Diritto d'autore in cerca d'equilibrio

Diritto d'autore in cerca d'equilibrio

di G. Scorza - Tutela del diritto d'autore o tutela della libertà di espressione e d'impresa? Italia ed Europa, due decisioni contrapposte a breve distanza, che ben rappresentano l'approccio convulso al diritto d'autore in rete
di G. Scorza - Tutela del diritto d'autore o tutela della libertà di espressione e d'impresa? Italia ed Europa, due decisioni contrapposte a breve distanza, che ben rappresentano l'approccio convulso al diritto d'autore in rete

Comunque la si pensi sul difficile rapporto tra diritto d’autore e internet, la certezza è che non si può più proseguire a strattoni, provvedimenti d’urgenza ed iniziative legislative – spesso nazionali – estemporanee come sta accadendo ormai da anni.
Nelle scorse ore, le agenzie non avevano ancora finito di battere la notizia dell’ultimo sequestro di alcuni siti italiani accusati di “facilitare” lo scambio di materiale protetto da diritto d’autore – e, questa volta, anche di ricettazione – che la sala stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea diffondeva un comunicato relativo ad una nuova Sentenza con la quale la Corte di Giustizia ha ribadito il principio in forza del quale nessun giudice nazionale può ordinare ad un fornitore di servizi di hosting (la popolare piattaforma di social network Netlog, nel caso di specie) di impedire lo scambio, da parte dei propri utenti, di materiale protetto da diritto d’autore.

Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”) – scrivono i Giudici della Corte di Giustizia nella loro ultima Sentenza – non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43). Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06, Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali. Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure “.

Contemporaneamente, in Italia – ma ad onor del vero la tensione, per una volta, non è tra Italia e resto del mondo ma ben più generalizzata – per l’ennesima volta si pensa di poter intervenire su una materia tanto delicata come il rapporto tra enforcement dei diritti d’autore, libertà d’impresa, libertà di manifestazione del pensiero e privacy, con un provvedimento emesso – come tutti i provvedimenti cautelari – sulla base di una cognizione necessariamente sommaria e, quindi, approssimativa.
L’intervenuto sequestro delle pagine di FilmGratis.tv e ScaricoLibero.com non permette, allo stato, di verificare quale fosse effettivamente l’attività svolta attraverso i siti in questione né se tale attività avesse ad oggetto esclusivamente contenuti protetti da diritto d’autore pubblicati in violazione dei diritti dei titolari o anche – e magari prevalentemente – altro genere di contenuto.

Quel che è certo è che se – come appare probabile – non tutte le pagine sequestrate contenevano contenuti protetti, un Giudice ha, in via d’urgenza e sulla base di un accertamento sommario, deciso che l’esigenza di garantire tutela immediata ai diritti d’autore era preminente rispetto a quella di garantire agli utenti dei siti in questione la possibilità di continuare a scambiarsi contenuti ed opinioni anche leciti.
E quel che è certo è anche – sempre che l’attività dei due gestori dei forum fosse un’attività in tutto o in parte qualificabile come intermediazione di contenuti prodotti e pubblicati da soggetti terzi – che lo stesso giudice ha ritenuto – sempre all’esito di un accertamento sommario – che l’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale fosse preminente rispetto alla libertà d’impresa dei gestori dei due siti.

Curioso, anzi no, inquietante registrare la distanza concettuale tra la decisione del giudice italiano e la posizione dei Giudici della Corte di Giustizia UE che nella loro sentenza scrivono: ” Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 53). “.
Nella fattispecie all’origine della decisione della Corte di Giustizia si discuteva di un’ingiunzione avente per oggetto un ordine di inibitoria, rivolto a Netlog, alla pubblicazione – da parte degli utenti – di taluni contenuti, mentre i Giudici italiani hanno addirittura imposto la cessazione integrale dell’attività di impresa ai gestori dei due siti.

Casi diversi, ovviamente, ma il principio è comune: quando si parla di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale occorrerebbe sempre cercare il contemperamento e tener presente che oltre al diritto di proprietà intellettuale c’è di più.
Difficile dire oggi se i siti in questione fossero “solo” covi di pirati o non lo fossero affatto (troppo semplice e, ad un tempo, troppo pericoloso, arrivare ad una conclusione sulla base dei soli nomi a dominio) ma, probabilmente, anche in questa ipotesi, sarebbe stato opportuno ed utile maggior equilibrio.
La questione del futuro della proprietà immateriale nello spazio pubblico telematico è troppo delicata e centrale per il futuro della nostra società ed economia per pensare di poterla continuare ad affrontare a colpi di sequestri lampo ed iniziative normative e giurisprudenziali estemporanee.
Servono dati scientifici ed affidabili – che continuano a latitare in ogni discussione sul tema – serve un dibattito ampio in una dimensione sovra-nazionale come sovra-nazionale è il mercato di riferimento e serve soprattutto equilibrio.

Non si può continuare a dare del pirata a chiunque ponga una domanda semplice ma centrale nella discussione: è meglio qualche bit di un’opera cinematografica o musicale reso disponibile online in assenza dell’autorizzazione del titolare o qualche bit di opinioni e pensieri di milioni di cittadini soppresso dallo spazio pubblico telematico benché avrebbe meritato di restare online?
Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che l’equilibrio che dovrebbe ispirare la soluzione della questione, impone di rispondere a questa domanda.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
17 feb 2012
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