Armani.it, comunque finisce male

Armani.it, comunque finisce male

Lo sostiene NewGlobal.it, l'associazione che si è battuta al fianco di Luca Armani per il dominio della discordia, che in una lettera spiega di ritenere la vicenda inquietante e irrisolta
Lo sostiene NewGlobal.it, l'associazione che si è battuta al fianco di Luca Armani per il dominio della discordia, che in una lettera spiega di ritenere la vicenda inquietante e irrisolta


Roma – La vicenda giudiziaria che vede contrapposti il piccolo imprenditore di Treviglio (Bg) Luca Armani contro Giorgio Armani SpA per la titolarità del nome a dominio “armani.it” non è ancora chiusa. Tuttavia Luca Armani, in forza di una valutazione del tutto personale e meditata nel tempo, ha “tecnicamente” rinunciato agli atti del giudizio presso la Corte d’Appello di Brescia, notificando tale volontà alla controparte. Ha quindi ceduto a titolo gratuito il nome a dominio alla Giorgio Armani SpA.

I motivi della scelta sono tutti personali di Luca, stanco di anni di cause, dell’obbligo di corrispondere le salate spese legali degli avvocati della casa di moda, e del notevole pericolo rappresentato dalla sanzione di 2.500 euro al giorno per il ritardo nel trasferimento del nome a dominio a Giorgio Armani SpA, sancito con la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo nel 2002. La sanzione era ancora in piedi, tanto che la richiesta di sospensiva non fu accolta dalla Corte d’Appello di Brescia.

Nonostante l’inatteso epilogo, l’associazione NewGlobal.it, che più di tutti ha preso a cuore il caso di Luca Armani, denunciando pubblicamente l’iniquità della sentenza, ed offrendo il proprio sostegno umano e legale, rimane pienamente convinta della legalità dell’operato di Luca Armani, come illustrato nell’atto di citazione in appello e come ulteriormente descritto nell’articolo Qualificazione giuridica dei nomi a dominio .

Ai sensi dell’art. 1 – bis della legge sui marchi, “I diritti sul marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome… purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva”.

L’art. 1-bis consente l’uso patronimico, anche se confondibile con il marchio, “soltanto ai fini dell’individuazione dell’imprenditore, cioè con funzione descrittiva” (Corte Appello Bologna, 18 febbraio 1998, GADI, 3906; App. Milano, 2 giugno 1998, ivi, 3924, Lodo arbitrale 2 settembre 1998, ivi, 3837). Per funzione descrittiva si intende l’identificazione dell’imprenditore. Si ha di contro funzione “distintiva” quando il nome valga ad identificare il prodotto e l’azienda che lo produce.

Per poter legittimamente inibire l’uso del nome corrispondente al marchio registrato grava proprio sul titolare del marchio l’onere di provare la malafede dell’utilizzatore del patronimico. La violazione dell’art. 1 – bis L.M. non può quindi mai prescindere dall’accertamento in concreto della confondibilità come unica finalità dell’utilizzo del nome.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 18 ottobre 1999, ha chiarito come il cuore del marchio, attraverso il quale valutare possibili violazioni all’interno di segni distintivi patronimici (siano essi marchi, ditte o insegne) è rappresentato dal cognome e non dal prenome.

Nel caso concreto (Gucci Spa c. Marcello Gucci), ha negato che l’utilizzo della ditta “Marcello Gucci” per la commercializzazione di capi d’abbigliamento costituisse contraffazione del celebre marchio Gucci, legittimamente registrato per questa categoria merceologica dalla Gucci SpA. Difatti, nonostante l’insegna recasse la scritta “Ingrosso prontomoda Gucci – maglieria e confezioni” e nonostante la notorietà del marchio Gucci avrebbe astrattamente consentito una sua tutela in ogni ambito territoriale, la Corte ha argomentato che, vendendo Marcello Gucci all’ingrosso ai soli imprenditori del settore dell’abbigliamento e non agli utenti finali, non poteva crearsi un pericolo di confusione perché quegli stessi operatori non avrebbero mai confuso un capo di alta gamma Gucci con un capo economico proveniente da Marcello Gucci (art. 13 comma 1° Legge Marchi) (all. 2).

Va ben notato che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze a proposito di patronimici fa riferimento all’uso del cognome e che nella specie il rischio di confusione poteva essere rappresentato dall’adozione del patronimico “Gucci” nell’insegna della ditta, che tra l’altro poteva far pensare alla vendita all’ingrosso di capi della nota griffe di moda. La Corte, accedendo ad un’interpretazione del marchio e degli altri segni distintivi dell’impresa quali strumenti di tutela dell’affidamento dei consumatori, ha ritenuto nella specie non esservi alcun rischio di confusione e dunque perfettamente tutelate le legittime aspettative degli stessi consumatori.

Questa vicenda, lascia comunque inalterati tutti gli interrogativi e tutte le perplessità che hanno spinto NewGlobal.it a prendere a cuore le sorti di Luca Armani.

Resta inalterata la consapevolezza di una sproporzione tra i privilegi delle grandi aziende ed i diritti dei singoli o delle piccole aziende, sempre più spesso ed in tutti i campi sacrificati nel confronto.

Inoltre resta irrisolto il problema dei gravi disagi che deve affrontare chi ha la orribile sventura di avere un cognome uguale ad un personaggio famoso. Oggi tra il cittadino Gennaro Esposito che vuol fare lo stilista ed il cittadino Giorgio Armani (non c’è solo il noto stilista a portare detto nome) che voglia fare lo stesso mestiere c’è e resta un notevole squilibrio, mentre il primo non ha vincoli, il secondo dovrà o cambiare nome o fornirsi di costosissimi avvocati in grado di affermare il proprio diritto ad esistere e controbattere agli ultra determinati avvocati d’assalto che solo le multinazionali possono permettersi.

Al mondo politico resta il compito di gestire il necessario riequilibrio nell’interesse di tutti e non solo di una parte (anche se la più ricca).

Manuel M. Buccarella
(giurista informatico)
Vicepresidente NewGlobal.it

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Pubblicato il
30 nov 2004
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