L'Antitrust multa anche Vodafone

L'Antitrust multa anche Vodafone

Negli ultimi mesi, Wind, TIM e TRE erano già stati colpiti da un provvedimento del Garante nell'ambito del nuovo regime sanzionatorio. Ora sotto la scure dell'Authority finisce anche Vodafone
Negli ultimi mesi, Wind, TIM e TRE erano già stati colpiti da un provvedimento del Garante nell'ambito del nuovo regime sanzionatorio. Ora sotto la scure dell'Authority finisce anche Vodafone


Roma – “Ti regaliamo il videotelefono. E anche un euro”. Un messaggio allettante, questo di Vodafone pubblicato sulle pagine del Corriere della sera , il 26 luglio 2005. Un sicuro richiamo per l’attenzione degli utenti, che però si è scontrato con il giudizio dell’ Antitrust , che lo ha definito ingannevole. E gli euro, per Vodafone, sono diventati 42.600. Di multa.

La stessa pagina pubblicitaria illustrava infatti l’offerta in questi termini: “Scegli un MOTOROLA V1050 Vodafone live! UMTS a soli 299 euro e riceverai 300 euro di telefonate gratuite”. Un ulteriore affinamento della spiegazione, scritto in caratteri di dimensioni inferiori, faceva poca mostra di sé più sotto: “Per ottenere questa esclusiva promozione chiama con la tua SIM Vodafone dal tuo nuovo Motorola V1050 Vodafone live! UMTS il numero gratuito 42042 e segui le istruzioni. Bonus UMTS è l’esclusiva promozione che ti offre 100 euro (IVA inclusa) al mese di telefonate gratis dall’Italia verso tutti i cellulari Vodafone Italia e i numeri di rete fissa nazionali per 3 mesi dall’attivazione (asterisco). L’estate non è mai stata così conveniente”. Non resta che dare un significato all’asterisco. Eccolo ancora più sotto: “Riceverai un SMS di conferma dell’avvenuta attivazione della promozione. Il Bonus UMTS deve essere consumato entro 30 giorni dall’erogazione. Il bonus non utilizzato entro tale termine andrà perso”.

Le motivazioni della decisione del Garante per la Concorrenza, sfociate nel provvedimento n. 15191 , sono nette: “Completezza e comprensibilità delle informazioni si qualificano come un onere minimo dell’operatore pubblicitario soprattutto al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza dell’offerta promozionale proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata”. In definitiva, l’Authority definisce “improprio” l’utilizzo dei termini “regaliamo” e “gratuite”: “Dal messaggio, malgrado una esposizione confusoria, si desume, infatti, che l’offerta non è incentrata sul regalo di un videotelefono, ma sul bonus di telefonate gratuite di valore sostanzialmente equivalente, pari a 300 euro, la cui fruizione è però subordinata all’acquisto del modello di videotelefono reclamizzato del costo di 299 euro”.

Mancanza di chiarezza, secondo il Garante, anche sulle indicazioni relative ad alcune condizioni e limitazioni della promozione, che anche secondo il parere dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non risultano indicate con sufficiente chiarezza grafica. Alcune di esse, infatti, risultano di difficile lettura anche “per l’oggettiva minore enfasi derivante dal carattere decisamente ridotto rispetto al resto del messaggio, che potrebbe indurre il lettore a non prestare attenzione alle indicazioni ivi contenute ritenendole non rilevanti”.

L’Antitrust non ha infine gradito un “peccato di omissione”, in relazione ad alcune condizioni non menzionate: la pubblicità non faceva alcun cenno sulla necessaria titolarità di una carta di credito per l’acquisto del videotelefono. Se è vero, infatti, che non tutte le omissioni hanno la stessa importanza, per il Garante è altrettanto vero che, in questa fattispecie, l’omissione appare rilevante perché idonea a far credere a tutti i consumatori di poter attivare la promozione incondizionatamente.

La decisione dell’Antitrust, sfociata nella comminazione dell’ammenda di 42.600 euro, è nata da un’istanza presentata da TRE che, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario pubblicato sul quotidiano. Un videotelefono “regalato” (in modo effettivo o presunto) avrebbe infatti pesantemente minato il campo di TRE, operatore che vanta il pionierismo italico dell’UMTS e che vende ai propri clienti i propri videofonini a prezzi scontati con il vincolo recentemente regolamentato del SIM-Lock).

In tempi di “par condicio”, sembra che il Garante per la concorrenza voglia dimostrare la propria condizione di Authority “super partes”: con questo provvedimento, infatti, completa il poker degli operatori mobili italiani. Dall’introduzione del nuovo regime sanzionatorio, nell’arco di pochi mesi l’accusa di pubblicità ingannevole aveva già colpito Wind , TIM e la stessa TRE .

Dario Bonacina

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Pubblicato il 3 mar 2006
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