I blogger? Sono direttori responsabili

I blogger? Sono direttori responsabili

di Daniele Minotti ? Fa riflettere e preoccupa una sentenza emessa dal Tribunale di Aosta che configura un precedente pericoloso, che potrebbe dare non poche noie a chi gestisce un sito web. Il quadro e l'analisi
di Daniele Minotti ? Fa riflettere e preoccupa una sentenza emessa dal Tribunale di Aosta che configura un precedente pericoloso, che potrebbe dare non poche noie a chi gestisce un sito web. Il quadro e l'analisi

Talvolta, certi esiti giudiziari sono più allarmanti dei fatti di cronaca che vi stanno alla base.
Tra questi, considerata la rilevanza telematica del caso, segnalo la prima (a quanto mi risulta) condanna per diffamazione a mezzo blog .
Premetto che sull’illiceità di quanto pubblicato si potrà discutere all’infinito. E siccome non sono un giudice, mi astengo da giudizi sul punto. Ognuno potrà fare le proprie considerazioni, in coscienza.
Piuttosto, come anticipato, la sentenza fissa un principio allarmante che rischia di avere applicazione futura in altre decisioni.

Il fatto è molto semplice: su un blog sono pubblicati alcuni post (e/o semplici commenti?) ritenuti diffamatori. Le persone menzionate sporgono querela e il procedimento si avvia (con tanto di perquisizione presso l’abitazione del blogger ? incidentalmente un giornalista). In questi giorni arriva la motivazione della condanna.

Il punto critico della sentenza linkata, scremando tutte le questioni che non riguardano la Rete, è soltanto uno, scritto a chiare lettere dal Giudice: “Va subito detto che, essendosi provato ut supra che il M. era il soggetto che aveva la disponibilità della gestione del blog (noto con il nick di Generale Zhukov, ndr.), egli risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica ad un direttore responsabile”.

Per la verità, le sentenza sembra non poco confusa, volta com’è all’individuazione del blogger-titolare piuttosto che dell’autore dei post.

Questo, infatti, uno dei due temi d’indagine fissati dal Giudice: “Se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog (…) siano riconducibili all’attuale imputato (e quindi, per l’effetto, se l’attuale imputato si identifichi con il Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog)”. In altri passaggi, però, sembra focalizzarsi sull’autore. Cosa giuridicamente più corretta, almeno per un blog, ma segno di contraddizione.

Il nocciolo della questione, ancora, è se il titolare di un blog possa essere parificato (giuridicamente) ad un direttore responsabile di una testata giornalistica e se, pertanto, debba rispondere anche per il fatto altrui (ad esempio, per quanto scritto dall’anonimo di cui si fa cenno nella sentenza).
Come detto, per il Tribunale di Aosta, la soluzione è affermativa, ma tale conclusione merita nette censure.

Anche se, nel prosieguo della sentenza, si precisa che è ritenuto direttore responsabile colui che ha il controllo su post e commenti, potendo-dovendo rimuoverli se illeciti, ciò non può comportare, di per sé, una formale condanna (aggiunta, rispetto all’imputazione formulata dal pubblico ministero) in applicazione dell’art. 596-bis c.p. (che si riferisce chiaramente al direttore, al vicedirettore e all’editore, non agli autori).

I motivi, contrari, alla recente pronuncia di Aosta sono tutti elencati in un chiaro articolo di Zeno-Zencovich che, malgrado la l. 62/2001 sui prodotti editoriali, è ancora attuale. E, chi scrive, aveva pubblicato qualcosa di molto più modesto, su un tema contiguo, proprio su PI .

In buona sostanza, oltre ad ostare un evidente motivo “fisico-terminologico” (la stampa non può prescindere da una riproduzione tipografica), se il sito non è registrato come testata telematica (donde, se vogliamo, il possibile superamento del primo punto), ogni allargamento della definizione di stampa contenuta nella l. 47/48 corrisponde ad analogia (in malam partem) che, nel diritto penale, è notoriamente vietata.

Non è possibile, dunque, procedere ad un ragionamento come questo: “Se il titolare del blog, al pari di un direttore della stampa, ha il potere di controllo, allora a quest’ultimo è equiparato a tutti gli effetti, compresi quelli penali”.

E volendo spingerci oltre, si può anche sostenere che non sussiste, contrariamente a quanto sentenziato dal Giudice di Aosta, un dovere di controllo da parte del blogger. Tra gli altri motivi, varrebbe, infatti, la pena di domandarsi se sia applicabile il d.lgs. 70/2001 (in particolare, l’art. 14) che prevede, come regola, l’irresponsabilità di alcuni prestatori di servizi della società dell’informazione (qualità, comunque, da verificare caso per caso).

In conclusione, se il nocciolo della questione è quello della responsabilità penale anche per post o commenti scritti da terzi rispetto al blogger, ci si augura che l’orientamento di Aosta non sia seguito da altri giudici.

Avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it
www.minotti.net

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Pubblicato il
14 giu 2006
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