L'innovazione ingrana la retromarcia

L'innovazione ingrana la retromarcia

di Alessandro Tronconi (presidente ASMI) - Le gabelle su CD e altri supporti sono tra gli elementi che rendono pericoloso e controproducente il recepimento all'italiana delle direttive sul diritto d'autore. Conseguenze su utenti e mercato
di Alessandro Tronconi (presidente ASMI) - Le gabelle su CD e altri supporti sono tra gli elementi che rendono pericoloso e controproducente il recepimento all'italiana delle direttive sul diritto d'autore. Conseguenze su utenti e mercato


Milano – Dallo scorso 29 aprile nel nostro paese non si può più parlare di diritto di copia privata e di innovazione tecnologica e questo è solo il primo dei risultati di un’arbitraria interpretazione e della seguente applicazione della direttiva 2001/29/CE su taluni aspetti del diritto d’autore.

Una direttiva corretta nei suoi principi, perché di ispirazione liberale ma che nell’applicazione pratica porterà i fruitori di supporti e apparecchi per la registrazione a dover corrispondere a SIAE un compenso che troviamo iniquo ed eccessivo; la filosofia alla quale il legislatore si è ispirato ci sembra essere “il fine giustifica i mezzi” una filosofia decisamente in contrasto sia con la politica di governo in materia di innovazione tecnologica sia con una politica di concorrenza all’interno di un libero mercato fin qui adottata dalle aziende produttrici e distributrici di supporti multimediali.

Abbiamo su questo decreto formalmente proposto al governo il nostro contributo di parte in causa, per analizzare i limiti e le potenzialità dei vari testi proposti prima della stesura della legge definitiva, veramente povera sul fronte delle soluzioni al tanto invocato problema della pirateria di contenuti: siamo ancora in attesa di risposta.

Vorrei riassumere brevemente i punti dolenti di un testo che non convince noi e che ci sembra essere in palese contrasto con i principi fondamentali che hanno ispirato la direttiva comunitaria:

1) L’articolo 39 del decreto di recepimento della direttiva predispone aumenti abnormi senza che siano resi chiari né ai consumatori né ai produttori i calcoli e i parametri presi in considerazione per arrivare a questi risultati.
A titolo di esempio, un CD-R dati da 650 megabyte, che oggi costa mediamente 0,56 euro, costerà circa 0,81 euro, e la misura del compenso passa da 0,0104 euro a 0,23 euro.
Tenuto conto del valore del mercato nell’ultimo anno (circa 150.000.000 pezzi) si può ben capire che il calcolo effettuato è di carattere meramente economico (income), non tiene conto perciò né dei tassi di crescita delle tecnologie in rapporto alla quantità degli utilizzatori, né della fase economica non particolarmente felice del comparto ICT, né tantomeno del ciclo di vita dei prodotti presi in esame (ad es. il DVD in Italia è una tecnologia ancora in fase di lancio) decretando di fatto la morte di prodotti come la cara cassetta audio (già in forte calo) che si vede imporre un compenso superiore al suo valore.

2) I supporti di registrazione vergini sono nati e si sono diffusi per permettere ad ogni utilizzatore di farne anche un uso personale: copiare, diffondere e conservare quanto creato e quindi di propria proprietà (si pensi ad esempio al filmino o alle fotografie digitali del compleanno del proprio figlio). Non si può quindi pretendere per legge un equo compenso se non a fronte della certezza di copia privata di opere protette.

3) L’indiscriminata estensione dei supporti e degli apparecchi digitali assoggettati al compenso non appare giustificata se solo si considera che, in questo modo, il consumatore potrebbe essere costretto a pagare un doppio o triplo compenso per il medesimo utilizzo di un’opera dell’ingegno, per effetto dell’applicazione congiunta del diritto esclusivo e del diritto a compenso. Ad esempio, scaricando legalmente da Internet un’opera musicale, il consumatore dovrebbe pagare sia l’accesso e lo scaricamento del file – come diritto esclusivo – sia il compenso per copia privata sul supporto (per es. CD) e sull’apparecchio (per es. registratore) per effettuare la registrazione – come diritto a compenso.

4) Non si tiene conto del fatto che l’Art. 102 stabilisce che “I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi (…) possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti” di fatto impedendo la copia privata e quindi venendo meno al motivo di corrispondere un compenso!

Sento di poter definire questo decreto un abuso dal punto di vista delle aliquote perché recepisce una direttiva europea di “armonizzazione” e non si tiene in alcun conto di elementari nozioni di statistica, come l’esecuzione di una media ponderata per definire l’entità del compenso, che è dal 200 al 500% più elevato penalizzando un intero comparto industriale e i propri consumatori.

Spiace cogliere a posteriori grossolane sviste del legislatore come l’applicazione di un compenso del 3% (videoregistratori e apparecchi audio) che dovrà essere corrisposta alla SIAE dal produttore sul prezzo indicato dal rivenditore (???), ma soprattutto osservare un legislatore che si impegna per mesi nella stesura di una legge tanto lungimirante quanto controversa al punto da obbligare la corresponsione ad autori e produttori di una quota fissa sull’intera produzione di supporti di registrazione (quella che oneste aziende producono e onesti cittadini comprano) penalizzando tutti, e non solo chi viola la legge sul copyright.

Insomma qualcuno ha evidentemente convinto il legislatore che la pirateria dei file audio e/o video è un costo sociale importante nel nostro paese che frena la diffusione della materia di ingegno, senza però considerare che il mercato dei CD-R/CD-RW non ha nulla a che vedere con la pirateria e che la quota largamente maggioritaria di prodotto è destinata ad applicazioni strettamente professionali (Aziende, Terziario avanzato, Pubblica amministrazione, Arti Grafiche, Editoria etc) per le quali non si capisce a che titolo dovrebbe essere corrisposto un compenso ad autori e produttori, su contenuti che nulla hanno a che vedere con la loro opera.

Concludo un forse scomodo intervento ricordando al legislatore che in ambito professionale è consuetudine all’interno degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione archiviare su supporti ottici, a norma della legge 24 Dicembre 1993, n 537. La legge prevede infatti che gli obblighi di conservazione ed esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie siano soddisfatti se realizzati mediante supporto ottico.

Mi auguro perciò che gli esponenti del Governo abbiano pensato quale costo andrà a dover sopportare il bilancio della pubblica amministrazione dalla ratifica di un simile emendamento che mi permetto di sottotitolare “Teorie e tecniche per l’inviluppo della Società dell’Informazione”.

Alessandro Tronconi
Presidente ASMI
Associazione Sistemi e Supporti Multimediali italiana

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Pubblicato il
12 mag 2003
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