Il Parlamento europeo ha approvato la proroga del cosiddetto Chat Control al 3 agosto 2027. Resta quindi in vigore la deroga alla direttiva ePrivacy che permette la scansione volontaria delle comunicazioni per rilevare materiale pedopornografico. La Commissione europea aveva proposto la proroga fino al 2028. Ci sono però precise limitazioni.
Nessuna scansione dei messaggi cifrati
Come è noto, il famigerato Chat Control 2.0 (Child Sexual Abuse Regulation) è stato ritirato. Prevedeva l’obbligo per i fornitori dei servizi di effettuare la scansione dei messaggi sul dispositivo (client-side scanning) per cercare contenuti pedopornografici e la successiva segnalazione alle forze dell’ordine. Ciò avrebbe comportato la disattivazione della crittografia end-to-end e una probabile sorveglianza di massa.
Il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sul nuovo regolamento (che dovrà essere discusso con il Parlamento europeo), ma sono state evidenziate diverse criticità, tra cui l’obbligo della verifica dell’età. In attesa del nuovo regolamento deve essere prorogata la deroga alla direttiva ePrivacy (scade il 3 aprile 2026) per consentire l’applicazione del vecchio regolamento, noto come Chat Control 1.0.
La Commissione europea aveva suggerito una proroga fino al 3 aprile 2028. Il Parlamento europeo ha invece approvato la proroga fino al 3 agosto 2027 con 458 voti a favore, 103 contrari e 63 astensioni. Ma la vera novità è l’approvazione di due emendamenti (PDF) che introducono precise limitazioni all’applicazione del Chat Control 1.0.
Il nuovo art. 1 comma a prevede che la scansione volontaria delle comunicazioni deve avvenire solo per rilevare e rimuovere materiale pedopornografico online noto. Non deve inoltre essere effettuata la scansione delle comunicazioni protette dalla crittografia end-to-end, dei dati sul traffico e dei dati sul contenuto. Infine, la rilevazione deve essere limitata agli utenti o a specifici gruppi di utenti identificati da un’autorità giudiziaria come ragionevolmente sospettati di essere collegati a materiale di abuso sessuale su minori.
Il nuovo art. 1 comma b specifica che la scansione per rilevare l’adescamento di minori o materiale pedopornografico online precedentemente non identificato deve essere limitata ai casi in cui il fornitore abbia ricevuto una segnalazione o notifica concreta da un utente, un segnalatore attendibile o un’organizzazione. Inoltre, la rilevazione deve essere strettamente limitata a quanto necessario in relazione al caso segnalato.
Il Parlamento avvierà ora i negoziati con il Consiglio. Si prevede un altro “scontro” considerato che molti paesi membri volevano approvare il Chat Control 2.0 (tra i quattro paesi contrari c’era l’Italia).