L'uomo dalle 127 SIM per cellulari

L'uomo dalle 127 SIM per cellulari

Per l'operatore era intestatario di tutte le schede quando, invece, non ne aveva richiesta alcuna. Duro intervento del Garante per la privacy dinanzi ad un fatto gravissimo
Per l'operatore era intestatario di tutte le schede quando, invece, non ne aveva richiesta alcuna. Duro intervento del Garante per la privacy dinanzi ad un fatto gravissimo


Roma – Una situazione paradossale quella di un cittadino italiano che si è scoperto intestatario di 127 account di telefonia mobile attivati a propria insaputa. Una faccenda che lo ha coinvolto quando le indagini penali per un omicidio hanno iniziato a lavorare su una di quelle utenze. Una questione ai limiti dell’incredibile sulla quale è intervenuto con fermezza nelle scorse ore il Garante per la privacy .

Secondo il Garante, che ha lanciato un duro monito agli operatori sulle attivazioni misteriose intestate a persone che non le hanno richieste, la situazione è resa ancora più grave delle indagini penali. “La società – spiega il Garante in una nota – aveva persino negato all’interessato l’accesso ai dati che lo riguardano, e per giunta continuava a mandargli pubblicità per schede mai volontariamente attivate”.

Il Garante spiega che l’interessato ha dunque subìto una grave violazione dei propri diritti e che ora potrà accedere liberamente anche ai dati che l’operatore negava, vale a dire il numero delle utenze, la data della loro attivazione e le fonti dei dati.

“Non è la prima volta – spiega l’Autorità diretta da Stefano Rodotà – che cittadini ignari si rivolgono al Garante scoprendo di essere intestatari di numerose carte telefoniche da loro mai attivate, a volte usate addirittura per compiere truffe o altri reati , con ovvie conseguenze per gli intestatari almeno nella prima fase delle indagini. É stato ritenuto, quindi, illegittimo il rifiuto delle società di consentire agli interessati, in favore dei quali si era magari soltanto bloccato l’uso delle carte, di accedere ai dati personali detenuti dalle società stesse e di venire a conoscenza come e dove le schede erano state intestate. In alcuni casi si è determinata anche una conseguenza paradossale: disattivando una sim card da lui mai attivata, l’intestatario è stato a torto non ammesso ad accedere ai suoi dati d’utenza e ad utilizzarli a sua discolpa “.

Assolutamente da censurare, dunque, il comportamento dell’operatore che, come di consueto, il Garante non nomina nella sua nota. Nella quale afferma anche il diritto dell’utente di conoscere anche gli estremi dei rivenditori che hanno effettuato l’attivazione , un elemento essenziale soprattutto in casi di questa gravità.

A quanto pare il carrier aveva citato, “infondatamente” secondo il Garante, l’articolo 132 del Codice della privacy sostenendo di non dover fornire informazioni sulle sim card disattivate dopo lo scadere dei sei mesi necessari alla fatturazione”. Una posizione ritenuta errata dal Garante perché “la predetta disposizione del Codice si riferisce unicamente ai dati di traffico e non anche agli estremi identificativi delle utenze”.

“L’interessato – spiega il Garante – ha diritto di conoscere l’esistenza di dati personali che lo riguardano , la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine e dell’uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un dealer solo, sia che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le modalità in cui la truffa telefonica viene gestita”.

Il Garante ha imposto alla società di telefonia di rifondere le spese del provvedimento all’utente e ha anche richiesto ulteriori accertamenti sul comportamento della società e dei rivenditori in merito all’illecita intestazione di carte telefoniche.

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Pubblicato il
19 lug 2004
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