Copiare software è illegale?

Copiare software è illegale?

Il Centro Servizi Legali fa luce sul problema pirateria. Le nuove frontiere del plagio informatico
Il Centro Servizi Legali fa luce sul problema pirateria. Le nuove frontiere del plagio informatico


Nel mondo dominato dai computers, la duplicazione del software è divenuto uno degli illeciti più comuni, sino a soppiantare la pirateria videofonografica.

Masterizzatori e altri aggeggi consentono di copiare all?infinito programmi che dovrebbero essere tutelati dalle norme sul diritto d?autore.

Si va così dalla copia del videogame per l?amico al vero e proprio commercio di programmi contraffatti.

Forse nell?immaginario collettivo questo comportamento non poi tanto riconosciuto quale una grave violazione delle norme penali, arroccandosi dietro il costo, a volte veramente esoso, delle case che gestiscono in regime di quasi monopolio il mondo del software.

Giuridicamente cosa comporta la pirateria informatica?

A norma dell?art. 171 bis della legge 22.4.1941 n. 633, introdotto dal Decreto Legislativo 518 del 92, chiunque abusivamente duplichi a fini di lucro programmi per elaboratore è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da £. 1.000.000 a £. 10.000.000.

Norma che si può coniugare con l?art. 171 ter, aggiunto dal decreto 685/96 che prevede pene analoghe per chi commerci con videocassette contraffatte.

Reati gravi e pene severe dunque.


Una sentenza cui è stato dato molto risalto è quella del Tribunale di Torino, in funzione monocratica, pronunziata il 20 aprile 2000, con la quale è stato assolto un imprenditore per aver duplicato senza licenza per uso personale programmi per un controvalore di circa 34 milioni.

Troppo si è parlato (e sparlato) di tale decisione, prima di attendere, come sarebbe stato più corretto, che il Magistrato depositasse le proprie motivazioni.

Premesso ciò, si è parso di capire che la scriminante che ha comportato l?assoluzione dell?imputato sia stato il fatto di aver duplicato i software non per venderli, ma per tenerli per sé.

In vero, la norma ricordata punisce chi ?a fini di lucro? duplichi i programmi.

Per interpretazione univoca, il lucro coincide con il guadagno dal punto di vista economico, mentre, a differenza di altri reati, il profitto non è solo un vantaggio economico, ma qualsiasi soddisfazione o piacere che l?agente si riprometta dall?azione criminosa.

Se il legislatore ha optato per la scelta del termine lucro, anzichè profitto, allora significa che per l?applicazione della norma penale (ricordiamo che stiamo parlando dell?applicazione del codice penale) occorre in effetti un guadagno dall?azione criminosa, o, con termine tecnico, la sussistenza di un dolo specifico.

Così si era già espressa anche la Giurisprudenza milanese (Pret. Milano 8 marzo 1999) affermando che ai fini della normativa sulla tutela del software, il fine di lucro deve essere inteso in senso stretto, vale a dire come intenzione dell?agente di conseguire uno specifico vantaggio nell?ambito di un?attività commerciale e non già semplicemente come volontà di risparmiare il costo d?acquisto del software.

La stessa Corte di legittimità ha voluto, giustamente, interpretare la norma nel senso restrittivo (Cass, 8236/97; Cass. 1716/99)

Del resto, si ripete, trattando di norma penale, l?attenzione della Magistratura non può che essere che giudicata encomiabile.

Probabilmente una maggior tutela del software si sarebbe potuta perseguire in sede di sanzioni amministrative, senza scomodare le Corti penali, impegnate in questioni di ben altro calibro.

Queste sono, però, considerazioni de jure condendo.

Allo stato, salvo eventuali disegni di legge giacenti in Parlamento, quell?inciso del fine di lucro potrà distinguere chi commercia in programmi contraffatti e chi duplichi il software a propri fini personali.

Avv. Marco Boretti

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Pubblicato il
15 giu 2000
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