Prezzi variabili e retroattivi: indagine antitrust su Volotea

Prezzi variabili e retroattivi: indagine antitrust su Volotea

L'autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di Volotea e ordinato la sospensione del programma che prevede prezzi variabili e retroattivi.
Prezzi variabili e retroattivi: indagine antitrust su Volotea
L'autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di Volotea e ordinato la sospensione del programma che prevede prezzi variabili e retroattivi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Volotea e un contestuale sub-procedimento cautelare per imporre la sospensione della pratica commerciale scorretta annunciata a metà aprile. Si tratta della cosiddetta Fair Travel Promise che prevede la modifica del prezzo del biglietto in base al prezzo di mercato del carburante.

Class action e risarcimenti?

A causa della crisi in Medio Oriente, le forniture dei carburanti per aerei sono diminuite e quindi sono aumentati i prezzi. Volotea aveva trovato un soluzione “geniale” per recuperare i costi, ovvero biglietti con prezzo variabile retroattivo. Per gli utenti che hanno acquistato biglietti a partire dal 16 marzo viene applicata una variazione (positiva o negativa) in base al prezzo del Brent tra -14 e +14 euro.

Gli utenti ricevono una comunicazione via email almeno 7 giorni prima e possono accettare o rifiutare l’adeguamento. Nel primo caso devono pagare il supplemento (altrimenti la prenotazione viene cancellata senza diritto al rimborso), mentre nel secondo caso possono cancellare la prenotazione fino a 4 ore prima della partenza e ottenere un rimborso sotto forma di credito per uso futuro. Volotea afferma che questa soluzione evita l’applicazione di una maggiorazione fissa e garantisce la massima trasparenza.

L’autorità antitrust ha ordinato alla compagnia low-cost spagnola di sospendere immediatamente la pratica commerciale scorretta in attesa del completamento dell’indagine, avviata in seguito alle segnalazioni di Codacons e Unione Nazionale Consumatori.

Questa modifica unilaterale al prezzo del biglietto aereo infrangerebbe la disciplina consumeristica perché, da un lato, può indurre il consumatore a scegliere il volo da acquistare sulla base di un’informazione incompleta e ingannevole – il prezzo mostrato al momento dell’acquisto – e, dall’altro, può esercitare un indebito condizionamento quando, a ridosso della partenza, il consumatore di fronte alla scelta fra pagare il supplemento o riprogrammare il viaggio, è indotto ad accettare la modifica.

Il Codacons ha comunicato che, se l’autorità accerterà l’illegittimità del supplemento, avvierà una class action. L’Unione Nazionale Consumatori ha invece dichiarato che è ora possibile chiedere un risarcimento.

All’inizio di maggio, la Commissione europea ha ricordato che le compagnie aeree devono indicare in anticipo i prezzi finali (tariffa, tasse e supplementi) dei biglietti in base all’art 23 del regolamento n. 1008/2008. Ciò significa che non possono applicare retroattivamente rincari a causa dell’incremento del costo del carburante.

Fonte: AGCM
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Pubblicato il
4 giu 2026
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