Diritto all'accesso: la proposta di legge

Diritto all'accesso: la proposta di legge

La proposta per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche in soli 20 giorni ha raccolto più di 151 adesioni. Ora è stata inviata alle istituzioni. Un diritto che va ben oltre le disabilità
La proposta per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche in soli 20 giorni ha raccolto più di 151 adesioni. Ora è stata inviata alle istituzioni. Un diritto che va ben oltre le disabilità


Roma – Il diritto all’accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche, un diritto spesso negato dalla non-accessibilità e che ha bisogno di una regolamentazione che allarghi le possibilità di fruizione di quei documenti, informazioni e materiali che oggi non risultano accessibili a tutti. Questo il senso e il contenuto di una proposta di legge che in questi giorni sta girando dentro e fuori dalla rete.

L’ideatore del testo, Donato Taddei, che nella scorsa legislatura aveva già ricevuto l’appoggio di numerosi parlamentari di ogni schieramento, ha spiegato che nonostante i progressi fatti sulla via dell’accessibilità è ancora necessario “recepire ed attuare nel nostro ordinamento principi di ‘design for all’ contenuti in trattati internazionali e comunitari come:
– uguaglianza di opportunità delle persone portatrici di handicap (risoluzioni ONU 4/95, 48/96),
– Trattato di Amsterdam (artt. 13 – 125/130 – 136/145 – 255),
– risoluzioni del Consiglio UE 20-12-1996 e del 27-6-1999,
– conferenze ministeriali di Lisbona (marzo 2000) e di Feira (giugno 2000),

raccordandoli alla legislazione italiana vigente:
– Legge 7 agosto 1990 n. 241 (specie CAPO I, Art. 1 – 3, e CAPO V, Art. 22 – 28) e successive integrazioni:
Decreto Presidente Della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e
Decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29 (Art. 1, 2, 12 comma 4);
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– legge 15 marzo 1997, n. 59;
– Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
– legge annuale 2000, n. 340, pubblicata il 24 novembre 2000;

in attuazione del divieto di discriminazioni previsto dall’Art. 3 e 21 Costituzione nonché dal ‘Trattato che istituisce la Comunità Europeà, di cui alla Legge n. 209/1998″.

Sulla proposta Taddei ha già ottenuto negli ultimi 20 giorni 151 nuove firme, che si aggiungono a quelle degli onorevoli che già hanno sostenuto questa normativa. In questi giorni lo stesso Taddei ha inviato il testo della proposta alle istituzioni, a tutti i parlamentari, al Governo, all’AIPA e per conoscenza ad una 30ina di associazioni di disabili.

“Le ridondanze e i pleonasmi (della proposta, ndr) – ha scritto Taddei nella lettera – derivano dal tentativo di focalizzare meglio i concetti esposti: pur nella duplice veste di tecnico informatico e di utente disabile, non nascondo di aver trovato difficoltà a sintetizzare in forma di articolato questa materia alquanto complessa; immagino le difficoltà che possano trovare persone, ancorché Legislatori, che non si sono mai occupati finora di queste tematiche! Il senso di questo modesto contributo, che altrimenti sarebbe solo stupida presunzione, è appunto proprio questo.”

Nella lettera che accompagna la proposta, Taddei invita anche alla formazione di un comitato che segua la vicenda, interessando i parlamentari e spingendo per accelerare l’iter della proposta fino alla sua approvazione.

Il testo della proposta è presentato dalla seconda pagina di questo articolo. Chiunque volesse mettersi in contatto con Donato Taddei può farlo da subito a questo indirizzo: do.taddei@agora.it .


Sommario
Art. 1. Diritto di accesso
Art. 2. Principi di progettazione e gestione dei siti e dei servizi
Art. 3. L’Autorità Garante
Art. 4: Portali e pagine web accessibili
Art. 5. Forma scritta ed equivalenti testuali
Art. 6. Supporti digitali multimediali
Art. 7. Banche dati, procedure e accesso
Art. 8. Formazione e riqualificazione professionale
Art. 9. Disposizioni sanzionatorie e finali

Proposta di Legge per la regolamentazione del diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche.

Art. 1. Diritto di accesso
Lo stato garantisce a tutti i cittadini, applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione, in considerazione della grande rilevanza sociale dell’impatto delle tecnologie basate sull’uso di reti di elaboratori, in particolare il fenomeno internet.
La rilevanza sociale ed economica dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L. e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di fruire di nuovi e diversi servizi. L’accesso e la fruizione delle informazioni digitali, specie per via telematica, sono sempre più collegati a diritti costituzionali fondamentali.
La pubblica amministrazione deve provvedere a rimuovere le barriere tecnologiche che si stanno producendo, le quali creano nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste categorie di cittadini l’esercizio di diritti fondamentali.

Art. 2. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SITI E DEI SERVIZI
Le Pubbliche Amministrazioni, definite ai sensi del secondo comma Art. 1 D.LGS. 3/2/1993, n. 29, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le casse depositi e prestiti non lucrative, le aziende municipalizzate e regionali, i partiti, i sindacati, le Onlus, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico, le aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici o comunque fruiscano di contributi a carico dello Stato o di altri enti pubblici, sono tenute, nell’allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il diritto di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie se svantaggiati o disabili.

In particolare:
– anziani, spesso affetti da riduzioni e limitazioni sensoriali, motorie, cognitive;
– cittadini sottoscolarizzati, non scolarizzati e privi di conoscenze informatiche;
– i bambini svantaggiati e disabili in obbligo scolare;
– cittadini affetti da disabilità sensoriali (non vedenti, non udenti, ipovedenti, ipoudenti ecc.),
– affetti da disabilità motorie anche gravi,
– cittadini affetti da problemi psichici con disturbi e ritardi nell’apprendimento, nella comunicazione, nella vita di relazione.

Pertanto qualsiasi attività di progettazione e sviluppo basata su tecnologie informatiche deve attenersi ai seguenti principi generali:

A) – PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DAL DISPOSITIVO
I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse sociale e culturale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l’informazione e la sua fruizione, come periferiche alternative.

B) – PRINCIPIO DI PRESENTAZIONE EQUIVALENTE
Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi, alle reti e ai prodotti di cui al punto A, devono sempre distinguere ed attuare la separazione fra il contenuto di informazione e la sua presentazione. Il contenuto di informazione deve essere sempre disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione: deve essere sempre possibile l’accesso alle informazioni sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali,con comandi a tastiera, con terminali di diversa risoluzione, con terminali gsm e computers palmari ie da automobile, lettori di schermi collegati a dispositivi speciali (es. barre braille, dispositivi di sintesi vocale), videoingranditori, emulatori di mouse e di tastiera, cannucce a soffio, dispositivi di telecomando, ecc..
In considerazione del fatto che il contenuto informativo deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell’informazione delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscano o sostituiscano la funzione.
Ove questo risulti utile, il contenuto testuale puo’ essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l’interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla tecnologia attuale.

C) – PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ E SEMPLICITÀ D’USO
Le procedure di accesso ai sistemi informatici, alle reti di elaboratori, devono tener conto che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l’interazione, dei carichi sulle infrastrutture di telecomunicazione, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione: filmati, didascalie, linguaggi del corpo, ecc.
La facilità di uso deve essere assicurata in tutte le presentazioni dell’informazione, non solo in quella della procedura standard.


Art. 3. L’AUTORITÀ GARANTE
L’autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione, di concerto col Dipartimento della Funzione pubblica e con i dicasteri della salute, della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica, in conformità ai principi contenuti nell’Art. 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, provvede a sorvegliare l’applicazione delle norme di cui alla presente legge:

A) – provvedendo a recepire nell’ordinamento italiano, sotto forma di proposte di regolamenti e di circolari, standards dettati da organismi ed enti internazionali e comunitari, come ad es. la raccomandazione 05/05/99 del World Wide Web Consortium”, sulla accessibilità ai contenuti web (wai).
B) – svolgendo una funzione di impulso e di raccordo tesa a favorire un approccio unitario al problema, specie nell’ambito della RUPA, la rete informatica unitaria per la P.A.;
C) – istituendo o favorendo servizi anche automatici per il controllo di conformità ai principi esposti nella presente legge, in tutte le fasi dello sviluppo di siti e procedure;
D) – coordinando lo sviluppo di procedure alternative e di tecnologie assistive da porre gratuitamente al servizio delle categorie di cittadini di cui al precedente articolo 2;
E) – aprendo un canale di comunicazione diretto con gli utenti, dando loro la possibilità di segnalare difficoltà e malfunzionamenti o non aderenza a questi principi di progettazione universale.
F) – effettuando una ricognizione periodica dei servizi telematici e supporti digitali diretti all’utenza da pubbliche amministrazioni centrali e locali, monitorandone il processo di adeguamento alle norme della presente Legge;
G) – favorendo progetti di interoperatività e di collaborazione tra le P.A. per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all’utenza, con modalità basate anche sul telelavoro;
H) – utilizzando la rete informatica unitaria per la P.A. come supporto di tali attività, con lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi e soluzioni, di dimostrazioni e anticipazioni delle conquiste tecnologiche, servizi di assistenza nell’accesso, distribuzione e assistenza per interfacce e ausili;

Art. 4. Portali e pagine web accessibili
Vengono accolte nell’ordinamento italiano le linee guida per l’accessibilità dei siti web contenute nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Wide Web Consortium (W3C), CHE POSSONO COSÌ SINTETIZZARSI:
– Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo.
– Non fare affidamento sul solo colore nella presentazione delle informazioni e nelle procedure di accesso.
– Usare in maniera appropriata i marcatori di formato dei dati e protocolli standard di trasporto multimediale (come fogli di stile), tenendo conto che non tutti i sistemi utente li supportano.
– mostrare in chiaro sigle e acronimi, se non è possibile evitarli.
– fornire descrizioni atte a favorire l’esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, attraverso meccanismi descrittivi e che ne permettano anche una esplorazione seriale.
– Assicurarsi che l’utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell’interazione col sistema.
– Progettare per garantire l’indipendenza da dispositivo.
– Usare soluzioni che garantiscano la compatibilità con interfacce e dispositivi meno recenti, in presenza della rapidissima evoluzione delle tecnologie connesse all’informatica e al trattamento dei dati digitali.
– Fornire informazione per la contestualizzazione e l’orientamento.
– Fornire chiari meccanismi di navigazione.
– Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici.

Art. 5. FORMA SCRITTA ED EQUIVALENTI TESTUALI
La forma scritta, basata sull’alfabeto, riveste importanza privilegiata nella interazione tra cittadini e istituzioni, non solo nei rapporti giuridici di natura pubblicistica, ma anche spesso nei rapporti di natura privatistica, contrattuale e di contenzioso.
Pertanto i soggetti pubblici di cui al precedente Art.2 sono tassativamente tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, anche l’accesso a tutti i contenuti testuali, fornendo in ogni caso anche una versione priva di riferimenti a elementi di presentazione, in considerazione della sua oggettiva fruibilità pressocchè universale, specie con dispositivi che accedono in maniera seriale come i dispositivi vocali e braille usati dai non vedenti.

L’obbligo di cui al comma precedente si riferisce in particolare:
A) – modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;
B) – documentazione e informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;
C) – atti privati e contrattuali di pubblico interesse;
D) – dati statistici e di monitoraggio dei servizi e degli enti;
E) – materiale didattico per ogni grado della istruzione, specie per quella dell’obbligo e nei casi di disabilità, (es. dizionari, enciclopedie, libri di testo, materiale descrittivo);
F) – Le copie digitali testuali, prive di immagini digitalizzate, di caratteri di controllo di formato, di presentazione, di composizione e di impaginazione, senza valore economico di libri, testi, pubblicazioni e riviste, possono essere distribuite gratuitamente attraverso la rete internet ed utilizzate a scopo privato e non commerciale dalle categorie di cui all’Art. 2 della presente Legge, o comunque per fini di utilità sociale, in estensione analogica del principio contenuto nel’Art. 68, L. 22 aprile 1941, n. 633, tutt’ora in vigore anche dopo la recente riforma del diritto di autore.
G) – Il disposto di cui alla precedente lettera F si applica in particolare a tutte le pubblicazioni prodotte da imprese editoriali che fruiscano di sovvenzioni pubbliche o ne abbiano fruito nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente legge.


Art. 6. SUPPORTI DIGITALI MULTIMEDIALI
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche per il materiale formativo e informativo, i dati, le pubblicazioni telematiche anche periodiche, rivolti al pubblico o di pubblica utilità, in formato digitale, su supporti multimediali acquistati, distribuiti o venduti, dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici e territoriali.
Il principio di cui al capoverso precedente si applica in particolare al materiale didattico in uso nelle scuole.
Le convenzioni tra il ministero della pubblica istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, dovranno garantire alle scuole di disporre di copie su supporto digitale di strumenti didattici importanti come atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo, accessibili anche agli alunni disabili, e agli insegnanti di sostegno, assicurandone la reale fruibilità ai sensi della presente legge.

Art. 7. BANCHE DATI E PROCEDURE DI ACCESSO.
Le procedure e le interfacce con le banche dati di pubblica utilità dovranno essere chiare e semplici, garantire l’indipendenza dai dispositivi e dalle architetture degli utenti, prevedere accessi alternativi e facilitanti, attagliati alle esigenze specifiche dei cittadini disabili.
Nella erogazione dei servizi telematici si dovrà sempre prevedere anche procedure alternative all’interazione telematica come procedure teleassistite tramite operatore.
Le modalità di prelievo da banche dati pubbliche devono prevedere anche la possibilità di richiedere e ricevere dati attraverso media alternativi, come la posta elettronica, anche combinata con la normale posta cartacea.

Art. 8. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
I programmi di formazione professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano il personale informatico o che abbiano per oggetto l’uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, dovranno includere l’informazione e la formazione sui principi sanciti dalla presente Legge, specie per quei dipendenti più a contatto con l’utenza, nella considerazione che alcune patologie riguardano una percentuale altissima e crescente di popolazione, come l’ipoacusia, la miopia, e le altre forme di ipovisione, e possono costituire ostacolo nell’utilizzo delle nuove opportunità tecnologiche che stanno operando profonde trasformazioni sociali ed economiche nel modo di vivere e di lavorare della collettività, nell’era della comunicazione globale e della ragnatela di reti interconnesse di elaboratori.
Il Governo provvede a predisporre piani per la riqualificazione dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette, in forza presso le pubbliche amministrazioni che per inadeguatezza degli ausili sono stati penalizzati nella crescita professionale, dando luogo a situazioni paradossali ed discriminatorie che vanno rimosse.
Particolare attenzione va riservata alla formazione all’uso delle nuove tecnologie e ausili informatici e servizi telematici per gli operatori sociali e insegnanti di sostegno.

Art. 9. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

1. Le norme di cui alla presente legge costituiscono attuazione del principio di “piena conoscibilità dell’azione amministrativa” di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e del principio di “diritto di accesso ai documenti amministrativi” di cui al CAPO v della stessa, con le modalità previste dagli Art. 1, 2 e 12, comma 4, (iniziative di comunicazione di pubblica utilità) del D.LGS. 3 febbraio 1993, n. 29.
In considerazione della importanza assunta dai servizi e dalla disponibilità di risorse informatiche come mezzo di integrazione economica, sociale, lavorativa e culturale, le presenti norme costituiscono altresì applicazione dei principi contenuti nell’art. 1, Lettere A, B, D, legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto il mezzo informatico, col supporto di adeguate tecnologie assistive, costituisce strumento talora privilegiato per la loro effettiva applicazione.

2. Ai provvedimenti amministrativi connessi alla tutela degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si applicano i termini, le procedure e le sanzioni previste dal CAPO I e dagli Art. 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificate dal CAPO II della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotta dall ‘Art. 20 legge 15 marzo 1997, n. 59, fatte salve le deroghe previste all’Art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e all’Art. 9 legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’Art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. Al risarcimento dei danni ingiusti provocati dalla inosservanza delle norme contenute nella presente legge si applica la disciplina prevista dall’Art. 2043 c.c. o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina prevista dall’Art. 1218 C.C., ai sensi dell’Art. 35 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

4. La responsabilità penale per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si rendano colpevoli di atti omissivi in relazione alle norme della presente legge, è disciplinata ai sensi dell’Art. 323 C.P. (Abuso di ufficio).

5. Le gare di appalto per la progettazione, l’allestimento e la manutenzione di siti informatici, per lo sviluppo di applicazioni software, per la concessione di servizi telematici, dovranno prevedere modalità attuative atte a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge.
Stante la analogia tra le barriere architettoniche e quelle della comunicazione di cui alla presente legge, ai progettisti di siti informatici, ai responsabili del loro allestimento e dello sviluppo di applicazioni software, ai responsabili del loro collaudo, per le realizzazioni non conformi alle norme della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall’Art. 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

6. Agli oneri economici derivanti dalla presente legge si provvede con fondi ordinari di bilancio del dicastero della funzione pubblica.

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Pubblicato il
11 gen 2002
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