mp3law

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da Ferry Byte di Strano Network una riflessione progressiva sul formato della musica in rete più temuto dagli industriali e più amato dagli appassionati
da Ferry Byte di Strano Network una riflessione progressiva sul formato della musica in rete più temuto dagli industriali e più amato dagli appassionati


Web (internet) – Premessa: questo documento nasce dalla volontà di portare una ricerchina sugli aspetti legali dell’mp3 in occasione dell’iniziativa dell’hacklab di firenze su mp3 e net_art al cpa di firenze sud sabato 22 gennaio.

Sconforto
senso di sconforto quando per un’oretta mi sono mosso in rete alla ricerca di aspetti legali sugli e mp3 e ho annaspato molto su tutti i motori di ricerca che mi trovavano (compresi quelli specializzati) “punta”, poco o troppa “roba” ma soprattutto quasi pertinente mi sono “salvato” in calcio d’angolo risfogliando il materiale presente su http://www.ecn.org , http://www.rockit.it e https://www.punto-informatico.it .
beh, quello che segue è appunto il risultato di un’oretta di ricerca in rete e di un paio di orette di riassemblaggio.

Perché si parla di aspetti legali dell’mp3? Ma soprattutto cosa è l’mp3?
MP3 sta per MPEG 1 layer III. Lo standard MP3 è in poche parole un algoritmo che implementa moderne tecniche di percezione sonora dell’apparato uditivo umano per raggiungere una elevata compressione dei dati senza una percettibile perdita di qualità.

L’algoritmo layer III (MP3) è attualmente il più potente dei 3 algoritmi (layer I, layer II, layer III) inseriti nello standard MPEG e riesce a raggiungere rapporti di compressione elevatissimi senza variare la qualità del suono. l’algoritmo MP3 riesce a comprimere un brano musicale fino a 12 volte, permettendo ad esempio di inserire su un comune CD-ROM fino a 10 ore di musica in qualità CD!

MP3 è solo un formato di compressione e quindi non può essere definito “legale” o “illegale”. MP3 è un algoritmo brevettato (con tutto ciò che ne consegue ).

In Italia l’attenzione è esplosa dopo una curiosa iniziativa della Siae.
Cosa fa la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori)? la SIAE è prevista dall’art. 180 della legge sul diritto d’autore che le attribuisce in via esclusiva l’attività di intermediazione nella gestione dei diritti relativi alle opere dell’ingegno.

la SIAE offre alcuni contratti che sono indirizzati in questo senso a difendere il diritto d’autore. Ci sono diversi livelli di protezione e di usufrutto della propria opera, che dipendono dal superamento di esami specifici o dai soldi che si è disposti a spendere per registrare uno o alcuni brani in SIAE attestando così di esserne l’autore. Basta compilare un apposito modulo, allegare a scelta o la partitura del pezzo oppure un supporto musicale con la registrazione ed inserire anche la ricevuta di pagamento di 160.000 lire, prezzo per tutta la procedura di registrazione.

in questo modo il vostro brano sarà inserito negli archivi della SIAE con il vostro nome e potrà servire da prova nel caso qualcuno in seguito voglia tentare di rubarvene la paternità spacciandolo per suo.

Se invece avete intenzione di guadagnare sull’esecuzione del vostro brano musicale allora la procedura è più complessa; infatti dovete per forza essere iscritti come autori nei registri della SIAE, e questo è possibile solo mediante il superamento di alcuni esami obbligatori di carattere musicale (composizione, teoria…) oppure spendendo cifre astronomiche.

In questo modo però, oltre ad usufruire della tutela dei vostri diritti d’autore sul brano in questione (autorizzazione all’uso e alla diffusione), riceverete anche i compensi dovuti alla sua esecuzione pubblica (TV, radio, concerti…) e alla riproduzione su supporti musicali analogici o digitali (è il bollino SIAE su CD, CD-ROM, cassette…); e ora che stiamo entrando nell’era di internet, è arrivata anche la regolamentazione della SIAE relativa alla diffusione della musica protetta sulla rete. Se siete degli autori iscritti alla SIAE infatti vi vengono assicurati anche i compensi per l’ascolto o per il download dei vostri brani. In nessuno dei casi sopraelencati la SIAE vi aiuterà a scoprire i tentativi di plagio; essa si limita ad attestare che voi avete registrato quel tale brano in quel determinato giorno.


Si è portati a credere di solito che l’unico modo possibile per proteggere i propri brani musicali sia mediante la SIAE ma, a meno che non vogliate sfruttare i compensi che la SIAE raccoglie per autorizzare l’esecuzione e la riproduzione dei vostri brani, ci sono altri modi più semplici che vi permettono di non ricorrere alla SIAE, evitando quindi tutto l’iter burocratico.

Ecco 2 semplici metodi che sono considerati validi per attestare la data di creazione del brano e per provare che voi ne siete l’autore, molto utili nel malaugurato caso che vi troviate in mezzo ad una causa di plagio, sia come parte lesa che come accusati:
– autospedire al proprio indirizzo una lettera raccomandata contenente a scelta, o la partitura del brano, oppure un supporto musicale (CD, cassetta…) con la registrazione; quando poi si riceve la lettera non bisogna aprirla! Farà fede il timbro postale e avrà la stessa validità giuridica del deposito in SIAE
– ricorrere alla Library of Congress degli Stati Uniti d’America, inviando sempre partitura o registrazione del brano completo, modulo compilato e 20 dollari; in questo caso farà fede la data di ricevimento della busta.

Cosa c’entra la Siae con gli mp3?
la Siae in Italia, così come altre società in altri paesi, ha messo a punto una “licenza multimediale” che ha il compito di regolamentare la diffusione di brani tutelati su internet.

Un sito, nel caso più economico, deve pagare 100 euro al mese (195 mila lire!) per concedere ai suoi visitatori di ascoltare (senza la possibilità di download!) clip audio di soli 30 secondi. Una licenza del genere, in teoria, stronca sul nascere qualunque sito senza scopo di lucro e qualunque sito portato avanti in maniera semi-professionale. Al giugno ’99 l’hanno firmata solo una ventina di siti italiani che distribuiscono musica via internet.
la licenza è ancora a livello sperimentale e forse verrà modificata con questa iniziativa che va contro tutte le caratteristiche naturali della rete (se ascolto un brano l’ho downloadato “per forza”!).
La Siae cerca di allungare i suoi tentacoli anche nel “virtuale” dopo che per decenni ci ha assillato nel “reale” con dazi e balzelli applicati a qualunque evento spettacolare e produzione culturale fosse essa privata, pubblica, a pagamento, gratuita, no profit o quant’altro. Quest’ultima “ideona” della Siae, abbinata a consolidate consuetudini e regole come l’impossibilità degli artisti per contratto a donare i loro brani e il prezzo del fatidico bollino siae per CD che è stabilito in base alla durata complessiva dei brani tutelati, fa sì che questa iniziativa di tassare i pezzi musicali in Rete diventi un vero freno alla circolazione libera di quel meraviglioso settore del sapere e dell’espressione artistica umana che è la musica.

La prima a fare le spese di questa nuova tassa è stata rockit.
Attualmente rockit ha deciso di avviare una trattativa (tuttora in corso) con la sezione multimediale della Siae per la ridefinizione della “licenza per l’uso del repertorio tutelato su Internet” (c.d. licenza multimediale: http://www.siae.it ). Altra vittima illustre di questo nascente clima è Tripod che fino a poco tempo fa non consentiva ai propri utenti di uplodare file in formato MP3 o MP2, bensì file audio in formato wav o midi!?!

urlografia italiana: gli indirizzi già citati e http://www.vitaminic.it/ .


la velocissima redazione ed emanazione negli USA del Digital Millennium Copyright Act pubblicato nell’ottobre del 1998 e contenente una serie di leggi che andavano a regolamentare e tutelare il diritto d’autore per la musica venduta in formato compresso, è abbastanza sintomatica della “voglia” della potente Recording Industry Association of America di porre un immediato argine alla diffusione dell’uso del formato mp3.

Segnale in controtendenza, la decisione della Corte Federale degli Stati Uniti che ha assolto la Diamond Multimedia dichiarando che l’ormai celebre riproduttore di file mp3 RIO 3000, non viola le leggi federali anti-pirateria.

Secondo John Perry Barlow, ex cantante dei Grateful Dead, “la musica è proprietà comune dell’umanità ed è una forma di sacrilegio cercare di possederla”.

Barlow è anche il cofondatore della Electronic Frontier Foundation , da sempre impegnata nella lotta per la libertà di espressione sui media digitali. Egli ha detto che “le leggi sul copyright hanno qualche valore quando sono gli artisti a controllare il proprio lavoro, ma il controllo dovrebbe appartenere a coloro che creano, non agli impianti di imbottigliamento”.

Fra le varie urlografie interessanti in giro per la Rete cito a titolo di esempio:
EFF Intellectual Property – Audio and MP3 Archive

Sviluppi futuri?
la stessa Diamond sta lavorando per il consorzio SDMI , per un formato audio protetto dalle copie illegali ma credo che sarà difficile, per la natura stessa della Rete, arrivare ad uno standard “sicuro” (il termine di sicurezza assoluta non esiste in Rete e forse non potrà mai esistere) nel senso di “a prova di copia illegale”.

Sarà piuttosto compito di tutti noi vigilare al fine di evitare che la diffusione dell’mp3 diventi, da risorsa di pubblico dominio per la libera espressione e distribuzione del “sapere artistico”, un esclusivo vantaggio mercantile per le grandi multinazionali della società dello spettacolo.

Ferry Byte
Strano Network

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Pubblicato il
21 gen 2000
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