La legge nel realizzare pagine web

La legge nel realizzare pagine web

di Valentina Frediani (ConsulenteLegaleInformatico.it) - Quale rapporto deve intercorrere tra chi materialmente realizza le pagine e chi le commissiona? Quali sono i diritti connessi? Ecco il quadro legale
di Valentina Frediani (ConsulenteLegaleInformatico.it) - Quale rapporto deve intercorrere tra chi materialmente realizza le pagine e chi le commissiona? Quali sono i diritti connessi? Ecco il quadro legale


Roma – Il sito web rappresenta un “biglietto da visita” valido nell’era di internet in particolar modo se mediante il proprio sito si intende esercitare una professione o una attività. È quindi importante tener conto, una volta intenzionati seriamente alla sua realizzazione, che oltre agli aspetti grafici e contenutistici, una delle fasi più delicate è quella inerente al contenuto dell’accordo per la realizzazione delle pagine web.

Ad oggi, pochi sono coloro che adottano contratti per la realizzazione di pagine web, benché sia una delle tematiche che dà maggiormente adito a controversie. Facciamo quindi una carrellata sugli aspetti principali che dovrebbe contenere un contratto di questo tipo.

Occorre innanzitutto premettere che il contratto per la realizzazione di pagine web ha come parti colui che ha le capacità e le conoscenze necessarie alla creazione di pagine web o interi siti – cioè il realizzatore – e colui che ha interesse a veder proiettata la propria attività in rete – ovvero il committente -.

Prima di procedere a qualsiasi tipo di negoziazione, occorrerà che il realizzatore comprenda in modo approfondito quali sono gli obiettivi che il committente si prefigge di raggiungere grazie al sito da costruire. Altrettanto il committente dovrà essere in grado di puntualizzare sia lo scopo del sito, sia la tipologia di visitatori che probabilmente andranno a navigare sulle pagine: un passaggio con pochi aspetti giuridici ma sostanziale al fine poi di determinare il contenuto del contratto.

Una volta messo a fuoco quanto sopra, è interesse di entrambe le parti stipulare un accordo scritto che attraverso le specifiche del progetto di realizzazione tuteli il realizzatore da eventuali recriminazioni a fine lavori, e garantisca al committente di non gettare fondi al vento in cambio di un sito non funzionale e inadatto allo scopo.

Oggetto del contratto, e quindi le attività cui potrà essere chiamato il realizzatore, saranno essenzialmente la consulenza con progettazione del sito e la realizzazione della grafica. Con le attività di consulenza e la successiva progettazione il realizzatore si impegnerà a tradurre in un progetto quelle che sono le intenzioni del committente al fine di concretizzarne le idee e traslarle successivamente in pagine web (quantità di pagine, indice dei contenuti, eventuale presenza di database, ecc.). Con l’attività di realizzazione grafica, invece, prevedendo un contributo maggiormente artistico da parte del realizzatore, lo stesso si impegnerà ad intervenire direttamente sulla composizione dell’immagine, sulla collocazione dei testi, sulla presenza di fotografie, richiami sonori o quant’altro posizionabile su un sito.

È interesse del realizzatore puntualizzare sin dall’inizio se la fornitura dei testi e delle immagini sarà a carico proprio o del committente, anche se generalmente è consigliabile lasciare questo tipo di fornitura direttamente al committente che avrà indubbiamente conoscenze sufficienti per individuare gli argomenti di interesse dei potenziali visitatori.

Ed anche dal punto del vista del committente stesso fornire direttamente i testi e le immagini sarà una manovra più “sicura”: accertarsi in prima persona in particolare, sull’origine della provenienza del materiale eviterà eventuali cause di violazione del diritto di autore; succede spesso infatti che taluno vada a reperire in rete testi o immagini appropriandosene senza autorizzazione e collocandoli su pagine web all’insaputa del titolare.

Su qualsiasi parte si focalizzi la fornitura di testi ed immagini non trascuriamo di dettagliarlo nel contratto: indichiamo espressamente che colui che non fornisce testi ed immagini sarà sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente a violazioni del diritto di autore in relazione ai contenuti del sito.

Qualora la scelta di assumersi l’incombenza ricada sul committente, questo avrà a suo carico ogni responsabilità conseguente a omissioni o errori contenuti nel sito: omettere la descrizione di un prodotto per cui la legge obbliga l’indicazione di specifiche informazioni, pubblicare fotografie non corrispondenti a realtà, non potranno essere questioni riconducibili al realizzatore che rispetto a tali problematiche si porrà solo ed esclusivamente come mero esecutore.

Passando alla fase di svolgimento delle operazioni concordate, affinché il lavoro realizzato non incontri contestazioni ad attività conclusa, è interesse di entrambe le parti predisporre griglie scadenzate di presentazione del lavoro con relativa approvazione da parte del committente: ciò con lo scopo di evitare che il sito venga interamente realizzato senza alcuna supervisione del committente, che al termine potrebbe dunque disapprovare l’intero operato. Il mancato inserimento di una disciplina di avanzamento dei lavori, potrebbe far perdere i compensi al realizzatore e tempo ed investimenti preventivati al committente.

Non ultimo l’impegno che si può richiedere al realizzatore di non adottare la medesima grafica o la stessa tipologia di database in siti di eventuali concorrenti: la situazione, oltre che professionalmente scorretta, potrebbe provocare confusione nei potenziali visitatori-clienti, magari avvantaggiando un concorrente che si potrebbe avvalere di scelte grafiche o di contenuti già conosciuti sul mercato virtuale grazie alla promozione effettuata dal committente originario.

Ancora una volta emerge chiaramente come non si debba trascurare l’importanza di sottoscrivere un accordo dettagliato circa i rapporti da instaurare: prevenire è sempre meglio che perdersi tra le aule di tribunale!

Avv. Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it

Precedenti interventi di V. Frediani:
Responsabilità web: condannato ISP
Prorogata la scadenza del DPS
DPS obbligatorio per i dati elettronici
Il deposito legale e la comunità virtuale

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Pubblicato il 12 ott 2004
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