Quale innovazione nella Finanziaria?

Quale innovazione nella Finanziaria?

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito - Quando si viene ai progetti di e-gov e di innovazione nella Pubblica Amministrazione non solo ci si imbatte nella riduzione dei fondi disponibili ma anche nelle oscure nubi delle procedure di realizzazione
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito - Quando si viene ai progetti di e-gov e di innovazione nella Pubblica Amministrazione non solo ci si imbatte nella riduzione dei fondi disponibili ma anche nelle oscure nubi delle procedure di realizzazione


Roma – Leggendo la bozza di Finanziaria 2003 vengo assalito da alcuni dubbi riguardanti la politica relativa alla innovazione tecnologica in Italia. I problemi sorgono esaminando gli art 13 e 14 del disegno di legge presentato in Parlamento, ossia le politiche relative agli acquisti (compresi quelli tecnologici) e quelle sui fondi e le procedure per quanto riguarda i progetti di e-government.

L’art 13 prevede alcuni principi che è il caso di analizzare: il potenziamento del ricorso alle gare pubbliche per l’approvvigionamento di beni e servizi a cui si accompagna uno sfavore espresso per il ricorso allo strumento della trattativa privata, che come è noto introduce principi di flessibilità nella scelta del contraente della P.A. Questa norma, così come è formulata, sembra vanificare le istanze di autonomia finanziaria degli Enti e l’autonomia dei singoli dipendenti nell’effettuare scelte di qualità che tengano in considerazione tutti i fattori, come avviene in ogni azienda che si rispetti, ivi compresa la realtà dei piccoli produttori (e tutto ciò nonostante che nel primo comma dell’art 13 si faccia espressamente riferimento alla concorrenza) e non solo il prezzo più basso negli acquisti, caratteristico delle gare pubbliche, che può essere garantito solo dal contraente che ha la forza economica e produttiva di aziende di grandi dimensioni.

Di fatto, ogni dipendente pubblico “terrorizzato” dalla possibilità di essere sottoposto a responsabilità contabile ed amministrativa, preferirà fare acquisti, magari scarsi dal punto di vista della qualità, ma formalmente corretti o perchè fatti nel pieno rispetto della farraginosa procedura di scelta del contraente pubblico o perchè la Consip, cioè l’organo deputato a stipulare le Convenzioni per conto delle Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti, ha stabilito che il “prezzo” politico di quei beni deve essere quello, non considerando che altro è comprare una fotocopiatrice in una comunità montana altro è comprare 100 computer per un ministero della capitale.

Ma c’è dell’altro: è prevista infatti, per gli acquisti che non rispettano queste norme o che non sono attuati utilizzando le varie convenzioni la sanzione della nullità dei contratti stipulati e per i dipendenti, come già detto, lo spettro della responsabilità amministrativa.

Proseguendo nella analisi delle disposizioni della finanziaria legate all’innovazione tecnologica troviamo l’art.14,1 comma, il cui testo vale la pena di riportare

1. Per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell’8 per cento degli stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all’articolo 12, comma 2.

Dunque i fondi per l’e-government che dovevano portare alla emissione di diversi bandi nei prossimi mesi vengono ridotti da 450 ml di ? a 100 ?. Si tenga presente che le pubbliche amministrazioni hanno fatto richiesta per ottenere finanziamenti per progetti per un valore di oltre 1 mld di ? per il solo primo bando. E’ legittimo ritenere che l’ambizioso programma di realizzazione dell’innovazione tecnologica, a seguito di questa disposizione, si troverà in serie difficoltà.

Anche l’ultimo comma del citato art.14 merita di essere riportato:

3. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi le pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle finanze, della salute e dell’interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione

Il dubbio sullo stato della innovazione in Italia diviene certezza, poichè mentre nell’ articolo precedente si fa espresso riferimento agli obblighi per dipendenti pubblici di non utilizzare meccanismi di acquisto diversi da quelli previsti dalla legge o da quelli stabiliti dalla Centrale Unica degli Acquisti pubblici, appunto la Consip, nell’ultimo comma dell’art 14 si ammette disinvoltamente che, per realizzare i progetti di implementazione della Carta di identità elettronica (e, aggiungo, pur di recuperare risorse in qualsiasi modo) si può far ricorso a forme di sponsorizzazione o addirittura a istituti di credito.

Questa sorta di project financing preventivo richiama alla mente la politica governativa in tema di cessioni di immobili dello Stato e di cartolarizzazioni, una operazione a cui il Governo affida molte speranze ma che dal punto di vista contabile, come affermato di recente dai competenti organismi europei, genera più di un dubbio.

Quali sono le considerazioni conclusive?

Da un lato si obbligano i dipendenti pubblici che devono effettuare gli acquisiti per le pubbliche amministrazioni al rigido rispetto delle regole, quasi fossero loro i veri ed unici soggetti che tendono a sprecare le risorse dello Stato quando si viene alla realizzazione dei progetti di e-government, dall’altro le risorse vengono drasticamente tagliate e ci si limita ad ammettere che non ci sono i fondi per realizzare alcuni degli obiettivi promessi. In particolare per lo sviluppo della carta di identità elettronica si indica la possibilità di superare i limiti che la legge impone alla Pubblica Amministrazione nella scelta dei contraenti, elevando gli Istituti di credito a soggetti terzi in grado di “sponsorizzare” i progetti, senza in apparenza regole specifiche che ne definiscano poteri e prerogative.

Non si può non considerare la stranezza di queste norme che, nel portare avanti i progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni nel nostro paese, penalizzano i “subordinati” legati rigidamente alla legge e pongono sugli altari “i padroni delle ferriere” che divengono legibus soluti a condizione che paghino.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
11 ott 2002
Link copiato negli appunti