Una (mezza) proposta per liberare il P2P

Una (mezza) proposta per liberare il P2P

di Daniele Minotti - La avanza il senatore Mauro Bulgarelli con tre semplici principi che riporterebbero la legge sul diritto d'autore in un alveo di maggiore ragionevolezza. Ma si tratta di una proposta monca
di Daniele Minotti - La avanza il senatore Mauro Bulgarelli con tre semplici principi che riporterebbero la legge sul diritto d'autore in un alveo di maggiore ragionevolezza. Ma si tratta di una proposta monca

A parte quanto detto e fatto dal Senatore Cortiana, la Sinistra non ha mai dimostrato una ferma e compatta volontà di opporsi, in qualche modo, alla riforma voluta dall’ex-Ministro Urbani e ai correttivi del 2005.
Attualmente, giusto per fare un riepilogo (e pur rinviando ad un mio precedente scritto ), il mettere in condivisione opere protette è sempre sanzionato penalmente : in modo pesante se compiuto per motivi di lucro, più lievemente se posto in essere anche senza queste motivazioni economiche.

Soltanto chi scarica (senza mettere in condivisione ? cosa impossibile o difficile) può sfuggire alla sanzione penale esponendosi, però, a sanzioni amministrative non sempre trascurabili.
Evidentemente, le smorzature della primavera scorsa non sono bastate. Oggi, giunge una proposta di riforma dell’attuale maggioranza, non proveniente, però, dai partiti più forti della colazione, bensì da uno dei gruppi meno folti tra quelli presenti in Senato.

Il Senatore Mauro Bulgarelli , che pare aver raccolto il testimone da Cortiana, appartiene al Gruppo Insieme con l’Unione Verdi – Comunisti Italiani e il 31 maggio scorso ha presentato, nel silenzio dei media, il disegno di legge S529 .

La proposta di riforma è rivoluzionaria, pur con le riserve di cui dirò. Tre i punti toccati in tre soli articoli.

1) Libertà di fotocopie per usi personali
Per effetto di interventi del 2000 e del 2003, attualmente è consentito fotocopiare le opere nei limiti del 15% (pubblicità esclusa), mentre i centri fotocopie e le biblioteche pubbliche presso cui si effettuano le riproduzioni devono corrispondere un compenso agli autori.
La proposta di riforma mira a rendere lecita la riproduzione integrale (dunque, non limitata la 15%) e a cancellare il compenso per gli autori.

2) Fine di lucro per software e banche dati
Prima della l. 248/2000, le condotte relative al software erano sanzionate soltanto in presenza di fini di lucro, vale a dire per la realizzazione di un beneficio patrimoniale. Oggi, sia per il software che per le banche dati, è sufficiente il profitto, vale a dire anche il mero soddisfacimento morale (indipendentemente, ad esempio, da una destinazione alla commercializzazione).
Il Senatore Bulgarelli intende allineare il trattamento di queste opere al regime dell’audio-video in relazione al quale (art. 171-ter l.d.a.) è previsto il lucro. Trovo che sia una questione elementare e condivisibile di pari trattamento che, attualmente, non c’è.

3) Piena liceità degli usi personali senza fini di lucro
Determinati usi personali sono, oggi, sanzionati in via amministrativa. Non si tratta, dunque, di ipotesi di reato, ma il trattamento non è certo lievissimo.
La soluzione per annullare anche il procedimento amministrativo è molto semplice: anteporre all’art. 174-ter l.d.a. (che punisce i comportamenti di cui sopra) la frase “Ad eccezione dell’uso personale senza fine di lucro”.

Quali potranno essere le conseguenze pratiche dell’eventuale approvazione di questo disegno di legge?

Ritengo che i lettori di PI siano più interessati all’ultimo punto e ai riflessi sul file sharing.
In sostanza, chi scarica (meglio: chi scarica soltanto) potrà essere del tutto esente da sanzioni amministrative e penali (mentre oggi può essere colpito dalle previsioni amministrative di cui all’art. 174-ter l.d.a.). Ma la carica innovativa della proposta di riforma si ferma qui.

Invero, con il testo presentato non si tocca la posizione di chi mette in condivisione anche senza fini di lucro (e sappiamo tutti che, nel P2P, è “normale”, quasi obbligato). Le pene sono quelle dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis) di cui ho già scritto nell’articolo linkato. E rimangono.

Tanto meno, la proposta riguarda chi condivide a fini di lucro. Ma ciò è del tutto compatibile con le premesse del Senatore Bulgarelli.

Avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it
www.minotti.net

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Pubblicato il
29 giu 2006
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