Pedoweb, i rischi della nuova legge

Pedoweb, i rischi della nuova legge

di Daniele Minotti - Si allarga il concetto di pornografia infantile e si introducono reati per fatti che non ledono alcun minore. Ecco perché prima che diventi legge quel testo va cambiato
di Daniele Minotti - Si allarga il concetto di pornografia infantile e si introducono reati per fatti che non ledono alcun minore. Ecco perché prima che diventi legge quel testo va cambiato


Roma – Abbiamo letto, su PI, del passaggio in Commissione Giustizia del ddl C4599 (anche) sulla pedopornografia facente, sin dal titolo, espresso riferimento a Internet. Sembrava dimenticato dopo la presentazione, l’anno scorso, da parte di colei che sembra esserne la madre: l’On Stefania Prestigiacomo, Ministro delle Pari Opportunità. E, invece, come detto è passato velocemente in Aula per la discussione iniziata già lo scorso 3 maggio.

A sentire alcuni, pronunciatisi già l’anno scorso, quella futura legge proprio non va. C’è già la l. 269/98 la cui applicazione, come molti lamentano, ha portato alla sbarra non pochi innocenti e le sanzioni penali, non proprio irrilevanti, colpiscono anche i semplici detentori. In più, mediante la cosiddetta “attività di contrasto” gli inquirenti hanno a disposizione strumenti eccezionali per la repressioni dei reati in argomento.

Pur con i correttivi che potranno derivare dall’approvazione della pioggia di emendamenti presentati in Commissione, il trend è per l’aggravamento delle figure attuali nonché per l’introduzione di nuove ipotesi: da realizzarsi, però, in modo del tutto particolare, non sempre, a parere di chi scrive, opportuno e “giusto”.

Per quanto riguarda i reati di pedopornografia, ecco alcune delle proposte più rilevanti, brevemente illustrate:

1) il termine “sfruttamento” (dei minori), riguardante le esibizioni o la realizzazione dei materiali pedopornografici, verrebbe sostituito con quello di “utilizzazione”, concetto sicuramente più ampio la cui introduzione spazzerebbe via ogni opinione – peraltro sostenuta da diversi commentatori – circa la pretesa natura esclusivamente economica dello sfruttamento (in buona sostanza, la sola destinazione al mercato);

2) per le condotte poste in essere a titolo gratuito (comma 4 dell’art. 600-ter c.p.) potrà essere punita, con la stessa sanzione, anche la mera offerta, dunque non soltanto la cessione effettiva, con un’evidente anticipazione del punibile;

3) è previsto un diffuso – e consistente – innalzamento delle pene, sia per le ipotesi più gravi (commi 1 e 2 dell’art. 600-ter c.p. – relativamente alla reclusione massima e a quella pecuniaria) che per i fatti di semplice “detenzione” di cui all’art. 600-quater c.p. (in quest’ultimo caso la pena detentiva sarà congiunta a quella pecuniaria e non soltanto alternativa);

4) è prevista l’esclusione della punibilità per i “produttori” minorenni sempre che i soggetti ritratti o rappresentati abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e che il materiale rimanga nella loro sfera di disponibilità;

5) i fatti di pedopornografia saranno perseguiti “anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto” e “anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto”.

Nonostante che per queste ipotesi di punibilità “dell’apparenza” o del “virtuale” sia prevista una diminuzione di pena, la prospettata riforma incontra qui il suo aspetto più controverso. Il riferimento al “sembrare” oltre a non essere un parametro obiettivo (ciò ci si dovrebbe aspettare da una legge, specie se penale) in particolare nelle ipotesi di confine, sposta, unitamente all’introduzione della rilevanza del “virtuale”, l’oggetto della tutela e crea una certa confusione che non potrà che riflettersi sulla futura applicazione delle norme. La legge, dunque, tutela, come afferma la relazione, l’integrità psico-fisica del minore oppure… un sotteso “buoncostume” chissà quanto meditato?

La relazione al ddl spiega così queste scelte forti e, forse, di non immediata comprensione per taluni: “una prospettiva più ampia di prevenzione e repressione del fenomeno, anche condotte di produzione e diffusione di materiale pornografico che raffigura persone anche solo apparentemente minorenni od anche immagini virtuali di minorenni, appaiono tali da alimentare il fenomeno della pornografia minorile, inducendo effetti criminogeni nei fruitori del materiale”.

Resta il fatto che il termine “prevenzione” non è certo facilmente accettabile, mentre non so, personalmente, quanto sia provato, scientificamente, che immagini di “finti minori” alimentino l’utilizzo dei “veri minori”. Di fatto, la soglia della punibilità più che abbassarsi, sconfina, per il tramite dell’idea della prevenzione, in qualcosa che ha perso ogni legame con gli scopi originari: nessun minore è “realmente” coinvolto, eppure…

E penso che valgano a poco i casi di esclusione della responsabilità previsti per le due ipotesi: “non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato (minori apparenti), quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione”; “non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato (minori virtuali), quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse”.

A parte l’anomala inversione della prova sull’età o sull’esistenza del soggetto, c’è da dire che entrambe le cause di non punibilità riguardano soltanto i produttori. Una volta messi in circolo i materiali diventano assolutamente “scottanti” e “compromettenti”, senza possibilità di uscita a meno che – ma è questione che riguarda i principi generali del diritto penale – non si dimostri, con sufficiente forza, che si è caduti senza colpa in errore sull’età del ritratto (non sull’esistenza).

Punibilità dell’apparente pedopornografia, ma possibilità (pur remota) di cavarsela dimostrando di aver sbagliato credendo incolpevolmente, di trovarsi di fronte ad un soggetto maggiorenne: con prospettive di confusione che potrebbe spaventare e disorientare anche i giuristi.

Ed ecco il nocciolo della mia critica, per concludere. L’esperienza giudiziaria ha dimostrato che la disciplina di contrasto alla pedopornografia non è stata ancora digerita completamente.

L’Italia, con la l. 269/98, è passata da una totale impunità (e, va ammesso, da un quasi totale disinteresse) per i fatti citati (salva qualche sparuta applicazione delle disposizioni riguardanti le pubblicazioni oscene) ad un regime particolarmente pesante che – piaccia o meno a chi si sente leso nella propria sfera privata – punisce anche la detenzione di detti materiali. Uno dei pochi casi – ed escluse, ovviamente, le ipotesi di coinvolgimento di infanti – in cui la legge sembra aver condizionato la morale; e ciò troverebbe conferma nell’assenza di sincronizzazione con le regole dell’autodeterminazione sessuale (ma sono stati presentati emendamenti volti a temperare questo contrasto). Perché, anche con questa riforma, potrebbero rimanere punibili il traffico e la detenzione di materiale prodotto con l’utilizzo di soggetti minorenni, ma consenzienti sia all’atto di valenza sessuale (cosa già possibile per il nostro ordinamento), sia alla produzione alla circolazione del materiale stesso. È un aspetto su cui occorre riflettere.

Fatto sta che la “mancata digestione” di quella che, malgrado tutto, appare ancora una legge tutta da scoprire ed applicare, ha prodotto, come già sanno i lettori di PI, non pochi casi giudiziari del tutto “sballati”. Ed è per questo che, al di là dei giudizi di merito che potrei dare come cittadino e padre, temo che le novità prospettate, già così controverse, possano soltanto condurre ad un innalzamento del numero dei “falsi positivi”. Con un danno per l’immagine della Giustizia e, soprattutto, per coloro che trovandosi su un confine ormai ben poco visibile, finiranno alla gogna “sulla fiducia” e con la “garanzia” di una legge dello Stato.

avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it

NOTA

Nella tarda serata di ieri, la Commissione ha approvato degli emendamenti e il testo in pdf del documento presentato alla Camera è qui . Domani su PI un approfondimento sulle novità.

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
5 mag 2005
Link copiato negli appunti