Nuovi untori: i virus via Internet

Nuovi untori: i virus via Internet

Il Centro Servizi Legali ci aggiorna sugli aspetti legali relativi alla circolazione e alla produzione di virus informatici come ILoveYou, Melissa e tanti altri
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Sui quotidiani vengono lanciati allarmi circa la diffusione di potenti e sempre nuovi virus, che vengono introdotti nei nostri sistemi informatici da una categoria di nuovi untori.

Una domanda pratica potrebbe essere; cosa fa la legge?

In realtà, sono diversi anni che la situazione viene regolamentata.
L?art. 4 della legge 23 dicembre 1993 n. 547, ha introdotto nel nostro sistema normativo un nuovo reato, inquadrato nel codice penale all?art. 615 quinquies, circa la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

E? colpito il comportamento di colui che diffonde scientemente virus nei sistemi informatici e telematici.

Prima dell?entrata in vigore di detta norma, la giurisprudenza si è dovuta richiamare al concetto più generale di danneggiamento.

Chi cancelli o alteri programmi, ha sostenuto ad esempio il Pretore di Torino nella sentenza 23.10.1989, commette danneggiamento della cosa altrui.

La legge del 1993 ha però specificato la questione, ponendo il nostro Paese, francamente, tra quelli con la normativa maggiormente all?avanguardia.


Antecedentemente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un’ipotesi di danneggiamento ai sensi dell’art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l’effetto di rendere inservibile l’elaboratore.

Casì Cass. Sez. U., sent. n. 1282 del 13-12-1996
La norma punisce non la produzione di un programma avente caratteristiche distruttive, bensì la sua diffusione.

Ovviamente, trattandosi di delitto, il soggetto risponderà a titolo di dolo, ossia quando voglia coscientemente diffondere virus.
E? sufficiente il dolo generico, non essendo dalla legge alcuno scopo specifico nell?azione criminosa.

Sembra interessante sottolineare che deve essere sempre presente la coscienza della diffusione, non potendosi certo ricomprendere nella fattispecie punitiva l?ignaro operatore che, infettato senza saperlo, trasmette il virus a terzi.

Il diffusore è punito con una sanzione abbastanza pesante, ossia dalla reclusione fino a due anni e la multa sino a venti milioni di lire.

Un problema operativo concreto è quello della territorialità.

In ogni caso, se il reato si è consumato in Italia, ossia il danneggiamento sia avvenuto in Italia, sarà competente il Giudice Italiano.

Marco Boretti
Avvocato in Milano

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Pubblicato il
9 mag 2000
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