Nuove regole MNP: respinto il ricorso degli operatori

Nuove regole MNP: respinto il ricorso degli operatori

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Iliad, Fastweb e PosteMobile contro la delibera AGCOM che stabilisce nuovi obblighi per la portabilità.
Nuove regole MNP: respinto il ricorso degli operatori
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Iliad, Fastweb e PosteMobile contro la delibera AGCOM che stabilisce nuovi obblighi per la portabilità.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Iliad, Fastweb, PosteMobile e Federconsumatori contro la delibera 86-21-CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che stabilisce nuove regole per la portabilità del numero mobile (MNP), in vigore dal mese di novembre. Iliad ha evidenziato che la delibera ostacola la portabilità, impedendo agli utenti di cambiare operatore.

Nuove regole MNP confermate dal TAR

L’obiettivo delle nuove regole sulla portabilità è ostacolare il cosiddetto SIM swapping, ovvero il furto del numero telefonico attraverso varie tecniche, tra cui l’uso di documenti falsi o l’aiuto di un dipendente disonesto. In pratica il passaggio da un operatore all’altro o la sostituzione della SIM in caso di furto, smarrimento o deterioramento può essere effettuato solo dal titolare, non più dal reale utilizzatore.

In seguito alla pubblicazione della delibera (luglio 2021), Iliad ha presentato ricorso al TAR per chiederne l’annullamento. La richiesta è stata appoggiata da Fastweb, PosteMobile e Federconsumatori, mentre Wind Tre si è costituita in giudizio per appoggiare AGCOM (probabilmente è uno degli operatori che ha perso più clienti con l’arrivo di Iliad in Italia, ndr).

Il ricorso è stato respinto il 9 novembre con la sentenza pubblicata il 23 dicembre. Ieri sono state rese note le motivazioni. I giudici confermano che la portabilità può essere effettuata solo dal titolare del numero e che la delibera non ostacola la concorrenza.

Le esigenze riscontrate ed evidenziate nella delibera giustificano una restrizione alla portabilità del numero fino ad oggi effettuata con modalità di identificazione meno rigorose e da soggetti apparentemente non legittimati. In tale contesto non appaiono lesi i principi della concorrenza tra gli operatori di telefonia, posto che da una parte le limitazioni sono imposte in ragione della tutela del consumatore, identificabile nel contraente e non in soggetti terzi autolegittimatisi, e dall’altra non impongono al contraente originario, salva la facoltà di subentro, alcuna limitazione sostanziale nel passaggio tra operatori di telefonia.

Il TAR aggiunge inoltre che il reale utilizzatore può chiedere al nuovo operatore il subentro (alla presenza del titolare) contestualmente alla portabilità. Infine è stato considerato legittimo l’obbligo di chiedere documento d’identità, codice fiscale e vecchia SIM per identificare il soggetto che effettua la portabilità.

Iliad ha dichiarato che porterà avanti le sue ragioni in tutte le sedi (possibile quindi l’appello al Consiglio di Stato, ndr), sottolineando che esistono altre soluzioni per contrastare il SIM swapping, in quanto quelle adottate da AGCOM “bloccano di fatto la portabilità“.

L’amministratore delegato Benedetto Levi ha aggiunto:

Il disagio è evidente. Basta guardare il numero di portabilità che ogni giorno si bloccano. Finora nessuno, né le Autorità né le Istituzioni, ci hanno chiesto di aver accesso ai dati. Basterebbe guardarli e rendersi conto che centinaia di migliaia di utenti sono bloccati, parliamo potenzialmente di 2 milioni e mezzo in un anno. Si tratta di milioni di persone che si troverebbero costrette, loro malgrado, a subire un disagio, vedendosi di fatto limitata la loro libertà di scelta. […] Chiedo con forza alle Autorità e alle Istituzioni di convocare quanto prima un tavolo di lavoro, verificare se le nostre affermazioni corrispondono al vero, di confermare o smentire se ci sono state già centinaia di migliaia di portabilità fallite, e di agire di conseguenza, individuando e implementando quanto prima quei semplici correttivi che possono risolvere definitivamente la situazione.

Fonte: TAR del Lazio
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Pubblicato il
29 dic 2022
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