Tariffe: aumento in base all'inflazione solo con consenso

Tariffe: aumento in base all'inflazione solo con consenso

In base al nuovo regolamento, gli operatori non possono adeguare le tariffe per i vecchi contratti, senza l'esplicita accettazione scritta dei clienti.
Tariffe: aumento in base all'inflazione solo con consenso
In base al nuovo regolamento, gli operatori non possono adeguare le tariffe per i vecchi contratti, senza l'esplicita accettazione scritta dei clienti.

Al termine del procedimento e della relativa consultazione pubblica, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato il nuovo regolamento che disciplina i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali tra operatori e clienti finali. Tra le novità spicca quella relativo agli aumenti delle tariffe in base all’inflazione, già comunicati da alcuni operatori.

Consenso scritto per i vecchi contratti

L’adeguamento della tariffe in base all’indice dei prezzi al consumo per i contratti che non prevedono già tale meccanismo può essere attuata solo dopo l’esplicita accettazione scritta da parte del cliente. In assenza di consenso rimangono in vigore le condizioni contrattuali originarie. Per questi contratti verranno applicati i costi previsti in caso di recesso.

Gli utenti che hanno sottoscritto un contratto indicizzato possono invece recedere senza costi, al momento dell’aumento della tariffa. Il nuovo regolamento stabilisce inoltre che:

  • l’operatore ha il diritto di incrementare le tariffe in base all’inflazione, ma è anche obbligato a diminuire le tariffe in misura corrispondente alla riduzione dell’indice dei prezzi al consumo
  • l’applicazione dell’adeguamento non può avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale
  • in caso di adeguamento superiore al 5% del canone, l’utente può richiedere di passare (senza costi) ad un’offerta analoga che non preveda tale meccanismo

Eventuali clausole di adeguamento già comunicate e introdotte nei contratti devono considerarsi nulle in assenza del consenso esplicito (opt-in) del cliente. Oltre che nel contratto, gli operatori devono indicare chiaramente la presenza di clausole di indicizzazione nella descrizione dell’offerta in tutti i canali di comunicazione (sito web, spot TV, social media, negozi, materiale pubblicitario).

L’operatore deve inoltre inserire una tabella nella descrizione dell’offerta, se l’incremento della tariffa viene effettuata con i seguenti indici: 2%, 3%, 4%, 5%, 6% e 7%. Infine, sul sito web deve essere disponibile un tool per il calcolo del canone indicizzato. Il regolamento prevede altre novità relative a informazioni contrattuali, durata del contratto, costi di recesso, disdetta, modifica, migrazioni, portabilità e mancato rispetto delle prestazioni minime.

Fonte: AGCOM
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Pubblicato il
15 dic 2023
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