Netizen, non editori

Netizen, non editori

di F. Sarzana di S. Ippolito - La legge sul commercio elettronico vince sulla legge sulla stampa. Quando si tratta di giudicare un portale che in altri casi sarebbe stato considerato prodotto editoriale
di F. Sarzana di S. Ippolito - La legge sul commercio elettronico vince sulla legge sulla stampa. Quando si tratta di giudicare un portale che in altri casi sarebbe stato considerato prodotto editoriale

In questa estate calda di sequestri di siti web e di blog da parte dell’autorità giudiziaria emerge una buona notizia, destinata, si spera, a fare scuola: il Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net , ha dissequestrato dopo un mese la stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non può essere sequestrata come stampa clandestina e non ha l’obbligo di registrazione in tribunale.

Il fondamento normativo della decisione si riscontra nella prevalenza, in casi come quelli di specie, della norma sul commercio elettronico che esenta le testate telematiche da tale obbligo e le sottrae, fra l’altro ai sequestri rispetto alla legge sulla stampa.

Il provvedimento è importante per due motivi. Da un lato infatti si registra un inversione di tendenza dei tribunali rispetto a quanto accaduto nel recente passato: diversi tribunali avevano riconosciuto esistente per le testate telematiche la norma sulla stampa clandestina e sull’obbligo di registrazione dei blog aventi natura di testata telematica. Si ricorderanno in proposito i casi dello storico siciliano Carlo Ruta , che l’8 maggio del 2008 era stato condannato per il reato di stampa clandestina previsto dall’ art. 16 della legge sulla stampa del 1947 per non aver eseguito la registrazione del proprio sito web www.accadeinsicilia.net presso la cancelleria del tribunale come previsto dall’ art.5 della succitata legge, e quella del blogger calabrese Antonino Monteleone . Con la decisione del GUP di Como di questi giorni si esclude espressamente sia l’obbligo di registrazione che la natura di stampa clandestina delle testate telematiche non registrate, nonché si esclude la sequestrabilità della testata editoriale e/o blog.

Dall’altro lato, ed è prima volta che accade in Italia, si riconosce la prevalenza, nei casi di testate telematiche, della legge sul commercio elettronico sulla più antiquata legge sulla stampa.
Nei casi che hanno preceduto quello di Como infatti le controversie erano nate sulla definizione e sulla applicabilità della legge sulla stampa ai blog aventi natura non editoriale, come è evidente anche dal caso di Ruta, laddove si era ritenuto che il sito in questione, per le caratteristiche di periodicità delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente informativo che lo connota, fosse da ritenersi per intero assoggettato alla vigente legge sull’editoria e, come tale, nello stato di fatto, contrastante con le norme di cui alla legge 8 febbraio 1948 n. 47. Secondo l’impostazione fornita dalla pubblica accusa nel caso del blogger siciliano l’art. 2 della citata normativa, infatti, imporrebbe come necessarie l’indicazione nel sito del luogo e della data di pubblicazione (nella fattispecie, il domicilio del server), del nome e del domicilio dello stampatore (nella fattispecie, la sede del provider), del nome e del proprietario della testata (nella fattispecie, dell’autore) e, infine, del direttore responsabile.

Il GUP di Como ha invece ritenuto di applicare a nadirpress.net , avente natura e forma di testata telematica, il comma 3 dell’ art. 7 del Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico, senza porsi alcuna domanda sulla periodicità della testata né sulla natura di prodotto editoriale e sugli obblighi ad essi associati.
Il Giudice non ha fatto altro che applicare la norma, secondo la quale ” la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 “, intendendo quindi la registrazione presso il Tribunale come una facoltà e non come un obbligo ed escludendo quindi in radice l’applicabilità della disciplina della stampa clandestina alle testate non registrate.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.fulviosarzana.it

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Pubblicato il 12 ago 2010
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