Posta elettronica e responsabilità dei provider

Posta elettronica e responsabilità dei provider

Il Centro Servizi Legali interviene su uno dei temi più discussi dalla nascita di Internet: le responsabilità giuridiche nella gestione dei server di posta elettronica e nell'utilizzo dell'email
Il Centro Servizi Legali interviene su uno dei temi più discussi dalla nascita di Internet: le responsabilità giuridiche nella gestione dei server di posta elettronica e nell'utilizzo dell'email


Il servizio di posta elettronica è uno dei grandi ed immediati vantaggi che l’informatica garantisce al privato.
Questi può, praticamente in tempo reale, comunicare con New York o Tokyo.

Ovviamente, perché questo servizio possa essere utilizzato concretamente, occorre la figura di quell?Ente magico tuttofare che risponde al nome inglese di Provider.

E? particolare la posizione del Provider nel servizio di E-mail.

Infatti, questi è un soggetto estraneo a chi comunica e a chi riceve, ma è legato da un contratto con almeno uno dei due (mittente o ricevente).

Dobbiamo comunque parlare di contratto in senso formale anche a seguito della proliferazione delle varie Free-mail, perché comunque si perfeziona un rapporto, ancorchè gratuito, ove il professionista garantisce un servizio.

L?utente, cliccando nell?apposita casellina, equivale, in sostanza, alla sottoscrizione di un accordo.

Inoltre, tecnicamente, il Provider ha la disposizione concreta di tutti i messaggi inviati o ricevuti dai propri abbonati.

Il problema è più serio di quanto possa sembrare a prima vista.


La stessa Costituzione, all?art. 15, garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza.

Ledere tale segretezza è un reato.

Data la concreta possibilità del Provider di accedere ai messaggi inviati, questi può essere considerato, anche indirettamente, responsabile del contenuto degli stessi?

Si pensi, a titolo di esempio, ai messaggi con i quali dei criminali si accordino per la commissione di un delitto, o messaggi amorali e comunque illeciti.

E? pur vero che la possibilità reale di controllo del Provider è alquanto remota, data la massa di messaggi che vengono scambiati quotidianamente nel mondo.

Nella realtà, comunque, il Provider si tutela contrattualmente al fine di scaricare qualsivoglia responsabilità relativa alla trasmissione della posta fra i propri abbonati.

La posta elettronica, però, come è noto, può anche avvalersi di servizi più complessi, quali le “mailing list”, che consentono l?invio del messaggio ad una pluralità di soggetti, ed il Newgroup, ossia la ridistribuzione dei messaggi a consultazione pubblica.

In entrambi i casi, i messaggi si rivolgono ad una pluralità indeterminata di soggetti.

Il problema qui si sposta dal rapporto privatistico fra utente e Provider (ed eventualmente destinatario singolo e determinato del messaggio) alla liceità della manifestazione del proprio pensiero.

E? questo uno dei grandi temi discussi in diritto costituzionale.

Preliminarmente occorre ricordare che il diritto di manifestare il proprio pensiero è riconosciuto quale pietra angolare del nostro ordinamento, stigmatizzato dall?art. 21 della Carta fondamentale.

Questa libertà di pensiero, non è, tuttavia, assoluta, ma incontra dei limiti evidenti.
Così non posso arroccarmi sulla garanzia della libertà di pensiero per diffamare ed ingiuriare il prossimo.

Altri limiti pervengono dalla tutela del pudore e del decoro dei cittadini.

Vi sono, infatti, diritti, costituzionali, che vengono considerati di rango paritetico a quello della manifestazione del pensiero.

Secondo quanto ricordato dai padri della Rivoluzione francese, la libertà di un soggetto termina quando inizia la libertà di un altro.

Mai come in questo campo il limite posto dall?ordinamento sembra ricordare la Dichiarazione dei Diritti dell?Uomo del 1789.

Quindi anche i messaggi propagati via Internet sono soggetti alle regole generali di diritto che vietano l?abuso della libertà di pensiero, soprattutto quando ledano il decoro, la dignità l?onorabilità altrui.

Anche un messaggio inviato via e?mail, in altre parole, può circoscrivere una fattispecie delittuosa.

A fronte di tutte queste disquisizioni di puro diritto, il povero Provider potrebbe allora decidere di cambiare lavoro.


Perchè un soggetto sia considerato responsabile per un fatto commesso da altri, occorre che la legge preveda espressamente la fattispecie astratta di responsabilità indiretta.

Così, ad esempio, il Codice prevede la responsabilità degli insegnanti per i fatti commessi dagli alunni sotto la loro custodia.

Quantomeno civilmente, il nostro Provider potrebbe restare quindi relativamente tranquillo.

Penalmente, il discorso è un po? più complesso, dato che gli interessi coinvolti sono tali che lo Stato deve alzare il livello di guardia.

Pertanto il Provider accorto cercherà, seppur indirettamente, di tutelarsi, sia preventivamente che con sporadici controlli.

Comunque tutti gli operatori, come naviganti nel buio della notte, attendiamo la luce di un faro che venga da una legge chiara regolatrice del settore.

Marco Boretti

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Pubblicato il
17 gen 2000
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