La UE complica il prestito degli e-book nelle biblioteche

La UE complica il prestito degli e-book nelle biblioteche

La normativa non distingue tra libri cartacei e digitali (compresi i limiti). Ma gli stati membri possono prevedere misure differenti di protezione in accordo con gli autori
La normativa non distingue tra libri cartacei e digitali (compresi i limiti). Ma gli stati membri possono prevedere misure differenti di protezione in accordo con gli autori

La direttiva europea del 2006 sul noleggio e il prestito di opere coperta da copyright si applica anche ai libri digitali: il che significa che bisogna mantenere i limiti del formato cartaceo anche nel noleggio degli e-book e che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare siffatti noleggi e prestiti spetta all’autore dell’opera.

A riferirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-174/15: la vicenda è quella che vede la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, chiamare in causa la Stichting Leenrecht , una fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori per ottenere una sentenza che chiarisca definitivamente la questione. La domanda delle biblioteche era relativa alla natura del prestito di libri digitali e in particolare se questi potessero rientrare nel diritto di prestito e, pertanto, se la messa a disposizione di libri digitali per un periodo illimitato costituisca una vendita ai sensi delle disposizioni sulla distribuzione e, di contro, se il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche contro un’equa remunerazione agli autori non costituisca una violazione dei diritti d’autore.

Ad essere chiamato ad esprimersi sulla vicenda è stato inizialmente il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), che però ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea diverse questioni pregiudiziali attinenti l’interpretazione di disposizioni in materia di diritto d’autore e di prestito che derivano dalla normativa europea di settore.

Legalmente la questione è quella legata all’interpretazione del termine “prestito” nella normativa di riferimento e se in esso può essere compresa “la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto (…) quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico – caricando sul server dell’istituzione una copia in formato digitale (riproduzione A) e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer (riproduzione B), – laddove la copia realizzata dall’utente durante lo scaricamento (riproduzione B), non è più utilizzabile alla scadenza di un periodo limitato di tempo e – nel corso di tale periodo gli altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer”.

La gestione dei beni digitali protetti da diritto d’autore da parte delle biblioteche rimane d’altra parte una questione molto dibattuta in Europa, sia riguardo alla digitalizzazione stessa delle opere, sia appunto sulla questione dei prestiti di e-book (in ogni caso, come si legge nel ricorso olandese, organizzato secondo il modello “one copy one user”). Anche per questo la questione non aveva esaurito il suo interesse in Olanda, ma su di essa si era per esempio espressa – a favore di VOB – anche l’Associazione italiana biblioteche (AIB) e, da ultima, la Federation of European Publishers (FEP) che in un comunicato ha sottolineato come la decisione interviene su un mercato, quello dei libri digitali, ancora agli inizi e nel quale gli editori stanno già collaborando con i bibliotecari per sviluppare attività di prestito digitale e che pertanto ci sarebbe bisogno di una differenziazione tra prestito di e-book rispetto alla materia generale del prestito dei libri cartacei.

Ora invece, seguendo il parere dello scorso giugno dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Mciej Szpunar, la Corte stabilisce che il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche è paragonabile a quello dei libri tradizionali, pertanto anche rispetto alle relative restrizioni connaturate al cartaceo. Secondo i giudici “non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva”.

Inoltre, la Corte riconosce agli Stati membri la possibilità, da un lato, di derogare al diritto esclusivo di autorizzazione da parte dell’autore a condizione che gli autori ricevano almeno un’equa remunerazione, dall’altro di stabilire condizioni supplementari per innalzare il livello di tutela del copyright e degli aventi diritto: così la decisione è compatibile con la normativa di riferimento la legislazione olandese che richiede che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia diffusa con una prima vendita, o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione o con il suo consenso.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
11 nov 2016
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