La rete e la nuova informazione

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Il Centro Servizi Legali riporta le esperienze giuriprudenziali italiane a proposito di editoria online
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Il mondo informatico ha invaso la nostra vita. Ormai le testate virtuali fanno aperta concorrenza alla carta stampata. Un problema di non indifferente rilievo pratico è la qualificazione giuridica di questi giornali sui generis.

E? interessante una sentenza del Tribunale di bari sull?argomento.
Sostiene la Corte pugliese : la creazione di un giornale telematico, destinato a comparire sul sito Internet curato da una testata giornalistica televisiva, pertanto e’ tutelabile in base alla disciplina sul diritto d’autore e che, di conseguenza, ancorché l’opera multimediale abbia avuto un’evoluzione esteriore e contenutistica, spetta al giornalista, dipendente dell’emittente televisiva, il quale ha
progettato ed ideato tale opera, il diritto di rivendicarne la paternità deve essere ordinato in via cautelare il reinserimento, nella “home page” del sito, del nome dell’autore e del titolo originariamente dato da quest’ultimo all’opera.

Così il Tribunale di Bari, 18 giugno 1998 nella causa Bruno c. Rai-Tv
Anche la raccolta di informazioni via Internet ha avuto l?onore di comparire avanti le Corti di Giustizia.
Secondo il Tribunale di Roma, i news groups, che consentono lo scambio in rete di informazioni ed opinioni su temi specifici tra i soggetti interessati, possono essere creati da ogni utente internet e fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori, che conservano tutti una copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per
sincronizzare i dati immessi, in modo che da qualsiasi news – server, che ospita quell’area di discussione destinataria dell’intervento, possano essere consultati i messaggi di più recente inserimento.

Così il Tribunale di Roma, 4 luglio 1998 Banca Salento c. Restaino e altro
Anche dal punto dell?abuso del diritto di stampa è stato considerato il mezzo informatico.
L’abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l’essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca.

Così ha statuito il Tribunale di Teramo, 11 dicembre 1997 nella causa fra Monte Paschi Siena e Pinto

Come si nota il panorama è molto variegato e molte altre pronunce dovranno intervenire.
Tutte meritano una particolare attenzione perché aggiungono un tassello al complicato mosaico dell?interpretazione del mondo telematico.

Avv. Marco Boretti

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Pubblicato il 13 lug 2000
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