunicazione”.
L’emendamento fa però decorrere un termine di 7 giorni per tutti i siti non registrati , dal momento in cui il gestore della pagina – che agisce anche in forma anonima – prende a carico la richiesta di rettifica. “Una redazione professionale ha sempre la possibilità di intervenire sulle proprie pagine – si legge – mentre un blogger potrebbe essere in vacanza lontano dal PC”.
E si tratta di differenze che dovrebbero pesare anche nell’ambito delle sanzioni in caso di mancata ottemperanza. Al comma 29 si dovrebbe perciò aggiungere la lettera f, che continua a punire i responsabili con la sanzione amministrativa che va da euro 7500 a euro 12500. Cifre che tuttavia andrebbero significativamente ridotte per i gestori di siti non registrati .
“Per le pagine pubblicate sulla rete Internet, purché il responsabile della pagina abbia indicato un recapito di posta elettronica valido e purché siano gestite senza scopo di lucro, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2500 “. Un indirizzo che – Cassinelli lo ammette – potrebbe ovviamente essere frutto della fantasia: “nessuno obbliga il blogger a svelare la propria identità”.
Mauro Vecchio