Roma – I cittadini sembrano più attenti alla bolletta. È recente la decisione con la quale il Giudice di Pace di Trento ha sentenziato che l’importo di euro 0,50 inserito in una bolletta di pagamento di Wind Telecomunicazioni S.p.a. per “spese di spedizione del conto telefonico” non è legittimamente dovuto.
Il Giudice si è espresso a seguito di ricorso da parte di un cittadino il quale contestava l’insussistenza del diritto del gestore telefonico ad esigere tale somma, dallo stesso giustificata dal costo della spedizione della bolletta telefonica.
La sentenza si colloca in una visione giurisprudenziale ormai compatta secondo cui, in base alla combinazione delle disposizioni legislative del D.P.R. 633/72 con il D.M. 197/97, è escluso che le spese di spedizione della bolletta siano a carico dell’utente.
Le disposizioni legislative in oggetto sono appunto il D.P.R. 633/72 che concerne l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede all’articolo 21, disciplinante la fatturazione delle operazioni, comma 8, che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Il D.M. 197/97, invece, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, stabilisce all’art. 18 che “la bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all’abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti”.
Combinando quindi le due disposizioni si deduce come le spese di spedizione della bolletta – la quale costituisce regolare fattura – non possono costituire oggetto di addebito, pertanto la Wind Telecomunicazioni S.p.a. non è mai stata legittimata a richiederle.
Avv. Valentina Frediani
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