La Commissione europea ha pubblicato le linee guida per le aziende che sviluppano modelli AI general purpose (GPAI). Includono definizioni e chiarimenti sulle disposizioni previste dall’AI Act. Integrano il codice di condotta e rappresentano uno strumento che garantisce certezza giuridica ai provider, indicando quando e come sono tenuti a rispettare gli obblighi della legge.
Definizioni, obblighi e scadenze
Le linee guida sono abbinate al codice di condotta volontario (che Meta non firmerà) per i modelli GPAI. Gli obblighi entreranno in vigore il 2 agosto 2025 per i nuovi modelli, mentre per quelli già sul mercato la data è 2 agosto 2027. A partire dal 2 agosto 2026, la Commissione europea inizierà i controlli e applicherà sanzioni in caso di violazioni.
Le linee guida sono suddivise in tre parti principali: modelli GPAI, provider che lanciano i modelli GPAI sul mercato, esenzioni per modelli GPAI open source. Sono definiti general purpose i modelli addestrati con risorse di calcolo superiori a 1023 TFLOP che possono generare linguaggio (testo/codice, audio/voce), immagini e video. Questa soglia corrisponde tipicamente ai modelli con un miliardo di parametri.
Sono definiti modelli GPAI con rischi sistemici se addestrati con risorse di calcolo superiori a 1025 TFLOP. Questi modelli devono rispettare obblighi aggiuntivi per valutare e mitigare i rischi per salute pubblica, sicurezza, società, diritti fondamentali e perdita di controllo.
Le linee guida chiariscono anche la definizione di provider. Può essere un’azienda che sviluppa e lancia sul mercato un proprio modello GPAI, che sviluppa e lancia sul mercato un modello GPAI per conto terzi oppure che sviluppo un proprio modello GPAI e lo distribuisce tramite repository di un’altra azienda.
Sono inoltre specificati i requisiti per i modelli GPAI open source che devono essere soddisfatti per evitare gli obblighi dell’AI Act. Questi modelli devono avere una licenza che permette accesso, uso, modifica e distribuzione senza monetizzazione, parametri (pesi) e architettura pubblicamente disponibili, non essere classificati a rischio sistemico.