Online/ Regolamentare le edicole

Online/ Regolamentare le edicole

di Alessandro Bottoni - Perché limitare al solo web regole di ordine e controllo di accesso all'informazione quando possono essere facilmente estese alle edicole?
di Alessandro Bottoni - Perché limitare al solo web regole di ordine e controllo di accesso all'informazione quando possono essere facilmente estese alle edicole?

Ho letto con grande interesse della pregevole Proposta di Legge dell’altrettanto Pregevole Ministro della Cultura inglese, il laburista (cioè “de sinistra”) Andy Burnham. Devo dire che condivido appieno le preoccupazioni del Ministro inglese per l’integrità morale e psicologica dei minori e, con essi, dell’intera Nazione. Mi pregio quindi di sottoporre ai lettori la mia personalissima e modestissima proposta di regolamentazione relativa alle edicole dei giornali.

Come è noto, infatti, le edicole di giornali rappresentano il corrispondente “fisico” e tangibile di Internet. Come Internet, vengono usate per portare nelle case della gente ogni sorta di sozzura e di pubblicazione pericolosa, con assoluto disprezzo dei diritti dei minori, dei diritti degli autori e della Sicurezza Nazionale.
Di conseguenza, è tempo di mettere un freno a questa insensata libertà e di ripristinare l’Ordine.

Proposta di Legge Bottoni

Articolo 1
È fatto assoluto divieto di acceso alle edicole ai minori di anni 18 se non accompagnati dai genitori. All’interno dell’edicola dovranno essere previsti appositi percorsi di visita, diversi e separati da quelli riservati agli adulti. Lungo questi percorsi, è fatto assoluto divieto di esporre pubblicazioni di contenuto pornografico, politico, storico, filosofico, informativo o comunque collegato in qualunque modo alla realtà socio/politica del paese e che potrebbero quindi disturbare l’equilibrio psico/sessuale del minore. È peraltro ammessa l’esposizione di pubblicazioni dal contenuto fantastico, adatte al pubblico dei minori.

Articolo 2
Durante tutto il periodo di permanenza all’interno dell’edicola è fatto assoluto divieto agli adulti di rivolgere la parola ai minori o di avvicinarsi ad essi e tentare di interagire con loro in qualunque modo. Le uniche persone autorizzate ad avvicinare i minori e ad interagire con essi sono i rispettivi genitori. L’offerta ai minori di caramelle, carte da gioco, file MP3 e suonerie per cellulari è sanzionata con la reclusione da uno a tre mesi.

Articolo 3
Il gestore dell’edicola ha l’obbligo di registrare e memorizzare i percorsi seguiti dai clienti all’interno dell’edicola, incluso il percorso dei loro sguardi sulle copertine delle pubblicazioni. Le registrazioni audio/video, corredate di tracciato GPS, devono essere conservate per cinque anni.

Articolo 4
Il gestore dell’edicola ha l’obbligo di segnalare ogni comportamento sospetto dei clienti all’autorità di sorveglianza.

Articolo 5
Il gestore dell’edicola ha l’obbligo di esaminare, valutare e selezionare le pubblicazioni da esporre in accordo con quanto ritenuto accettabile dal “comune senso del pudore” e dal “comune senso dell’opportunità politica”. La mancata aderenza dell’azione di selezione a questi criteri è punita con la reclusione da due a cinque anni. Le opere ritenute non adatte devono essere bruciate sulla pubblica piazza, accompagnando il falò con opportuni canti celtici. La mancata o scarsa aderenza del tono del canto celtico al tono solenne dell’occasione è punita con il carcere da uno a tre mesi.

Articolo 6
È fatto esplicito divieto di esporre e commercializzare opere che contengano informazioni utili alla realizzazione di dispositivi atti ad offendere la persona di qualunque tipo e forma. In particolare, è fatto divieto di esporre e commercializzare pubblicazioni dal contenuto tecnico o scientifico in quanto esse potrebbero contribuire alla diffusione di informazioni tecniche pericolose per l’indennità dei cittadini. Resta comunque lecito esporre e commercializzare pubblicazioni di manualistica dedicate ai lavori femminili.

Articolo 7
È fatto esplicito divieto di esporre e commercializzare opere il cui contenuto possa disturbare la serenità dei cittadini. In particolare, è fatto divieto di esporre e commercializzare opere il cui contenuto sociologico, politico, filosofico o religioso sia in contrasto con il sentimento comune della popolazione, così come descritto nel documento “Il senso comune degli Italiani” dello Studio Legale Previti. L’infrazione è punita con il carcere da tre a sette anni. Resta peraltro lecito esporre e commercializzare opere dedicate alla vita personale di cittadini che conducono vita pubblica all’interno degli appositi recinti mediatici istituiti dalla Legge 636/2006 (“Isola dei Famosi”, “Grande Fratello”, etc.).

Articolo 8
È fatto esplicito divieto di esporre e commercializzare opere che citano o descrivono la vita e la storia personale dei cittadini che nell’anno fiscale precedente hanno dichiarato un reddito superiore a 80.000 euro lordi o che rivestono una qualunque carica istituzionale, a qualunque livello, all’interno di una organizzazione politica, aziendale o di altro tipo. Se il soggetto della pubblicazione è stato in passato oggetto delle attenzioni della Magistratura, è fatto assoluto divieto di esporre o commercializzare la pubblicazione stessa. L’infrazione è punita con il carcere da uno a dieci anni.

Articolo 9
Al fine di rendere riconoscibile e tracciabile l’utente, è istituito il Vestito Unico Personale. La Prefettura ha l’obbligo di far confezionare, secondo i suoi insindacabili giudizi, un abito diverso per ogni singolo cittadino. Quest’abito dovrà essere indossato dal cittadino titolare ogni volta che intende recarsi in edicola, in qualunque stagione ed in qualunque ora del giorno e della notte, sotto qualunque condizione atmosferica. Il cittadino che si sottrae all’obbligo è punito con il carcere da 30 a 200 anni.

Articolo 10
Viene istituita la Cintura di Protezione del Diritto d’Autore. Ogni pubblicazione dovrà essere resa inaccessibile da una apposita cintura metallica dotata di serratura e di chiodi sporgenti che la protegga dal consumo non autorizzato. Tale serratura dovrà essere aperta al momento del pagamento per consentire al cliente di fruire della pubblicazione. Al termine della fruizione tale serratura dovrà essere richiusa per impedire il consumo non autorizzato e la creazione di copie abusive. È fatto assoluto divieto di fotografare o fotocopiare opere protette. È fatto altresì divieto di guardare, anche accidentalmente, opere acquistate da altre persone. Durante la loro permanenza in edicola, i clienti dovranno indossare il loro apposito elmetto anti-infrazione. Ogni infrazione è punita con l’ascolto obbligatorio di 200 ore di barzellette di Radio Maria.

Articolo 11
Il gestore dell’edicola è responsabile del comportamento dei suoi utenti e degli editori che rappresenta. Per ogni infrazione commessa dagli editori, è punito con un anno di lavori forzati a Mediaset. Per ogni infrazione commessa dai suoi clienti, è punito con 6 mesi di lavori forzati in RAI.
Il gestore dell’edicola è tenuto a sorvegliare il comportamento dei suoi clienti e ad agire con tempestività e decisione per imporre il rispetto della Legge. Ogni cliente colto a sbirciare una pubblicazione altrui per tre volte in sei mesi, è esiliato a vita da tutte le edicole del Regno. Ogni cliente colto a sbirciare per tre volte in sei mesi le poppe della edicolante è punito con la lettura obbligatoria di 200 pagine di barzellette di Famiglia Cristiana.

Articolo 12
Per tutto quello che non esplicitamente previsto dagli articoli precedenti, fa fede quanto stabilito dallo Studio legale Previti.

Alessandro Bottoni

Tutti i precedenti interventi di A.B. su Punto Informatico sono disponibili a questo indirizzo

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Pubblicato il
9 gen 2009
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