Soccorso alpino, tracciamento senza consenso

Soccorso alpino, tracciamento senza consenso

Il Garante Privacy dà il nulla osta a due sistemi di geolocalizzazione dei terminali mobile dei dispersi, così da favorire le operazioni di soccorso. La vita vale più di un mancato consenso
Il Garante Privacy dà il nulla osta a due sistemi di geolocalizzazione dei terminali mobile dei dispersi, così da favorire le operazioni di soccorso. La vita vale più di un mancato consenso

Senza la mediazione dell’operatore telefonico, senza che l’intestatario dell’abbonamento dia un consenso che sarebbe scontato: il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) potrà geolocalizzare i dispositivi mobile dei dispersi in aree montane o in qualsiasi altro ambiente ostile ed impervio nel tentativo di individuarli e salvaguardarne l’incolumità.

Il Garante Privacy ha dato il via libera all’adozione di due tecnologie per cui il Soccorso Alpino aveva chiesto consulto, tecnologie che possono risultare complementari a sistemi già attivabili dall’utente sul proprio smartphone, quali il servizio di tracciamento GeoResQ. L’una è basata sull’invio di SMS Flash (tipo 0) in grado di installare un’applicazione specifica e di configurare una stazione ricevente in grado di scambiare dati GPS con i soccorritori; l’altra prevede l’invio di SMS ping che avviino la trasmissione dei dati relativi alle stazioni radio base di qualsiasi operatore telefonico agganciate dal terminale alla centrale operativa del CSNAS, così da poter effettuare la triangolazione e determinare la posizione del dispositivo: quelle che a tutti gli effetti rappresentano soluzioni di tracciamento silente e non autorizzato sono state valutate dal Garante delle soluzioni adatte a far fronte alle situazioni di emergenza.

Gli unici paletti fissati dall’authority riguardano il trattamento e la conservazione dei dati raccolti: gli unici dati che potranno essere raccolti dal personale incaricato saranno quelli relativi alla posizione geografica del terminale dell’individuo in situazione di pericolo, e potranno essere utilizzati “soltanto per lo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità fisica delle persone disperse o infortunate”. Il tracciamento può avvenire solo a seguito della chiamata di soccorso al 118, al 115 o alle autorità di pubblica sicurezza e contestualmente all’attivazione delle ricerche da parte del CNSAS. La trasmissione dei dati, specifica il Garante, deve avvenire per il solo intervallo temporale in cui si svolgono le operazioni di soccorso e deve essere inibita una volta realizzato l’intervento.

Le tecnologie a cui il Garante Privacy ha fornito l’autorizzazione permetteranno probabilmente di sveltire le procedure di individuazione del soggetto disperso: nel 2008 era stato adottato un provvedimento che incoraggiava la geolocalizzazione del disperso con il supporto dell’operatore telefonico, ora è possibile scavalcare l’intermediazione del fornitore dei servizi, ottenendo direttamente dal terminale le informazioni relative alla posizione del disperso.

Gaia Bottà

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Pubblicato il
24 feb 2015
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