UE, limiti per la rivendita del software

UE, limiti per la rivendita del software

La copia privata deve rimanere tale, anche se l'originale è irrimediabilmente distrutto. La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su un caso di rivendita di software Microsoft in Lettonia
La copia privata deve rimanere tale, anche se l'originale è irrimediabilmente distrutto. La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su un caso di rivendita di software Microsoft in Lettonia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’acquirente originale di un software con licenza può rivendere il programma e la relativa licenza in tutte quelle circostanze nelle quali non si tratta di una copia ulteriore del software a passare di mano.

La questione si inserisce nel filone di decisioni prese dalle autorità europee in merito al mercato dei software usato, di fatto riconosciuto come legittimo nonostante l’opposizione di diverse aziende ICT, tra cui Microsoft e Oracle, e nonostante diverse limitazioni.

In particolare, nella decisione sul caso rinviato dalla Corte regionale di Riga che vede Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs accusati di vendita illecita di prodotti protetti da copyright di Microsoft (più di 3mila copie di Microsoft Windows e Microsoft Office , per un valore totale di 26.5514 Euro) attraverso un marketplace online, i giudici di Lussemburgo hanno specificato che, anche qualora la copia originale sia andata distrutta o sia stata danneggiata, il commerciante non può vendere la sua copia di backup .

Secondo i giudici europei, infatti, in base ai principi dell’esaurimento del diritto, il titolare di diritto d’autore che ha venduto la copia di un programma su un dispositivo fisico (come un CD-ROM o un DVD) con una licenza d’uso illimitata non può opporsi alla sua successiva rivendita a meno di disposizioni specifiche contrarie a tale ipotesi.

Tuttavia, secondo la Corte il copyright riserva al titolare il diritto esclusivo di autorizzare o meno la riproduzione temporanea o permanente di un programma con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma .
Pertanto, anche se il titolare non può impedire in alcun modo all’acquirente di fare una copia di backup funzionale all’utilizzo del prodotto legittimamente acquisito (qualsiasi disposizione contrattuale in questo senso sarebbe nulla), tale copia non potrà essere venduta rientrando comunque nel diritto del titolare di esclusiva sulle copie ed esulando – nel momento esatto dell’offerta in vendita – dallo scopo dell’eccezione per copia privata per backup.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il 13 ott 2016
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