La Corte di Giustizia riscrive il diritto all'oblio

La Corte di Giustizia riscrive il diritto all'oblio

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea rende più europeo il diritto all'oblio, limitandolo nell'estensione internazionale, ma con nuove regole.
La Corte di Giustizia riscrive il diritto all'oblio
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea rende più europeo il diritto all'oblio, limitandolo nell'estensione internazionale, ma con nuove regole.

Con una sentenza pubblicata in queste ore, la Corte di Giustizia Europea ha rettificato con maggior precisione il perimetro d’azione del cosiddetto “diritto all’oblio“. Si tratta per la verità di una rettifica sostanziale, poiché – intervenendo a proposito di una vertenza tra Google e l’autorità francese per la tutela della privacy (CNIL), la CURIA ha precisato come d’ora innanzi anche il diritto all’oblio avrà dei limiti.

La Corte, quindi, in parte dà ragione a Google nella vertenza in sé, ma in parte estende l’attuale portata nazionale dell’istituto dell’oblio rendendola continentale. In altri termini:

allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall’interessato, eventualmente a seguito di un’ingiunzione di un’autorità di controllo o di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore.

Diritto all’oblio, ora funziona così

Se dunque un cittadino francese chiede a Google la rimozione di alcuni siti dall’indice, Google non dovrà più estendere questa rimozione a tutte le versioni di Google a livello mondiale. La logica è quella di un riequilibrio necessario dei diritti, nell’ottica di una proporzionalità di intervento:

La Corte aggiunge che il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Inoltre, l’equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall’altro, può variare notevolmente nel mondo. Orbene, dalla normativa non emerge che il legislatore dell’Unione abbia proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione, né che abbia scelto di attribuire ai diritti dei singoli una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri. Non risulta neppure che esso abbia inteso imporre a un operatore, come Google, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri. Il diritto dell’Unione non prevede, per giunta, strumenti e meccanismi di cooperazione per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione.

Al tempo stesso, la Corte impone a Google l’estensione del diritto all’oblio all’intera Unione Europea. Ma questo non significa soltanto che i risultati debbano essere rimossi dai vari Google.it, Google.fr, Google.de, eccetera: il motore dovrà mettere in atto tutti gli espedienti utili ad impedire che un cittadino europeo possa facilmente aggirare i limiti della geolocalizzazione passando attraverso una versione extracomunitaria del motore.

Nel concreto, ricostruendo l’esempio antecedente: se un cittadino francese chiede a Google la rimozione di alcune pagine dall’indice, la rimozione avverrà su tutte le versioni del motore che fanno riferimento ad estensioni di dominio europee (Google.it, Google.fr, Google.de, eccetera); al tempo stesso, nessun cittadino europeo potrà ragionevolmente trovare indicizzate tali pagine se tenterà medesima ricerca tramite versioni extra-europee del motore (es. Google.com.br, Google.ca, eccetera). Tuttavia Google non avrà il dovere di cancellare dall’indice tali pagine sui motori extra-europei poiché fuori dall’UE il diritto all’oblio verrebbe a perdere la sua funzione ed occorrerà richiamarsi ad altre giurisprudenze per ottenere la cancellazione delle pagine.

Infine:

il diritto dell’Unione, pur non imponendo, allo stato attuale, che la deindicizzazione verta su tutte le versioni del motore di ricerca, neppure lo vieta. Pertanto, le autorità degli Stati membri restano competenti ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, a richiedere, se del caso, che il gestore di tale motore di ricerca effettui una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.

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Pubblicato il
24 set 2019
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