Diritto all'accesso, oltre il Web

Diritto all'accesso, oltre il Web

Dai coordinatori della lista che dibatte le proposte legislative sull'accessibilità una nota alla IX Commissione della Camera, perché l'accesso riguardi sì il web della PA ma non si fermi lì. Filosofia e tecnologia dell'accesso
Dai coordinatori della lista che dibatte le proposte legislative sull'accessibilità una nota alla IX Commissione della Camera, perché l'accesso riguardi sì il web della PA ma non si fermi lì. Filosofia e tecnologia dell'accesso


Roma – Riceviamo e volentieri pubblichiamo un importante contributo inviato alla IX Commissione della Camera dei Deputati dal presidente di IWA Italia , Roberto Scano, da tempo in prima linea nel dibattito sull’accessibilità e motore della lista pdl3486 espressamente dedicata alle proposte legislative in tema di accessibilità e tecnologie. In calce il testo completo della proposta come emendata dalla lista.

“Ai componenti della IX Commissione
Trasporti e Comunicazioni
c/o Camera dei Deputati

Oggetto: Proposta di legge sull’accessibilità info-telematica (c. 3978)

Egregi Onorevoli,
Il 19 giugno 2003 la Vostra commissione ha iniziato a discutere il disegno di legge in oggetto, che ha come finalità il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni ed ai contenuti dei siti internet e la fruibilità delle tecnologie informatiche da parte dei cittadini con disabilità.

Tale discussione comprende una serie di proposte normative (C. 3978, C. 232, C. 494, C. 2950, C. 3486, C. 3713, C. 386) tra cui la proposta di legge 3486 di cui come associazione siamo autori per la parte tecnica.

Per tale progetto di legge e per seguire la nascita di ulteriori disegni di legge abbiamo creato una lista di discussione, pdl3486@itlists.org di cui gli archivi sono pubblici e all’interno della quale partecipano utenti con disabilità, avvocati, onorevoli, sviluppatori di servizi web ed esperti di accessibilità. All’interno della lista in questi mesi si sono svolte discussioni e sono stati raccolti suggerimenti che hanno portato a proposte di integrazione per il disegno di legge c. 3486.

Tengo a far presente che la categoria degli “sviluppatori del web” non è mai considerata né alle audizioni per la stesura del libro bianco “Tecnologie per la Disabilità” – di cui abbiamo creato una versione accessibile in www.webaccessibile.org – e neppure considerata nella stesura dei progetti di legge, ad esclusione del suddetto pdl3486.

Le diverse proposte in questi mesi hanno avuto un consenso trasversale nel Parlamento con elevato numero di sottoscrittori, e a seguito dell’approvazione da parte del Governo del disegno di legge di iniziativa del ministro Stanca si è finalmente iniziato l’iter parlamentare. Il 2003 è l’anno europeo delle persone con disabilità e siamo lieti che ci sia l’unanime volontà di arrivare all’approvazione di una legge in materia entro il termine di quest’anno, a conclusione quindi del semestre di presidenza italiana della EU: questo significa velocizzare i termini di approvazione optando per la funzione legislativa della Commissione, come auspicato da diversi soggetti ed associazioni di disabili.

L’accessibilità è, come ben espresso nella lista “pdl3486” dall’esperto Michele Diodati, “la proprietà di informazioni e servizi veicolati attraverso mezzi informatici, di essere fruiti da qualsiasi categoria di utilizzatori, indipendentemente dalla marca, dal modello, dalla versione, dalla potenza di elaborazione dei prodotti hardware e software usati per la fruizione” .

E’ necessario quindi non limitare la definizione di accessibilità esclusivamente ai cittadini con disabilità, o con particolari disabilità: spesso si identifica la mancanza di accessibilità esclusivamente per i non vedenti, non considerando che già nella categoria dei disabili visivi vi sono altre realtà (tra l’altro maggiormente presenti numericamente) come gli ipovedenti che richiedono diverse caratteristiche di sviluppo dei contenuti per il web e diverse tecnologie assistive.

Ora, a seguito della decisione del relatore On. Ricciotti di presentare un documento con la funzione di “collante” tra le varie proposte, all’interno della lista pdl3486 si è avviata una proficua discussione sui vari articoli e sono state predisposte delle proposte di modifica che vorremo porre alla Vostra attenzione in sede di discussione. Siamo quindi disponibili a fornire supporto alla Vs. commissione in una materia di cui la nostra esperienza internazionale nel campo e l’esperienza dei partecipanti della lista pdl3486 potrà certamente essere utile.

Tra i punti maggiormente da chiarire, non essendo definiti per legge i criteri di accessibilità dei siti web e demandando il tutto ad un regolamento attuativo, è necessario che all’interno della legge vi sia un riferimento alle direttive europee in materia di accessibilità del web, direttive che hanno riconosciuto come standard “de facto” il progetto WAI del World Wide Web Consortium (W3C), consorzio di cui fa parte anche la nostra Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale progetto inoltre non si limita all’accesso dei contenuti del web ma fornisce delle linee guida chiare per lo sviluppo di applicazioni che consentono anche agli utenti con disabilità di poter interagire attivamente con i contenuti (internet ed intranet) e non relegando più quindi i lavoratori con disabilità alle “professioni- ghetto” (es: i centralinisti non vedenti).

L’importanza dell’applicazione di standard internazionali, in un sistema globale come la rete internet, è di vitale importanza se non vogliamo creare l’inaccessibilità per gli utenti non italiani dei nostri servizi: creando degli “standard” italiani che non recepiscano gli standard internazionali si rischia di rendere un servizio inaccessibile ad un cittadino EU nel cui paese invece si recepiscono chiaramente gli standard WAI.

La lista di discussione pdl3486 ed i suoi componenti sono sempre disponibili a fornire qualsiasi informazione utile alla nascita di un disegno di legge che garantisca il diritto di accesso di tutti i cittadini non solamente ai siti della pubblica amministrazione ma di tutti quei servizi necessari: orari dei trasporti nazionali e locali, sistemi di home banking, giornali e riviste sono solo alcuni esempi.

Roberto Scano
Presidente IWA Italia
Coordinatore EMEA IWA/HWG

di seguito la proposta legislativa così come emendata dai membri della lista pdl3486


Art. 1 (Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità, da parte dei cittadini disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
3. Le presenti disposizioni, in quanto compatibili, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società legate al mondo dell’informazione, alle biblioteche pubbliche, alle università, scuole o altri enti di formazione pubblici o privati, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a partecipazione pubblica e a tutte le realtà pubbliche e private che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell’Unione Europea.

Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “accessibilità”: la proprietà di informazioni e servizi veicolati attraverso mezzi informatici, di essere fruiti da qualsiasi categoria di utilizzatori, indipendentemente dalla marca, dal modello, dalla versione, dalla potenza di elaborazione dei prodotti hardware e software usati per la fruizione;
b) “tecnologie assistive”: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ed interagire alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3 (Limiti di applicabilità)
1. Le disposizioni, della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano alle applicazioni informatiche che, in relazione alle loro finalità e caratteristiche, sono destinate ad essere fruite esclusivamente da utenti non disabili.

Art. 4 (Obblighi)
1. Nelle procedure per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 9 costituiscono oggetto di considerazione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
2. I soggetti di cui all’articolo 1 comma 3 non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che i siti rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 9 con garanzia di accesso ai documenti ed ai servizi tramite reti in tecnologia internet, incluse le intranet e le extranet.
3. Il possesso dei requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 9 costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di risorse e servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.
4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 9.


Art. 5 (Obblighi di dotazione)
1. Per consentire l’esercizio di mansioni lavorative che richiedono l’utilizzazione di sistemi informatici, i soggetti indicati nel comma 3 dell’art. 1 della presente legge pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alle specifiche disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Per i soggetti aventi diritto, si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. È istituito il Fondo per l’accessibilità informatica, con una dotazione paria a euro 1 milione per l’anno 2003 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Sul Fondo sono concessi contributi alla piccola e media impresa per l’adeguamento dei servizi informatici alle prescrizioni del decreto di cui all’art. 9 nel limite delle risorse complessive del Fondo e per un importo pari all’investimento e comunque non superiore ad euro 10.000 per ciascuna impresa.
3. All’onere derivante dall’attuazione di quanto previsto al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6 (Accessibilità dei documenti e dei prodotti multimediali)
1. I soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 3 della presente legge sono tenuti a garantire l’accesso a tutti i contenuti testuali nella erogazione di servizi per via telematica e su supporti digitali e multimediali, fornendone eventualmente una versione priva di riferimenti a elementi di presentazione.
2. L’obbligo di cui al comma precedente si riferisce in particolare ai seguenti documenti:
a) modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;
b) documentazione e informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;
c) atti privati e contrattuali di pubblico interesse;
d) dati statistici e di monitoraggio dei servizi e degli enti;
e) materiale didattico per ogni grado della istruzione, in particolar modo per quella dell’obbligo e nei casi di disabilità;
f) i libri, le opere multimediali, le copie digitali testuali, prive di immagini digitalizzate, di caratteri di controllo di formato, di presentazione, di composizione e di impaginazione, senza valore economico di libri, testi, pubblicazioni e riviste, possono essere distribuite gratuitamente attraverso la rete internet ed utilizzate a scopo privato e non commerciale dalle categorie di cui all’Art. 1 comma 3 della presente Legge, o comunque per fini di utilità sociale, in estensione analogica del principio contenuto nel’Art. 68, L. 22 aprile 1941, n. 633;
g) il disposto di cui alla precedente lettera F si applica in particolare a tutte le pubblicazioni prodotte da imprese editoriali che fruiscano di sovvenzioni pubbliche o ne abbiano fruito nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 7 (Compiti amministrativi)
1. La presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi dell’agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre n. 488, e successive modificazioni:
a) Vigila sul rispetto da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4 comma 1, delle disposizioni della presente legge;
b) Indica i soggetti, pubblici o privati, meritoriamente distintisi per il rispetto dei principi dell’accessibilità;
c) Promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
d) Promuove, con gli altri Ministeri interessati, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
e) Favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e i fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;

Art. 8 (Formazione)
1. Con riferimento alle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 3, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti (all’articolo 27, comma 8, lettera g) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.

Art. 9 (Requisiti tecnici)
1. L’accessibilità ai servizi info-telematici dei soggetti pubblici elencati all’art. 1 comma 3 deve essere garantita osservando le linee guida indicate nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione Europea.
2. Il Ministro per L’innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e delle Comunicazioni, consultate le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti destinatari della presente legge, definiscono apposito regolamento di attuazione, di cui all’articolo 10.

Art. 10 (Regolamento di Attuazione)
1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto definito dal comma 1 dell’art. 9 della presente legge, sono definiti:
a) I requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet;
c) Le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) I controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche;
e) I tempi per l’adeguamento dei siti internet dei soggetti di cui all’art. 1 comma 3.
f) Le sanzioni per i soggetti di cui all’art. 1 comma 3 che non rispettino il regolamento.

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Pubblicato il 11 lug 2003
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