Leggi di carta contro l'informazione di bit

Leggi di carta contro l'informazione di bit

di G. Scorza - Impossibile riprodurre il prezioso distillato degli operatori tradizionali della informazione. Impossibile copiare, impossibile linkare e indicizzare. Non prima di aver negoziato con gli editori. Il DDL Butti
di G. Scorza - Impossibile riprodurre il prezioso distillato degli operatori tradizionali della informazione. Impossibile copiare, impossibile linkare e indicizzare. Non prima di aver negoziato con gli editori. Il DDL Butti

Il presente disegno di legge intende garantire la tutela della proprietà intellettuale dell’opera editoriale sia nelle forme tradizionali (carta stampata) sia nelle forme digitali (diffusione via internet). Le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, il diverso ruolo in cui si atteggiano le piattaforme che mediano tali contenuti informativi, le peculiarità di alcuni sistemi di distribuzione e di categorizzazione delle notizie (tra cui, in primis, i motori di ricerca) rendono, infatti, necessario ed improrogabile un intervento del legislatore. L’inosservanza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera editoriale danneggia le imprese editrici i cui giornali, da prodotto di una complessa e costosa attività produttiva ed intellettuale, diventano oggetto di illecita riproduzione “.
È questo l’incipit della Relazione con la quale il Sen. Alessio Butti (PdL) ha presentato al Senato un disegno di legge attraverso il quale intende vietare “l’utilizzo o la riproduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di articoli di attualità pubblicati nelle riviste o nei giornali, allo scopo di trarne profitto” in assenza di un apposito accordo tra chi intenda utilizzarli e le associazioni maggiormente rappresentative degli editori.

Dopo un periodo di relativa serenità nel rapporto tra Internet ed editori, il disegno di legge Butti suona come un’autentica ed inequivocabile dichiarazione di guerra indirizzata dal mondo dei vecchi giornali di carta a quello della Rete, degli aggregatori di news e persino dei motori di ricerca. Un ritorno al passato. Un disegno di legge che sembra uscito dalla penna di un uomo che non ha vissuto l’ultimo decennio, né seguito la rivoluzione del mondo dell’informazione che si sta consumando sotto gli occhi di tutti.
Le leggi di carta contro la rivoluzione digitale.

Ci si potrebbe fermare qui e lasciare che ciascuno si formi la propria idea, semplicemente leggendo la relazione di accompagnamento al DDL Butti e l’unico articolo che lo compone. Ma il tema è tanto delicato e complesso che val la pena di andare con ordine e provare a leggere tra le righe della relazione di accompagnamento e del testo del disegno di legge per comprendere perché l’ultima iniziativa legislativa dei nemici del web è sbagliata, inopportuna ed inattuabile.
Cominciamo dal principio.

Il disegno di legge prevede che sia vietato ” l’utilizzo o la riproduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di articoli di attualità pubblicati nelle riviste o nei giornali, allo scopo di trarne profitto “.
Che significa, in Rete, “utilizzare” un articolo in qualsiasi forma e modo? Indicizzarlo? Richiamarlo attraverso un link in un post o in un altro articolo? Inserire il link in un elenco di fonti allo scopo di creare una “bibliografia” su un certo argomento?
La genericità dell’espressione cui si è fatto riferimento, in uno con il suo accostamento alla parola “riproduzione”, con la conseguente necessità di attribuire alla prima un significato diverso dalla seconda, impongono di rispondere affermativamente a tutte le domande che precedono.
Nella relazione al disegno di legge, peraltro, si fa esplicito riferimento ai motori di ricerca, con la conseguenza di non lasciare dubbio alcuno sulla circostanza che, secondo gli estensori del DDL, anche l’indicizzazione andrebbe considerata una forma di “utilizzazione” degli articoli.

Ogni forma di utilizzo degli articoli di giornali e riviste pubblicati online, dunque, secondo il Sen. Butti e gli altri firmatari del disegno di legge, dovrebbe essere preclusa in assenza di apposita autorizzazione. Ciò, almeno, ogni qualvolta l’utilizzo avvenisse “allo scopo di trarne profitto”. Al riguardo sembra tuttavia opportuno ricordare che il concetto di “profitto” è tanto ampio da indurre a ritenere che il relativo scopo debba essere considerato sussistente ogniqualvolta si raccolga pubblicità sulle pagine web attraverso le quali vengono “utilizzati” – nell’accezione di cui sopra – articoli pubblicati online su giornali o riviste.

Letta così – ed è davvero difficile leggerla diversamente – la norma lascia spazio solo a due possibili scenari, entrambi anacronistici ed inattuabili. La nascita di una rete – da scriversi rigorosamente con la “r” minuscola – nella Rete, dedicata alla sola informazione veicolata attraverso i giornali e le riviste (inutile indagare sul significato di queste espressioni nel 2010) di tipo sostanzialmente autoreferenziale, perché nessuna altra fonte di informazione in Rete ne “utilizzerebbe” – nel senso ampio, caro al Sen. Butti – il contenuto. O, viceversa, l’esigenza generalizzata della più parte degli attuali operatori dell’informazione (cioè dai gestori dei motori di ricerca, a quelli degli aggregatori di news, sino ad arrivare alla blogosfera) di perfezionare accordi con le associazioni di categoria degli editori di giornali.
Difficile scegliere quale dei due scenari sia peggiore.
Ma andiamo avanti.

La disposizione che il DDL Butti mira ad introdurre – ironia della sorte proprio nel Capo V della legge sul diritto d’autore relativo alle “eccezioni e limitazioni” ai diritti degli autori – non tiene in alcun conto delle altre libere utilizzazioni accordate ai fruitori di articoli da diverse disposizioni della stessa legge sul diritto d’autore. L’ art. 70 , ad esempio, prevede che ” Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera “.
Anche tale libera utilizzazione rischia di rimanere travolta da un’iniziativa legislativa che appare dettata dall’unica finalità di proteggere e rimpinguare il portafoglio dei soliti noti dell’editoria di un tempo, ovvero, nella più parte dei casi, di quei soggetti ai quali l’attuale disciplina già accorda centinaia di milioni di euro l’anno di provvidenze.

La delicatezza e complessità della questione impone di esser chiari per evitare ogni equivoco che potrebbe avere per effetto quello di acuire una dialettica ed un confronto che, negli anni, ha spesso trasceso il limite dell’accettabile: nessuno propone o suggerisce di lasciare l’editoria – specie online – alla mercé dell’altrui cannibalizzazione o di disapplicare in Rete i principi alla base della legge sul diritto d’autore. Ma neppure può ipotizzarsi – come per contro accade con il DDL Butti – di riscrivere ex lege le dinamiche della circolazione dell’informazione online.

La principale ragione per la quale il DDL Butti non convince, tuttavia, è rappresentata proprio dalla filosofia che lo anima, filosofia che muove da un radicale ripensamento dell’equilibrio tra libertà di informazione e diritti patrimoniali dell’autore o, meglio, ormai, dell’editore. I firmatari del disegno di legge propongono infatti di posizionare l’asticella di tale equilibrio tutta spostata dalla parte degli editori ai quali, ultimi, toccherebbe la scelta di decidere se, quanto, a quali condizioni e con quali modalità l’informazione possa circolare.
All’indomani dell’eventuale approvazione del disegno di legge, pertanto, potremmo ritrovarci tutti più poveri in termini di libertà ad essere informati ed ad informare, solo per garantire, a pochi, di non diventare meno ricchi.

Non è questa – almeno a mio avviso – la posizione di equilibrio tratteggiata dal legislatore con la legge sul diritto d’autore.
Libertà di informazione, diritto di cronaca e di critica, assieme alla ricerca, l’educazione ed ad altri interessi, infatti, dovrebbero rappresentare un limite – o almeno un elemento di contemperamento – effettivo ai diritti patrimoniali degli editori anche nel contesto digitale.
Sin qui, le questioni di principio.

Quanto, poi, all’attuabilità del disegno tratteggiato nella recente iniziativa legislativa, non mi sembra difficile rendersi conto – e sorprende che la circostanza sia sfuggita ai proponenti – che l’idea di pretendere che chiunque, prima di utilizzare anche un singolo stralcio di articolo, debba raggiungere un accordo con le associazioni più rappresentative degli editori è a dir poco inverosimile.
L’ostinazione a perseguire tale strada, sotto il profilo pratico – ed anche a prescindere dagli aspetti economici – finirebbe con il determinare due conseguenze, egualmente non auspicabili: imbriglierebbe la circolazione delle informazioni in Rete nelle maglie della burocrazia, perché è ben difficile ipotizzare che un blogger concluda un accordo con un’associazione degli editori per citare o linkare qualche decina di articoli e, ad un tempo, consegnerebbe le chiavi dell’informazione in Rete a pochi soggetti ovvero agli editori tradizionali ed a quanti dispongono di struttura e risorse per negoziare e concludere accordi per “l’utilizzazione” di un articolo “in qualsiasi forma”.
È davvero un peccato che mentre in Islanda ci si pone il problema di come rendere più libera l’informazione attraverso la Rete, in Italia si tenti, ogni strada, per sforzarsi di ricondurre il timone dell’informazione nelle mani dei soliti noti.
La sensazione è che si stia, davvero, perdendo una grande occasione.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
8 ott 2010
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